Firenze,  13 settembre 2012

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   14962/2.6                                                                                              -   Al Presidente della Commissione 1°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                                   

 

 

Seduta del 12 settembre 2012

 

Proposta di legge n. 174 “Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012”

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Cinzia Guerrini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge n. 174 “Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012”

 

Proponente: Giunta regionale – Presidente Rossi

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 12 settembre 2012

 

 

Visti

-        l’art. 66 dello statuto regionale;

-        la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-        il regolamento interno del Consiglio regionale;

-        il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Considerato

che la presente proposta legge interviene apportando modifiche a leggi regionali che disciplinano diverse materie;

 

che con la proposta di legge in esame si completa il processo di attuazione in Toscana della recente normativa statale in materia di liberalizzazione delle attività economiche;

 

Preso atto

che gli interventi previsti riguardano principalmente:

a)             la modifica della disciplina del titolo abilitativo all'esercizio di attività economiche al fine di adeguarlo all'introduzione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con precisazione della necessità o meno di corredare la SCIA con asseverazioni. In particolare è prevista la presentazione della SCIA senza asseverazioni per:

-       l’attività di tassidermia e imbalsamazione;

-       la raccolta e commercio dei funghi epigei;

-       l’attività di raccolta e coltivazione di piante officinali;

-       l’attività agrituristica, attraverso la compilazione della SCIA agrituristica da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune competente, attraverso l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

-       l’attività del settore fieristico;

-       la tenuta di alveari;

-       l’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente;

-       la gestione delle piscine private a uso collettivo;

-       l’avvio dell’attività delle strutture veterinarie;

-       si prevede inoltre l’eliminazione dello specifico elenco regionale delle manifestazioni a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l 'impiego di animali, mentre è riconfermato il regime autorizzatorio per tutte le manifestazioni in cui è  previsto  l´impiego di animali;

 

b)             l'apertura alla concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale su gomma eliminando il divieto di rilascio di autorizzazione all'effettuazione del servizio su tratte già coperte da servizi programmati. In particolare:

 

-       si modifica l'articolo 14 della l.r. 42/98 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) che stabilisce che non possono essere autorizzati i servizi di trasporto pubblico in concorrenza con i servizi programmati (affidati a terzi sulla base di un contratto di servizio, che attribuisce al soggetto esercente il diritto di esclusiva). La modifica proposta  risponde all’esigenza (a seguito dei recenti provvedimenti legislativi statali) di aprire maggiormente alla concorrenza il mercato dei servizi pubblici locali (e quindi anche dei servizi di trasporto pubblico) e a quella di semplificare, dove possibile, l’iter procedurale di rilascio degli atti di autorizzazione. La modifica attiene ai servizi di trasporto su gomma e interessa sia la Regione che gli enti locali. L’autorizzazione è rilasciata a condizione che, a seguito della rimodulazione del contratto, si realizzino economie della spesa pubblica e siano garantiti livelli e qualità di servizio non inferiori a quelli del servizio programmato da sopprimere. Infine, in considerazione della necessità della preventiva modifica dei contratti relativi ai servizi programmati interessati dai servizi da autorizzare, si è reso necessario disciplinare in modo più compiuto il procedimento di rilascio dell’autorizzazione che interessi più amministrazioni (enti locali e/o Regioni). Con la modifica si prevedono due distinte procedure per il rilascio dell’autorizzazione: una riguarda gli ambiti territoriali privi di servizio di trasporto pubblico programmato; l’altra gli ambiti territoriali su cui sono già effettuati servizi di trasporto pubblico programmato. Nel primo caso, fermo restando le necessarie verifiche sui requisiti e sulla sicurezza imposte dalla normativa vigente, l’autorizzazione è rilasciata dagli enti competenti (Regione, Provincia o Comune) entro quindici giorni dalla domanda. Nel secondo caso gli enti competenti effettuano le opportune verifiche di compatibilità con i servizi programmati eserciti nello stesso ambito territoriale e, nel caso in cui l’effettuazione dei servizi da autorizzare risulti incompatibile con tali servizi, contrariamente a quanto sino ad oggi previsto dalla norma, valutano la possibilità di una nuova modulazione del contratto di servizio - tenendone fermo l’equilibrio economico - a vantaggio dei servizi autorizzati;

 

c)             la semplificazione dei controlli sulle imprese (acquisizione d'ufficio da parte delle amministrazioni del documento unico di regolarità contributiva nell'ambito delle procedure relative ai lavori pubblici e privati dell'edilizia; semplificazione della documentazione di impatto acustico per alcune tipologie di imprese). In particolare:

 

-       vengono introdotte numerose modifiche all'articolo 12 della l.r. 89/998, modifiche con le quali è recepita nell'ordinamento regionale la normativa statale di semplificazione della documentazione di impatto acustico. Tra queste particolarmente significativa la rimodulazione dell'obbligo di presentare la documentazione in base alla rumorosità dell'attività che si intende svolgere e la possibilità di sostituire la produzione della documentazione di impatto acustico con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nei casi di attività che non superano i limiti di emissione fissati dal piano di classificazione acustica comunale;

 

 

d)             le modifiche alla normativa regionale relativa agli impianti energetici, in adeguamento alla normativa europea, statale e regionale in materia di semplificazione. In estrema sintesi, la presente modifica è volta alla elaborazione di un testo regionale che fornisca il quadro esatto della materia, recependo gli istituti e i principi di semplificazione procedurale varati dallo Stato negli ultimi anni, nonché le modifiche intervenute nella normativa regionale in materia di tutela ambientale e di governo del territorio, operando al contempo il necessario coordinamento degli  istituti  ivi previsti. In particolare:

-       si aggiornano, con riferimento alle competenze della Regione e degli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni, le segnalazioni di inizio attività (SCIA) e le procedure abilitative semplificate (PAS) per gli impianti di produzione di energia di competenza regionale, provinciale e comunale;

-       si prevedono espressamente la SCIA e la PAS (al posto della precedente DIA) nel novero dei titoli abilitativi necessari per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia;

-       si aggiorna, alla luce delle nuove competenze statali, l’elenco degli impianti di energia la cui realizzazione ed il cui esercizio è assoggettato al preventivo rilascio di autorizzazione;

-       si introducono, recependo le novità introdotte dalle normative statali più recenti, procedure semplificate riguardo al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le concessioni minerarie e di derivazione d’acqua ai fini della produzione di energia;

-       vengono disciplinati gli interventi relativi agli impianti energetici assoggettati a SCIA. L’articolo 16 della l.r.39/2005 viene diviso, nella proposta di legge in esame, in due: un nuovo articolo 16 che riguarda gli impianti energetici realizzabili tramite SCIA e l’articolo 16 bis che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da  fonti rinnovabili soggetti a PAS;

-        vengono individuati gli interventi che costituiscono attività libera (“attività libera” è da intendersi tale sia sotto il profilo edilizio dell’intervento, sia sotto il profilo di “avvio dell’impianto energetico”). Come definito a livello statale e regionale, si prevedono anche i casi di attività edilizia libera soggetta a comunicazione (modifiche degli oleodotti esistenti che non costituiscono nuova opera; modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, non soggette ad autorizzazione);

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 174 “”Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012”.