Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004 n.77 (Demanio e Patrimonio della Regione Toscana). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.               

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere;

 

Atteso

Il regolamento dà attuazione alla legge regionale n.77/2004; dall’entrata in vigore dello stesso è abrogata la legge regionale n.20/1991 e dispiega al contempo i propri effetti la l.r. n.77/2004 sul demanio e patrimonio regionale.

Nel testo ricorrono una serie di disposizioni di particolare interesse per le autonomie locali (vedasi gli artt.50, 58, 61, 62 e 63).

La maggior parte di questi articoli concerne i beni del patrimonio agricolo forestale, la cui amministrazione compete, ai sensi della l.r. n.39/2000, alle C.Montane e ai Comuni. Relativamente a tali beni, risultano regolati i seguenti oggetti:

-le autorizzazioni e concessioni amministrative all’uso dei beni;

-le agevolazioni economiche a favore dei concessionari che intendano esercitare il diritto di prelazione sui beni dagli stessi detenuti;

-la ordinaria delega all’ente interessato delle procedure di vendita, ivi compresa la stipulazione dei contratti.  

Altre norme di indubbio rilievo per gli enti locali hanno una portata più generale non associandosi ad una particolare categoria di beni.

Nello specifico, è disciplinata la facoltà (offerte in opzione) degli enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni iscritti negli elenchi delle alienazioni immobiliari di presentare offerta di acquisto dei beni posti in vendita, al prezzo di stima.

Inoltre, per i beni regionali dati in gestione ad altri enti, si statuisce che la funzione di stima dei beni da alienare è esercitata dagli enti gestori o dalla Regione  in collaborazione con tali enti, mentre si rinvia a successiva deliberazione di G.R. la definizione delle modalità e dei relativi oneri.  

Sotto il profilo del merito, giova richiamare che il regolamento, per la parte di interesse locale innanzi illustrata, è stata oggetto di una procedura di concertazione istituzionale G.R.-associazioni delle autonomie locali che si è conclusa con la sottoscrizione di apposita intesa. In particolare, recependo alcune osservazioni UNCEM condivise da ANCI il testo è stato  ritoccato in modo da prevedere:

-che l’ente gestore di un bene appartenente al patrimonio agricolo-forestale regionale possa assegnare direttamente un bene in concessione qualora sia stata esperita senza esito almeno una volta la procedura mediante avviso pubblico (in deroga alla regola generale che a tal fine prescrive almeno due passaggi senza esito attraverso l’avviso pubblico);

-che i concessionari di beni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale regionale operanti senza fine di lucro in campo sociale, assistenziale e scientifico fruiscano, in sede di prelazione d’acquisto, di uno sconto del 40 per cento sul prezzo di stima.  

Per quanto riguarda poi l’altra richiesta UNCEM - ANCI, volta a far sì che le risorse delle vendite tornino sul territorio confluendo eventualmente in un fondo per gli investimenti, è stata acquisita la disponibilità della Giunta a procedere in tal senso inserendo nel piano forestale le disposizioni del caso.

 

 

 

 

Sottolineato

-che l’atto in esame non sembra presentare profili di criticità;

 

 

 

DELIBERA

 

 

1. di esprimere parere favorevole sulla proposta regolamentare in oggetto;

 

2. formula inoltre le seguenti raccomandazioni:

 

-relativamente all’art.58 comma 2: si invita a verificare se la norma sia inequivocabilmente interpretabile  nel senso che gravino in toto sulla Regione gli oneri di stima di un bene regionale da alienare quando la funzione di stima sia affidata all’ente gestore del bene stesso;

 

-che si proceda ad una adeguata ridistribuzione sul territorio delle risorse provenienti dalle alienazioni dei beni del patrimonio agricolo forestale, coerentemente con quanto convenuto in tal senso in sede di concertazione  istituzionale.