Regolamento di attuazione dell’art.82, comma 16 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Adozione per acquisizione pareri previsti dallo Statuto.               

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere;

 

Atteso

Il regolamento dà attuazione all’art.82 comma 16 della legge regionale 1/2005, che demanda alla Giunta regionale il compito di emanare istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive che consentano, nella fase di manutenzione degli edifici (già esistenti o di nuova costruzione) l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

 

Definito il suo campo di applicazione ed esplicitato il significato dei principali termini tecnici ricorrenti nel testo, il regolamento detta apposite disposizioni con cui:

 

-sono individuati i soggetti (progettista e professionisti abilitati) cui compete attestare la conformità del progetto o delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive statuite dal regolamento stesso;

 

-sono definiti, in relazione alle diverse fattispecie edilizie, i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura e il relativo processo di elaborazione (coinvolgente il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori);

 

-sono stabilite, le misure preventive  e protettive con riferimento ai percorsi di accesso alla copertura, agli accessi alla copertura, al transito e all’esecuzione dei lavori sulle coperture.

 

Con norma finale, riproduttiva del dettato di legge, si stabilisce poi che i comuni debbano adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso; il mancato adeguamento comporta la diretta applicabilità e prevalenza del regolamento regionale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto.

 

  

 

 

 

 

Sottolineato che il regolamento è stato oggetto di una procedura di concertazione istituzionale G.R.-associazioni delle autonomie locali che si è conclusa con la sottoscrizione di apposita intesa;

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

di esprimere parere favorevole sulla proposta regolamentare in oggetto richiamando al contempo l’impegno assunto dalla Giunta regionale in sede concertativa a diramare apposita circolare esplicativa volta fra l’altro a risolvere varie questioni inerenti la successione delle leggi nel tempo e a chiarire la disciplina propria delle diverse fattispecie edilizie intervenute o che intervengano fra l’entrata in vigore della legge 1/2005 e la scadenza del termine assegnato ai Comuni per l’adeguamento dei regolamenti edilizi al regolamento regionale.