Firenze, 13 luglio 2010

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.                                                                                                                 -   Al Presidente della Commissione

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                              

Seduta del  6 /7 /2010

 

PdL n. 11

“Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza- approvata nella seduta del 15/06/2010.

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                                            X                                                                                

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Liliana Fiorini

Proposta di Legge n. 11 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza- approvata nella seduta del 15/06/2010.

 

Proponenti: Consiglieri Monaci, Benedetti, Fedeli,Romanelli,Carraresi, Lastri.

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 6 Luglio 2010

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti inoltre

- l’articolo 74 dello Statuto della Regione;

- la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);

 

Considerato  che

·        La presente proposta di legge regionale si rende necessaria perché le nuove previsioni statutarie, in tema di iniziativa legislativa popolare, rendono non più applicabile la vigente normativa di cui alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19;

·        ai sensi dell’articolo 74 del nuovo Statuto regionale, sono stati modificati gli atti oggetto di iniziativa popolare, non essendo più previsti né i regolamenti, né gli atti amministrativi;

·        sono intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonché modifiche nell’organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta la vigente normativa;

·        è stato definito un procedimento agevolato per la presentazione all’assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonché si è data facoltà agli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;

·        si è valutata, al fine di agevolare l’opera dei promotori nella raccolta, l’opportunità di prevedere che sia un ufficio del Consiglio regionale a procedere alla verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della regione;

·        si è assegnata al Presidente del Consiglio regionale la pronuncia di improcedibilità sia delle proposte di legge di iniziativa degli elettori, che delle proposte di legge di iniziativa dei consigli comuni, dei Consigli provinciali e del Consiglio delle autonomie locali sulla base di un’istruttoria tecnica compiuta dagli uffici consiliari sentito l’ufficio di Presidenza del Consiglio;

·        è stato disciplinato che la proposta di legge dichiarata procedibile sia portata all’esame nel testo redatto dai proponenti del Consiglio regionale, che la vota nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione, ai sensi dell’articolo 74 comma 3 dello Statuto, mentre gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente siano trasmessi separatamente;

·        si è ritenuto rinviare al regolamento interno del Consiglio regionale per le modalità di ammissione dei promotori all’esame istruttorio della proposta di iniziativa popolare;

 

Rilevato che

·        i soggetti titolari del potere di iniziativa popolare delle leggi non sono più gli stessi, essendo aumentato il numero di elettori richiesto (da tremila a cinquemila) ed essendo apparsi nuovi soggetti facoltizzati alla presentazione di proposte (Città metropolitana una volta istituita e Consiglio delle autonomie locali), mentre altri soggetti non sono più previsti: comunità montane ed enti comprensoriali. L’iniziativa popolare delle leggi, può inoltre essere esercitata da almeno tre consigli comunali e da ciascun consiglio provinciale;

·         l’iniziativa non è ammessa per le modifiche dello Statuto regionale e per le leggi di bilancio;

 

Rilevato inoltre che

·        ulteriori modifiche, rispetto alla legge vigente, sono dovute alla necessità di adeguare il testo alle novità di tipo organizzativo e procedurale nel frattempo intervenute nell’ordinamento interno;

·        la proposta di legge in esame prevede che agli oneri derivanti dall’applicazione della medesima si farà fronte per il 2010 con le risorse allocate nel bilancio del Consiglio regionale (a copertura delle spese di cui alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19,che contestualmente è abrogata), mentre agli oneri relativi agli esercizi successivi si stabilisce che si farà fronte con la legge di bilancio.

 

Preso atto

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

 

Considerato che

La proposta di legge in oggetto non e’ stata oggetto di concertazione interistituzionale;

 

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla “Proposta di Legge n. 11 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” e formula al contempo le seguenti raccomandazioni:

1.     all’art.1 si invita a reinserire tra i soggetti titolari dell’iniziativa popolare delle leggi le Comunita’ montane ad oggi esistenti ( e nell’eventualità di graduale loro venir meno, i soggetti giuridici che le sostituiranno);

2.     all’art. 11 , comma 1, si invita seguendo criteri di economicità, contenimento e rigore della spesa pubblica, ad abolire l’importo stabilito nella misura di un euro per ogni firma raccolta.