Decisione n. 24 del  6.08.2007

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 202, b, 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

- la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con decisione n. 24 del 6 agosto 2007;

 

Rilevato in primo luogo

Con la proposta di regolamento in oggetto si intendono adottare modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Tali modifiche interessano la parte che riguarda l’apprendistato, disciplinato dal titolo VI del regolamento (“disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato”), secondo quanto era stato già anticipato attraverso l’atto di indirizzo della Giunta Regionale.

Un’altra modifica interessa le Aziende per il Diritto allo studio universitario, disciplinate dal Capo II del titolo VII del regolamento (“diritto allo studio universitario”), ed in particolare il Bilancio previsionale ed economico, la cui approvazione diventerà prerogativa esclusiva della Giunta Regionale, previo parere del Consiglio Regionale, a seguito della ridefinizione delle competenze secondo il nuovo Statuto della Regione Toscana.

La modifica più significativa riguarda il titolo VIII (“disposizioni in materia di formazione professionale”) e più in particolare il capo II in materia di Accreditamento degli Organismi Formativi.

Tale revisione  costituiva uno degli obiettivi posti dal Piano di Indirizzo Generale Integrato, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006, n. 93 ed ha interessato non solo il sistema di accreditamento degli organismi formativi ma anche i requisiti degli organismi stessi, la procedura, la revoca e la sospensione dell’accreditamento.

L’ultima modifica interessa il titolo IX (“Disposizioni in materia di lavoro”) al capo I in materia di organismi istituzionali ed in particolare in relazione alla composizione e nomina degli organismi ivi disciplinati (Commissione regionale permanente tripartita, Comitato di coordinamento istituzionale e comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili).

 

Ritenuto in secondo luogo

Per quanto concerne il merito si ritiene che le modifiche in oggetto non abbiano portato alcun mutamento sull’assetto delle competenze degli enti locali.

Tuttavia è necessario porre l’attenzione sulla modifica in materia di organismi istituzionali ed in particolare sulla designazione dei componenti del Comitato di coordinamento istituzionale e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili.

Infatti, a seguito dell’introduzione del nuovo Statuto regionale (art. 66 “le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al Consiglio delle Autonomie Locali”), le designazioni dei componenti del Comitato di coordinamento istituzionale e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili, che prima erano designati dall’ANCI, dall’UNCEM e dall’URPT, saranno di competenza esclusiva del Consiglio delle Autonomie Locali.

 

Ricordato

Che la proposta di regolamento in oggetto rientra nell’ipotesi prevista dall’allegato B (“Casi e procedure particolari di concertazione e confronto e deroghe di carattere generale”) del protocollo d’intesa che disciplina il “tavolo di concertazione istituzionale” tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali dove si prevede che la concertazione e il confronto si svolgano in sede di Comitato di coordinamento istituzionale.

Che sono stati espressi pareri favorevoli dal Comitato di coordinamento istituzionale, nella seduta del 26 aprile 2007.

 

                                                       DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 6 agosto 2007 n. 24.