PDL 101 “Bilancio di previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Assestamento”.

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-l’art. 24 bis della  LR 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”, come aggiunto dalla LR 27 dicembre 2004, n.76;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

-La PDL 101 di cui all’oggetto;

 

Atteso

-         Che con la PDL 101, come del resto discende dalla natura stessa dell’atto di assestamento di bilancio, si provvede all’aggiornamento dei dati previsionali del bilancio, sulla base dei dati del risultato di amministrazione definitivamente determinato dall’approvazione del consuntivo relativo all’anno precedente;

-         Che, in coerenza di quanto sopra, la PDL 101 di assestamento del bilancio contiene le variazioni alle UPB derivanti dall’aggiornamento dei residui attivi e passivi del risultato di amministrazione;

-         Che, in generale, si può osservare che i movimenti contabili in più integrano un avanzo che non era stato iscritto o era stato iscritto per difetto, mentre i movimenti contabili in meno tolgono un avanzo iscritto anticipatamente in eccesso oppure lo sostituiscono con una nuova competenza se si tratta di partite finanziate da risorse vincolate; 

 

 

 

Considerato

-che la PDL 101, per la stessa natura dell’atto di assestamento del bilancio, non presenta contenuti rilevanti ai fini della sfera delle competenze degli enti locali;

 

Richiamata

-la propria risoluzione collegata al parere sulla PDL 12 relativa all’assestamento di bilancio dello scorso anno, approvata nella seduta del 1 luglio 2005;

 

 

Ritenuto

-di dover confermare integralmente il senso e la finalità della risoluzione di cui al precedente punto;

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, sulla PDL 101.

 

 

2)     di allegare al presente atto la propria risoluzione citata in premessa allo scopo

fornirne opportuna conoscenza alla competente Commissione consiliare.

 

3)     di incaricare il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di rinnovare al Presidente della Giunta regionale la richiesta di assumere l’iniziativa per l’abrogazione dell’art.24 bis della LR 36/2001,  per tutte le ragioni contenute nella risoluzione di cui al precedente punto 2.

 

 

 

RISOLUZIONE collegata alla PDL 12 “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007. Assestamento”.

 

  Premesso

-che  in occasione della richiesta di parere sulla la PDL  n.12 “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e pluriennale 2005/2007. Assestamento”, rivoltaci  ai sensi dell’art.24 bis della LR 36/2001 in materia di ordinamento contabile, è emerso un serio problema giuridico, che riguarda il regime delle competenze del CdAL ;

 

  Ricordato in primo luogo

-che, per ciò che riguarda il tema dei pareri obbligatori del CdAL, in base all’art.12 comma 1 della LR 36/2000 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), lo stesso CdAL esprimere pareri obbligatori  -oltre che “sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali”- anche “sulla proposta del bilancio regionale”;

-che il comma 2 dello stesso art.12 stabilisce poi le modalità procedurali per l’espressione dei pareri, anche attraverso un rinvio al regolamento interno del consiglio regionale;

-che, in sostanza, in virtù della disciplina richiamata, il CdAL ha 30 gg. di tempo per l’espressione del parere, decorrenti dalla data di trasmissione da parte dell’ufficio atti del Consiglio regionale, dopo di che la Commissione consiliare competente può esprimere a sua volta il proprio parere, anche in assenza del parere del CdAL;

 

  Ricordato in secondo luogo

-che, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, all’accennata tipologia di parere obbligatorio se ne è aggiunta un’altra, riguardante i pareri sulle proposte dei regolamenti di competenza della Giunta regionale (v. art.66 comma 3 Statuto), con riferimento ai quali la richiesta perviene dalla segreteria della Giunta ed è a questa ultima che i pareri sono  indirizzati, seguendo le stesse modalità (in quanto applicabili) previste per i pareri resi al Consiglio regionale, ciò  almeno fino a quando la LR 36/2000 non sarà stata adeguata allo Statuto;

 

 

  Richiamato

-il nuovo tipo di parere obbligatorio introdotto dall’art.24 bis LR 36/2001 nel dicembre dello scorso anno, con una legge ( si tratta della LR 24 dicembre 2004 n.76) che modificò svariati articoli della LR 36/2001 Ordinamento contabile della Regione toscana, la cui relativa proposta non era stata trasmessa CdAL per l’espressione del parere obbligatorio in ragione del suo oggetto (si richiama quanto detto poc’anzi a proposito dell’art.12 LR 36/2000 che specifica le materie su cui è previsto il nostro parere obbligatorio);

 

  Atteso

-che con la disposizione di cui sopra è stato inopinatamente  previsto un ulteriore tipo di parere obbligatorio del CdAL,  sottoposto dalla Giunta al Consiglio delle Autonomie locali “contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale” e riguardante “la legge di bilancio e l’eventuale legge finanziaria, con i relativi allegati, nonché la legge di assestamento del bilancio, affinché esprima su di esse il proprio parere, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 maggio”;

 

  Ritenuto

-di dover, in particolare, porre in evidenza le seguenti considerazioni critiche:

1)Tutta la gamma dei pareri obbligatori sui principali atti legislativi in materia di bilanci regionali, può ritenersi  ricompresa nella specifica disposizione di cui all’art.12 comma 1 ultimo periodo della LR 36/2000, che del resto è molto simile a quella dell’art.66 comma 3 dello Statuto.

Anche se nelle due citate disposizioni non c’è un esplicito accenno alla legge finanziaria e all’assestamento di bilancio, si può osservare che:

a)      la legge finanziaria, in quanto legge che investe la sfera delle competenze degli enti locali, fa già parte della tipologia degli atti sottoposti al parere obbligatorio degli enti locali ai sensi del citato art.12 LR 36/2000, tanto è vero che, ad oggi, è sempre stata trasmessa al CdAL per l’espressione del parere;

b)     l’assestamento di bilancio, per la sua intrinseca natura (si tratta dell’aggiornamento dei dati previsionali di bilancio tenendo conto dell’avanzo di amministrazione definitivamente determinato in sede di approvazione del consuntivo relativo all’anno precedente), ben difficilmente può incidere o, comunque, comportare mutamenti nella sfera delle competenze degli enti locali;

 2)Ove si fosse ritenuto indispensabile menzionare espressamente, quali distinti oggetti del parere obbligatorio del CdAL, la legge finanziaria e l’assestamento di bilancio, era sufficiente limitarsi ad integrare la più volte citata disposizione dell’art.12 della LR 36/2000, evitando di inserire, quale vera e propria norma intrusa, in una legge di settore, una tacita modifica della disciplina sulle competenze del CdAL.

3)La modifica introdotta prevede un nuovo tipo di parere obbligatorio (gli altri due sono quelli resi al Consiglio regionale e alla Giunta), che contraddice non solo il modello istituzionale disegnato dalla LR 36/2000, ma anche dallo Statuto.

Infatti, mentre, secondo il modello vigente, i pareri che il CdAL da alla Giunta regionale concernono soltanto i regolamenti della Giunta stessa (in tutti gli altri casi la sua attività consultiva è diretta al Consiglio regionale, presso il quale il CdAL è istituito e nel procedimento legislativo del quale è inserito), l’art.24 bis della LR 36/2001 ha costruito un parere del CdAL da dare direttamente alla Giunta regionale su atti legislativi, entro scadenze temporali diverse da quelle ordinarie (entro il 30 novembre ed il 31 maggio a seconda dei casi) e con la paradossale conseguenza che lo stesso parere debba poi essere reso anche alla competente commissione consiliare, ma, stavolta,  nei termini ordinari (30 gg. dal ricevimento).

 

   IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

1)      sottolinea in modo pressante la necessità di riparare all’errore descritto, con l’abrogazione dell’art. 24 bis della LR 36/2001;

 

2)       segnala sin d’ora l’opportunità di perseguire tale scopo in occasione del previsto  adeguamento della LR 36/2000 al nuovo Statuto regionale.