Proposta di regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (il territorio rurale) della LR 1/2005 (Norme per il governo del territorio). Decisione della GR n. 16 del 27/11/2006.

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PARERE OBBLIGATORIO

               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la proposta di regolamento in oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che, con riferimento alla disciplina del territorio rurale, la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, ha dettato le nuove norme in materia al titolo IV, capo III (il territorio rurale);

-che, in diverse disposizioni del citato capo III, tit. IV della LR 1/2005 (cfr. art. 41 commi 3, 7 ed 8 ed art. 42 comma 6), viene fatto riferimento ad un apposito regolamento che deve contenere le relative norme di attuazione;

-che l’abrogazione della precedente normativa regionale in materia di interventi edilizi nella aree agricole (l.r. 64/95)è stata differita al momento dell’entrata in vigore di tale regolamento di attuazione (v. art. 204 l.r. 1/2005);

-che al medesimo termine di cui sopra è stata differita l’entrata in vigore dell’intero capo III del titolo IV (v. art. 210 l.r. 1/2005);

 

Atteso in secondo luogo

-che il regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della l.r. 1/2005 si compone di 13 articoli che disciplinano:

- le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli stabili, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia; (art. 2);

- le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (artt. 3 e 4);

- i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli stabili non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera a), ovvero può eccedere le capacità produttive dell’azienda (art. 5);

- le disposizioni relative all’installazione di  annessi destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli (art. 6);

- le disposizioni relative all’installazione di manufatti precari, di serre temporanee e di serre con copertura stagionale (artt. 7 e 8);

- i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (art. 9) e la gestione dello stesso artt.10 e 11);

- le disposizioni relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale (art. 12);

-la decorrenza dell’entrata in vigore del regolamento, gli effetti delle disposizioni del regolamento sulle disposizioni comunali contrastanti (art. 13);

 

 

 Ricordato

-che la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata nella seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 13 novembre 2006, essendo stata sulla stessa raggiunta l’intesa tra la Giunta regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, con alcune proposte di miglioramento tecnico rimesse al successivo intervento degli uffici;

 

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole sulla P. di Regolamento di cui alla Decisione della G.R. n.16 del 27 novembre 2006 in oggetto.