Firenze,  13 settembre 2012

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.  14964/2.6                                                                                              -   Al Presidente della Commissione 2°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                                   

 

 

Seduta del 12 settembre 2012

 

Proposta di legge n. 173 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”.

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Cinzia Guerrini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge n. 173 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”.

 

 

Proponente: Giunta regionale – assessore Salvadori

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 12 settembre 2012

 

 

Visti

-        l’art. 66 dello statuto regionale;

-        la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-        il regolamento interno del Consiglio regionale;

-        il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Preso atto che

la proposta di legge in esame ha come oggetto la disciplina il potenziale viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni DO, nonché l’istituzione delle commissioni di degustazione e di tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per vini a denominazione di origine;

 

Considerato che

l’attuale disciplina regionale in materia di potenziale vitivinicolo deve essere modificata:

-   sia per adeguarla alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’articolo15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del D.lgs 61/2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni) con il quale il legislatore statale ha dato attuazione alla normativa europea in materia;

-   sia per tener conto di alcune esigenze di semplificazione manifestatesi nel corso dell’applicazione delle norme;

 

nelle more dell’attuazione della riforma del sistema degli enti locali alcune funzioni amministrative nella materia disciplinata dalla presente legge continuano ad essere attribuite alle Province in coerenza con il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’articolo 118, comma 1 della Costituzione;

 

Preso atto che

nella proposta di legge in esame si prevede in particolare:

che lo schedario viticolo, debba essere, in attuazione delle disposizioni europee, integrato con il sistema di identificazione geografica delle particelle agricole, individuando geograficamente le superfici vitate, successivamente validate da parte degli enti competenti;

 

che nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con tutte le informazioni di carattere tecnico e l’indicazione dell’idoneità tecnico-produttiva, vengano riferite all’unità tecnico economica (UTE), mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), vengano riferite all’azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate;

 

che le procedure per la gestione del potenziale viticolo (richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto, dichiarazione per l’estirpazione delle superfici vitate e concessione dei diritti di reimpianto, reimpianto da diritto, reimpianto anticipato, dichiarazione per il sovrainnesto, dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare, trasferimento dei diritti di reimpianto) già previste nella l.r. 9/2009, vengono sostanzialmente riconfermate;

 

che per quanto riguarda la procedura per la concessione di diritti di nuovo impianto si prevede che i diritti di nuovo impianto per le piante madri marze siano concessi dalla Regione Toscana;

 

che per semplificare ulteriormente le procedure relative al reimpianto da diritto, al sovrainnesto e al reimpianto di un vigneto per consumo familiare, venga resa obbligatoria la sola dichiarazione di avvenuto intervento;

 

che nel caso di reimpianto anticipato è invece stata mantenuta la dichiarazione preventiva, in quanto in tal caso è necessario prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all’interno del registro dei diritti, nonché acquisire una cauzione a garanzia della successiva estirpazione dei vigneti;

 

che in applicazione della normativa europea, viene disciplinato il trasferimento dei diritti di reimpianto per assicurare che il trasferimento non comporti un aumento del potenziale produttivo, anche con riferimento al passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua;

 

Considerato inoltre che

la normativa nazionale di settore, non prevedendo più l’istituto degli albi DOP ed elenchi IGP, ha stabilito che i vigneti destinati a produrre vini a DO debbano essere preventivamente iscritti nello schedario viticolo e ha rinviato alle Regioni il compito di determinare le modalità e i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva, ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO;

 

si è, a tale scopo, reso necessario disciplinare il nuovo concetto di idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per l’iscrizione allo schedario per le relative DO prevedendo che l’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti sia attribuita automaticamente dal sistema informativo di ARTEA;

 

alla luce del nuovo regime di tutela delle denominazioni DO, basato sul requisito di idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate, viene disciplinato il procedimento per la rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO e che la regola è che ogni superficie vitata dotata di idoneità tecnico-produttiva può essere rivendicata, salvo il caso di limitazioni introdotte per conseguire l’equilibrio del mercato;

 

per adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni statali vengono eliminati gli albi, si stabiliscono i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO e si attribuisce alle Province la competenza a disciplinare l’iscrizione dei vigneti alla schedario ai fini dell’idoneità tecnico-produttiva alla rivendicazione delle relative denominazione (DO) per garantire l’equilibrio di mercato;

 

al fine di garantire la non violazione delle norme sul potenziale viticolo, si sono introdotte sanzioni pecuniarie adeguate alla gravità della violazione e alla superficie vitata oggetto della violazione;

 

in applicazione delle norme nazionali sul controllo delle produzioni vitivinicole, le strutture di controllo sono tenute a comunicare all’azienda e all’ente competente eventuali difformità fra la situazione registrata allo schedario e la situazione reale. Le province che effettuano i controlli possono fissare dei termini per consentire al conduttore l’aggiornamento dello schedario;

 

la normativa nazionale assegna alle Regioni le competenze relative all’istituzione delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e alla nomina dei membri, è stata introdotta una specifica disciplina per l’istituzione delle commissioni di degustazione nonché per la nomina del Presidente, del Segretario ed dei relativi supplenti;

 

presso le Regioni sono altresì istituiti l’ “Elenco dei tecnici degustatori” e l’ “Elenco degli esperti degustatori” per i vini DOCG e DOC, disponendo altresì che le Regioni possano delegare alle competenti Camere di Commercio detta funzione;

 

la tenuta di tali elenchi è pertanto affidata alle Camere di Commercio in considerazione dell’esperienza maturata dalle stesse nell’ambito dell’attività esercitata ai sensi della precedente normativa e dando in tal modo continuità all’attività fin qui svolta dalle suddette Camere;

 

per le norme tecniche di attuazione della legge si provvederà all’emanazione di uno specifico regolamento, dall’approvazione del quale decorre l’entrata in vigore della legge;

 

per valutare gli effetti dell’applicazione della legge ed in particolare delle norme sulle superfici rivendicabili per la produzione dei vini a DO ai fini dell’adozione di successivi atti e per regolamentare il loro utilizzo è prevista, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, l’invio di una relazione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 173 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”.