Firenze,  9 maggio 2012

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   8134/2.6                                                                                                -   Al Presidente della Commissione 1°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                                   

 

 

Seduta del 7 maggio 2012

 

Proposta di legge n. 142 “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012”.

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                                              X                                                                                          

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Cinzia Guerrini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge n. 142 “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012”.

 

Proponente: Giunta regionale  - Presidente Enrico Rossi

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 7 maggio 2012

 

Visti

-        l’art. 66 dello Statuto regionale;

-        la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-        il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-        il Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Considerato

che con la proposta di legge in esame si vuole perseguire l’obiettivo di riunire in un unico provvedimento legislativo quegli interventi di modifica di più leggi regionali che, non incidendo sulle finalità delle medesime leggi, sono resi necessari da modifiche del quadro normativo nazionale o dalla necessità di distribuire diversamente funzioni amministrative o, infine, da semplici aggiustamenti tecnici nel frattempo maturati;

 

che la presente proposta è articolata in cinque Capi:

Capo I – Presidenza della Giunta;

Capo II – Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze;

Capo III – Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Capo IV – Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità;

Capo V – Organizzazione e risorse;

 

che tra le modifiche contenute nell’intervento normativo in esame, per quanto in particolare attiene alla sfera di competenza degli enti locali, siano da mettere in evidenza le seguenti disposizioni:

 

Capo I - Presidenza della Giunta

- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Le modifiche agli articoli 2, 25, 57 e 90 apportano correzioni di errori materiali o di imprecisioni;

 

Le modifiche agli articoli 60 e 61 discendono da norme statali sopravvenute: l'articolo 29, comma 1 bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, come convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di nove mesi i termini dell’articolo 16 del decreto-legge 138/2011, riprodotti nel testo originario dell’articolo 60, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011. E’ pertanto necessario provvedere all’adeguamento, con rinvio mobile ai termini stabiliti da legge dello Stato. Conseguentemente, è necessario adeguare anche l’articolo 61, che dispone su effetti automatici.

 

La modifica apportata all'articolo 76 è finalizzata, senza incidere sulla disciplina sostanziale dell’estinzione degli enti, a consentire la presa d’atto del piano di successione e subentro per parti, al fine di evitare che la complessità delle operazioni finalizzate all’estinzione impedisca alla Regione di provvedere per quanto già necessario al più tempestivo esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti. Si tratta pertanto di una semplificazione procedurale che lascia inalterata la disciplina successoria, solo consentendo che alcuni effetti si possano produrre anche prima del decreto di estinzione dell’ente. La norma è infatti finalizzata a rendere possibile l’esercizio tempestivo di funzioni di notevole interesse regionale (agricoltura, forestazione, difesa del suolo, bonifica, ecc.). Il problema si pone sia per l’Arcipelago Toscano (in corso di estinzione) sia per la Comunità montana dell’Appennino Pistoiese (che deve essere estinta di qui a poco).

 

Infine, la modifica all'articolo 112 scioglie un nodo interpretativo, attraverso una precisazione. Il comma 2 dell’articolo 112 fa anzitutto salvi i provvedimenti adottati dalla Regione per il caso dell’estinzione, dunque anche l’individuazione (già avvenuta nel maggio 2011) dell’unica Provincia che succede all’Unione di comuni dell’Arcipelago Toscano (quella di Livorno), nonostante che un Comune dell’Unione (Isola del Giglio) faccia parte di altra Provincia (Grosseto). Con la modifica si precisa che ciò che è già avvenuto e legittimato dalla norma è la regola da osservare.

 

Capo II - Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

 

– Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).

La soppressione dell'ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuto con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), rendono necessario modificare le disposizioni della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) nelle parti in cui si prevedono competenze dell’agenzia.

In particolare gli artt. 4 c.4; 6 c.2; 10 c.4; 15 c.3; 25 c.2.

 

- Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale).

Intervento conseguente alla soppressione di ARSIA. In particolare, è necessario abrogare la disposizione che fa riferimento alla competenza che ARSIA svolgeva come agenzia formativa accreditata. Tale competenza non è compatibile con i fini istituzionali della Regione e pertanto non può considerarsi trasferita ai sensi della citata legge. Inoltre si l’abroga l’articolo 7 relativo alle competenze di ARSIA avendo integrato il precedente articolo che specifica le competenze regionali.

In particolare l’art. 9, c.3, lett. f.

 

- Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Si interviene sull'articolo 24 della l.r. 30/2003 per indicare che la Provincia è il soggetto competente all’applicazione delle sanzioni relative all’uso di prodotti non conformi a quanto previsto dalla legge o regolamento in materia di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. L’omissione costituisce un mero errore materiale infatti l’articolo 23, comma 4 individua nelle Province i soggetti che effettuano le verifiche sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

 

E’ necessario, inoltre, correggere la lettera d) dell’articolo 30 nella quale è previsto che la Giunta regionale, nella relazione biennale al Consiglio, faccia riferimento ai dati risultanti dall'archivio regionale delle aziende agrituristiche aggiornati con riferimento alle attività iniziate o modificate. Per mero errore materiale, nella modifica introdotta con la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 80 per adeguare la suddetta norma all’’introduzione della DIA in luogo dell’autorizzazione, le parole “autorizzazioni rilasciate” non sono state soppresse.

 

- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Nell'attuale formulazione dell'articolo 40 quinquies per una lacuna redazionale priva di fondamento giuridico la sospensione del titolo abilitativo anteriore alla revoca è espressamente prevista rispetto alla verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, comma 2, ma non in caso di esito negativo del controllo successivo alla comunicazione di subingresso. Con la modifica proposta si esplicita l'applicazione della sospensione anche a quest'ultimo caso.

 

Capo III - Diritti di cittadinanza e coesione sociale

 

- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Si propone di abrogare il comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 16/2000, in quanto la previsione del primo periodo è superflua ed equivoca (non aggiunge nulla a quanto già previsto dall’art. 5 della l. 362/1991, ma tacendo sui presupposti ingenera l’equivoco che il “decentramento” possa essere obbligatorio sempre e comunque); quella del secondo è inapplicabile, perché il presupposto per l’istituzione di una proiezione è l’esistenza di una sede con tanto di titolare, circostanza che nel caso di specie non sussiste (se la procedura concorsuale per l’assegnazione della “nuova” sede decentrata non ha avuto esito, vuol dire che un titolare in quella sede non c’è). Si tratta in sostanza della correzione di un errore materiale.

 

- Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”).

La disposizione modificata contiene un erroneo riferimento a un "regolamento" in realtà inesistente.

 

Capo IV – Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità

 

- Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia),

La modifica dell'articolo 54 apporta una variazione al termine di scadenza per la presentazione delle domande per ottenere i contributi previsti dalla l.r. 20/1984.

In particolare la scadenza, che il testo vigente fissa al 30 settembre, è anticipata al 30 aprile in modo da consentire l'impegno delle risorse entro la fine dell'anno, tenuto conto delle procedure che la legge stessa prevede per l'erogazione dei contributi.

 

- Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico".

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.), la denominazione "Piano regionale di azione ambientale (PRAA)" è stata sostituita con la denominazione "Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”; pertanto è necessario adeguare la normativa regionale, che a tale Piano fa espresso rinvio.

 

Con la modifica dell'articolo 12 è recepita nell'ordinamento regionale la disposizione di cui al comma 3 bis dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), recentemente introdotta, anche al fine di chiarire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, quando è possibile ricorrere alla certificazione di un tecnico competente in materia, in luogo della relazione previsionale di clima acustico, e quali sono le indicazioni che detta certificazione deve riportare.

 

- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia", art. 10.

La modifica dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 è necessaria per renderla conforme al dispositivo delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1526/08 e 1527/08 che hanno annullato, rispettivamente, i decreti ministeriali 9 aprile 1999 e 21 dicembre 2000 concernenti la normativa tecnica e le relative procedure da applicare per la costruzione delle linee elettriche aeree esterne che imponevano la conformità e la piena osservanza delle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 457/98, incidentalmente annullato.

 

- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente".

E' necessario adeguare gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) alle modificazioni introdotte:

-   nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

-   a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

-   con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa);

-   con la contestuale abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente);

-   dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002 /3/CE relativa all'ozono nell'aria);

-   dal decreto legislativo 3 agosto 2007 n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici ).

 

In particolare, è necessario conformare le disposizioni della legge regionale a quanto previsto dal d.lgs. n. 128/10 che:

-          modifica il comma 2 dell’articolo 272 utilizzando il termine “stabilimento” in luogo dei termini “impianto” e “attività”;

-          modifica il comma 4 dell’articolo 271 prevedendo la possibilità che i piani regionali stabiliscano valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V della parte V del decreto;

-          sostituisce il comma 5 dell’articolo 271 eliminando la possibilità per le Regioni di stabilire valori limite di emissioni e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006;

-          sopprime il comma 9 dell’articolo 271 che prevedeva, tra l’altro, la possibilità per le Regioni di individuare zone di particolare pregio naturalistico;

-          sostituisce il comma 8 dell’articolo 281 eliminando i riferimenti agli inventari delle fonti di emissioni statali, regionali, delle Province autonome e provinciali, che trovano attualmente il loro fondamento nell’articolo 22, comma 3, del d. lgs. 155/10, limitatamente agli inventari statali e regionali e delle Province autonome;

-          sopprime il comma 10 dell’articolo 281 eliminando la possibilità per le Regioni di stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più severi di quelli stabiliti dagli allegati di cui al titolo I della parte V dello stesso decreto.

 

E’ altresì necessario adeguare i riferimenti della l.r. 9/10 alla normativa statale e comunitaria in materia di valutazione e gestione dell’aria ambiente, oggi costituiti dalle disposizioni del d.lgs. 155/10, anche al fine di recepire le novità introdotte dal medesimo decreto, con particolare riferimento a:

a) l’obbligo per la Regione di trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione nonché del progetto di rete di rilevamento al competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/10;

b) le modalità di zonizzazione, classificazione e valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai relativi indicatori, come definiti nel medesimo decreto.

 

E' opportuno adeguare l’articolo 6, comma 7, della l.r. 9/10 al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), che prevede una cadenza triennale anziché biennale per l'aggiornamento dell'inventario regionale sulle sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE), tenuto conto che un aggiornamento triennale garantisce comunque un efficace monitoraggio consentendo al contempo un consistente risparmio di risorse.

 

In ragione delle modifiche richiamate, si è reso altresì necessario procedere ad una revisione testuale della legge, al fine di eliminare duplicazioni di norme e disposizioni superflue e ridondanti; in particolare è abrogato l’articolo 8 in quanto le disposizioni ivi contenute risultano già interamente assorbite dai richiami alla disciplina del d. lgs. 155/10, operati dalla nuova formulazione dell’articolo 2, comma 2, ed è abrogata la disposizione transitoria di cui all’articolo 17, comma 2, conseguentemente alla soppressione della connessa previsione di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e), che richiama la possibilità – non più contemplata dal d. lgs. 152/06 come modificato dal d. lgs 128/10- di individuare, nell’ambito del Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, i valori limite di emissioni e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006.

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.), la denominazione "Piano regionale di azione ambientale (PRAA)" è stata sostituita con la denominazione "Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”; pertanto è necessario adeguare l'articolo 1 della legge, che a tale Piano fa espresso rinvio.

 

- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007".

Con la modifica dell'articolo 13 si sostituisce il rinvio a una legge abrogata, contenuta nel testo vigente, con il rinvio corretto alla nuova legge regionale che disciplina la materia.

 

L’articolo 35 della l.r. 69/11 demanda allo Statuto dell’assemblea l’individuazione delle maggioranze necessarie per deliberare. Al fine di evitare dubbi di natura interpretativa si ritiene di dover specificare che l’assemblea ha facoltà di attribuire ai suoi componenti pesi diversi, come già previsto all’articolo 7, comma 7 con riferimento allo Statuto dell’autorità servizio idrico.

 

Con la modifica dell'articolo 36, al fine di coordinare le disposizioni relative all’autorità idrica toscana e all’autorità servizio rifiuti, in analogia con quanto già previsto all’articolo 8 per l’autorità idrica, l’approvazione dello schema tipo dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti viene ricondotta nella competenza del Consiglio regionale.

 

 

 

Preso atto

che il provvedimento in questione non è stato oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale;

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 142 “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012” e tuttavia, considerando che con la legge di manutenzione si introducono nell’ordinamento regionale modifiche il cui contenuto tecnico può in alcuni casi assumere profili di merito, si ritiene di dover raccomandare alla Giunta regionale di coinvolgere preventivamente il sistema delle autonomie locali nell’esame del provvedimento, sottoponendo anche la legge di manutenzione alle ordinarie procedure di concertazione istituzionale.