Decisione n. 26 del 11.12.2006

Proposta di “Regolamento di attuazione dell’art. 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” relativo a disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti. Decisione della GR n. 26 dell’11.12.2006.

PARERE OBBLIGATORIO

 

Visti in primo luogo

-l’art. 66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la proposta di regolamento in oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che il regolamento in esame da attuazione all’art. 37 (Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) comma 3 della LR 1/2005 (Norme in materia di governo del territorio), che espressamente prevede che siano emanati appositi regolamenti e istruzioni tecniche “per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2  e con particolare riferimento alle lettere a), c), d), f) e g);

-che, in particolare, le disposizioni di legge alle quali il regolamento in questione è chiamato a dare attuazione riguardano:

 > la dotazione di infrastrutture per la mobilità;

 > la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;

 >la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica, il riutilizzo delle acque reflue;
 >l’utilizzazione di materiali edilizi e la realizzazione di requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti;

 >l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47;

 

Atteso in secondo luogo

-che, il regolamento in oggetto rappresenta un approdo normativo che tenta di dare una sistemazione organica ad un processo culturale e politico assai lungo, che ha marcato risultati parziali nell’ambito della pianificazione e che è, a grandi linee, incentrato sulla individuazione di criteri ed indirizzi rivolti agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e ai regolamenti edilizi dei Comuni, con la finalità di accrescere la qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità, per prevenire e combattere i fenomeni di degrado;

 

 

Ricordato

-che la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 27 novembre 2006, essendo stata sulla stessa raggiunta l’intesa tra la Giunta Regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, con alcune proposte di modifica condivise, rimesse ad una successiva miglior formulazione da parte degli uffici;

 

Preso atto

-che il presente di regolamento adottato dalla GR risponde alle indicazioni emerse in sede di concertazione interistituzionale;

 

Rilevato

-che all’art. 16  (Contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici) sia opportuno espungere dal comma 1 le seguenti parole: “non pavimentata e quella”;

                                                       DELIBERA

 

1)    di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della GR n. 26 dell’11.12.2006.

2)    di formulare, a titolo collaborativi, la seguente raccomandazione: che dal comma 1 dell’art. 16 siano espunte le seguenti parole: “non pavimentata e quella”: