Delibera n. 1090 del 22.12.2008

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 – tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione). Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto.

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2009

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1090 del 22 dicembre 2008;

 

Atteso

- che la legge regionale 4 febbraio 2005 “Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione” ha disciplinato il fenomeno della predazione del patrimonio zootecnico regionale da parte di specie carnivore selvatiche;

- che il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R ha dato una prima attuazione alla legge regionale 26/2005;

- che con la proposta di modifica al regolamento in oggetto si vuole aggiornare il regolamento n. 15/R, dopo tre anni di applicazione, al fine di dare compiuta attuazione ai due principali obiettivi previsti dalla normativa: prevenzione dell’allevatore e garanzia di risarcimento del danno con equo indennizzo;

- che le modifiche che hanno interessato gli enti locali sono sostanzialmente due:

1) l’adeguamento e aggiornamento dell’elenco dei Comuni nei quali gli allevatori potessero chiedere l’operatività della L.R. 26/2005, che era rimasto bloccato al giorno di approvazione del Regolamento e la possibilità che, per il futuro, l’aggiornamento dell’elenco possa avvenire con deliberazione della Giunta regionale, anche su richiesta della provincia interessata, senza dovere intervenire con una modifica del Regolamento;

2) viene riscritto il sistema di riparto dei fondi disponibili, per la realizzazione di opere di prevenzione fra province e comunità montane: le risorse vengono assegnate entro il 31 marzo per il 20% sulla base del numero dei bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati dell’ultimo censimento dell’istituto nazionale di statistica e per l’80% sulla base dei danni registrati nell’anno precedente.

- che è stata acquisita l’intesa al Tavolo di concertazione interistituzionale nella seduta del 17 dicembre 2008;

 

Considerato

- che il regolamento originario contiene disposizioni strettamente in linea con quanto previsto nella legge di riferimento e le modifiche apportate dalla proposta non alterno l’impianto originario;

 

 

 

                                                       DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 1090.