P.d.d. n.1065 “Adeguamento dello schema di statuto della R.E.A. S.p.A. approvato con D.C.R. n.106/02 alle nuove disposizioni  del Codice Civile in materia di diritto societario.”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso quanto segue:

 

1. Ai sensi dell’art.10 della l.r. 45/97 ( come sostituito con l.r. n.14/2000) la Regione promuove la costituzione di una società per azioni (R.E.A.) a prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali, aperta altresì alla partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’energia, e in particolare delle agenzia per l’energia costituite ed operanti a livello locale.

 

2. La R.E.A. opera in materia di risparmio e razionalizzazione delle risorse energetiche, dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e costituisce supporto tecnico - conoscitivo per la pianificazione  dell’esercizio delle funzioni della Regione e degli enti locali nonché per gli interventi degli altri soggetti pubblici e privati nel settore.

 

3. La G.R. propone all’approvazione del Consiglio regionale lo schema di statuto della R.E.A. previa verifica con gli organismi rappresentativi degli enti locali.

 

4. Lo schema di statuto è stato originariamente approvato dal C.R. con propria deliberazione n.106/2002, come integrata con deliberazione n.184/2002. 

L’atto in esame approva lo schema di statuto al fine del suo adeguamento alle nuove disposizioni del codice civile in materia di diritto societario, quali introdotte dal D.Lgs. n.6/2003.

 

 

Considerato quanto segue:

 

1. Si prende atto che le modifiche statutarie apportate dall’atto in esame appaiono prevalentemente di carattere tecnico e coerenti con le nuove norme civilistiche di diritto societario.

A questo proposito le principali innovazioni introdotte sono così sintetizzabili: attribuzione del diritto di recesso e liquidazione delle azioni in caso di mancato gradimento alla cessione delle azioni da parte del Consiglio di amministrazione e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci; obbligo di convocazione dell’assemblea quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale; ridefinizione dei termini di convocazione dell’Assemblea annuale; affermazione del principio secondo cui in prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; attribuzione della titolarità del controllo contabile in capo al collegio sindacale ai sensi dell’arrt.2409 bis del codice civile.

 

 2. Si rammenta nell’occasione che il CdAL ha a suo tempo espresso parere negativo sia relativamente alla legge 14/2000 istitutiva della REA sia relativamente alla citata deliberazione C.R. 106/2002, che licenziava l’iniziale bozza di statuto della REA. Sotto questo aspetto, se da un lato il testo definitivo della legge e della deliberazione succitate hanno recepite talune osservazioni del CdAL, deve tuttavia constarsi come permangano tuttora vari elementi di criticità evidenziati nei suddetti pareri e afferenti sia la legge istitutiva che lo schema statutario nel suo complesso.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1.      Ove nella fattispecie si reputi necessario un proprio pronunciamento, prende atto delle modifiche tecniche apportate dalla P.d.D. n.1065 allo schema di statuto della R.E.A. ai fini del suo adeguamento alle attuali norme civilistiche in tema di diritto societario e in particolare in tema di società per azioni;

 

 

2.      nell’occasione rileva la permanenza di vari profili di criticità afferenti sia la legge istitutiva della R.E.A. sia lo schema statutario nel suo complesso, confermando sotto tali aspetti i giudizi negativi espressi da questo Consiglio delle autonomie nei precedenti pareri inerenti  l’oggetto, cui si rinvia, ed evidenziando in particolare quanto segue in merito all’impianto statutario: 

 

a) non sono regolati i meccanismi attraverso i quali la titolarità del 51 per cento delle azioni societarie è ripartita fra la Regione e gli enti locali ;

 

b) parimenti, non sono definiti criteri e modalità con le quali la quota dei seggi del Consiglio di amministrazione riservata alla Regione e agli enti locali (ora coincidente con la maggioranza dei seggi) è ripartita fra tali enti;

 

c) in contrasto con l’espressa previsione di legge, non è affatto disciplinata la partecipazione delle Agenzie provinciali nella programmazione e nella conduzione dei lavori dell’Agenzia regionale.