Decisione n. 7 del  26.05.2008

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Revoca della decisione n. 4 del 19.05.2008. approvazione ai fini dell’acquisizione dei parere previsti dallo Statuto regionale.

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2008

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con decisione n. 7 del 26 maggio 2008;

 

Atteso

- che la presente decisione n. 7 del 26.05.2008 revoca e sostituisce la precedente decisione n. 4 del 19.05.2008 con la quale lo schema del succitato regolamento di attuazione della L.R. 38/2007 è stato approvato, per apportare soltanto alcune modifiche e correzioni di errori materiali;

- che l’articolo 66 della L.R. 38/2007 prevede l’emanazione di specifici regolamenti di attuazione della legge stessa, in particolare per quello che riguarda l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro e disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure contrattuali.

 

Rilevato

- che il regolamento di attuazione della L.R. 38/2007 consta di tre parti:

·           una prima dedicata all’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici (con ampliamento dei compiti attraverso l’estensione dell’ambito di monitoraggio a tutti i contratti pubblici) ed al prezzario regionale quale riferimento per le stazioni appaltanti al fine di garantire uniformità dei prezzi e adeguatezza ai valori medi di mercato;

·           una seconda parte, in attuazione degli articoli 22 e 23 della L.R. 38/2007, dedicata alla figura del tutor di cantiere ed alla sicurezza e regolarità del lavoro;

·           un’ultima parte, che qui maggiormente interessa, in materia di appalti di interesse generale in cui sono definiti i ruoli e le funzioni svolte dalla Regione e dalle amministrazioni aderenti al contratto.

In particolare si prevede:

§           che la Regione effettui la programmazione degli appalti di interesse generale in coerenza con gli altri atti di programmazione regionale e locale;

§           le ipotesi in cui sia necessario procedere, prima dell’indizione della procedura di gara, alla stipula di una convenzione con le pubbliche amministrazioni interessate alle prestazioni oggetto dell’appalto;

§           i contenuti della convenzione: oggetto dell’appalto e gli elementi necessari di esso, la parte destinata all’ente sottoscrittore e gli obblighi e le responsabilità conseguenti a carico di tutti i soggetti sottoscrittori;

§           le fasi contrattuali successive alla gara (stipulazione del contratto generale, esecuzione del contratto di appalto e disposizioni specifiche per particolari tipologie contrattuali).

 

Ricordato

- che è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 5 maggio 2008.

 

                                                       DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 26 maggio 2008 n. 7.