P.d.d. n. 1094 “Individuazione dell’ambito territoriale della Media valle del Serchio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n.82 (Norme in materia di Comunità Montane).

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la proposta di deliberazione del Consiglio regionale n.1094 di cui all’oggetto;

 

 Atteso

-che la P.d.d. n. 1094 da attuazione all’art.2 (Individuazione degli ambiti territoriali) ed all’art.4 (Procedimento di concertazione) della L.R. 82/2000 “Norme in materia di Comunità Montane”;

 

 Ricordato

-che l’art.2 della L.R. 82/2000 prescrive che gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane siano individuati con deliberazione del Consiglio regionale, proposta dalla Giunta, a seguito del procedimento di concertazione di cui all’art.4;

-che l’art.4 della L.R. 82 prescrive che la concertazione di cui all’art.2 si svolga tra “la Giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti locali (ANCI, URPT, UNCEM) e si realizza nella sede prevista per l’attuazione del decreto legislativo n.112 del 1998, art.3, comma 5, garantendo alle Comunità montane e ai Comuni interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni”;

 

 Richiamato

-l’art.3 comma 5 del D.Lgs.112/98, secondo cui  le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione…al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regione ed enti locali…”;

-il protocollo d’intesa tra Giunta regionale della Toscana, ANCI regionale, URPT ed UNCEM regionale, stipulato il 12 aprile 2001, con il quale fu data attuazione alla richiamata disposizione contenuta all’art.3 comma 5 del D.Lgs.112/98;

 

 Preso atto

-delle ragioni esposte in premessa alla P.d.d. n. 1094, che stanno alla base della proposta formulata dalla Giunta regionale in data 11 marzo 2004, ai Comuni interessati, per la individuazione dell’ambito territoriale sul quale sarà costituita la Comunità montana Media valle del Serchio;

-che la proposta di cui al precedente punto è stata accolta e trasfusa in un’intesa firmata dalla Giunta regionale e dai Comuni interessati nella stessa data dell’11 marzo 2004;

 

Considerato

-che, sulla base di quanto desunto dalla P.d.d. n. 1094, la procedura seguita per la formulazione della proposta di individuazione d’ambito territoriale, potrebbe sembrare non conforme a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2 e 4 della L.R. 82/2000, dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 112/98 e del citato protocollo d’intesa del 12 aprile 2001 tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali, per il fatto che non risultano esser state coinvolte nella concertazione le associazioni degli enti locali;

 

   Considerato altresì

-che il punto 2 del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n.25 del 13 febbraio 2002  “Individuazione degli ambiti per la costituzione delle Comunità mintane (articoli 2 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2000, n.82 “Norme in materia di Comunità Montane”)” espressamente invitava la Giunta regionale a procedere ad ulteriori verifiche con gli enti locali interessati alla

 

 

 

 

 

costituzione della nuova comunità montana insistente nell’ambito territoriale dove attualmente operano le comunità montane della Media valle del Serchio e dell’Area Lucchese, al fine di predisporre, entro sessanta giorni dall’esecutività del presente atto, una proposta di deliberazione in ordine all’ambito territoriale di cui trattasi”;

 

  Ritenuto

-che la P.d.d. n. 1094 -alla formulazione della quale si è pervenuti al termine di una faticosa istruttoria, che ha, tra l’altro, messo in luce l’impraticabilità di dare vita ad un unico ambito territoriale della Valle del Serchio, per l’inconciliabilità delle posizioni dei diversi comuni- rappresenti in sostanza l’adempimento dell’indicazione contenuta nella sopra richiamata disposizione della deliberazione del C.R. n.25/2002;

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI :

 

esprime parere favorevole sulla P.d.d. n. 1094.