Firenze, lì  20 giugno 2012

 

-   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 10624/2.14.2                                                            -   All’Assessore  Scaletti

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del  18 giugno 2012

 

Proposta di deliberazione n. 402 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”).

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                    

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Cinzia Guerrini

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione n. 402 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”).

 

 

Proponente: Giunta regionale – assessore Scaletti

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 18 giugno 2012

 

 

Visti

-        l’art. 66 dello statuto regionale;

-        la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-        il regolamento interno del Consiglio regionale;

-        il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Considerato che

con la presente proposta di regolamento si vuole dare attuazione alle disposizioni normative contenute nella l.r. n. 20/2011 “Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” che ha modificato la legge regionale 21/2010 nella parte relativa all’autorizzazione all’esercizio cinematografico, con particolare riferimento alle tipologie strutturali, alle fattispecie soggette ad autorizzazione e agli indicatori regionali nel rispetto dei quali deve essere rilasciata l’autorizzazione all’esercizio cinematografico

 

la proposta di regolamento in esame ha altresì modificato la norma della l.r. 21/2010 che specificatamente elenca gli oggetti demandati al relativo regolamento, inserendo espressamente la definizione degli stessi indicatori regionali;

 

la presente proposta di regolamento interviene ad integrare il regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 adottato con d.p.g.r. 22/R/2011 e la sua entrata in vigore porterà all’abrogazione della vigente normativa, l.r. 78/2004 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico) e sue successive modificazioni e integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione n. 42/R approvato con DPGR del 30 marzo 2005;

 

Rilevato che

per quanto attiene la definizione delle strutture assoggettate ad autorizzazione all’esercizio cinematografico, esse si distinguono in strutture piccole (fino a 4 schermi e 700 posti di capienza), medie (da 4 a 8 sale) e grandi (oltre gli 8 schermi);

 

relativamente alle tipologie di intervento assoggettate ad autorizzazione all’esercizio cinematografico viene aggiunta quella del trasferimento di posti cinema all’interno della stessa Provincia;

 

vengono inoltre confermate le norme “anti elusione” contro l’utilizzo improprio della liberalizzazione prevista per i piccoli esercizi (ovvero la mancanza di autorizzazione all’esercizio cinematografico per le piccole mutisale fino a 4 schermi e 700 posti di capienza) che sono comunque sottoposti ad autorizzazione:

a) se localizzati nel medesimo immobile o ubicati entro un raggio di 100 metri o comunque configuranti una medesima struttura;

b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell’istanza ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi;

 

circa i requisiti tecnici che devono essere rispettati sia dalle strutture soggette ad autorizzazione sia dalle strutture non soggette ai fini dell’esercizio dell’attività cinematografica, si introduce un nuovo requisito relativo all’adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili;

 

la domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente e che la scadenza per la conclusione il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza;

 

la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio cinematografico avviene o in caso di mancato avvio dell’attività entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione o di inattività per un periodo superiore ad un anno, fatta salva la possibilità di proroga nel primo caso e purché vi siano comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato;

 

da parte del soggetto interessato vi è l’obbligo di comunicazione al Comune competente territorialmente nel caso di trasferimento di titolarità di gestione nonché di cessazione di attività di esercizio cinematografico e che a sua volta il Comune è tenuto a darne comunicazione alla Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema della rete distributiva;

 

Considerato inoltre che

con riferimento agli indicatori nel rispetto dei quali deve essere rilasciata l’autorizzazione all’esercizio cinematografico la proposta di regolamento in esame, da un lato riconferma l’indicatore ‘capacità dell’offerta’, che individua il numero dei posti autorizzabili in ciascuna Provincia ed è determinata sulla base del rapporto tra quoziente provinciale (rapporto tra il numero di posti e la  popolazione residente a livello provinciale) e quoziente regionale (rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello regionale) già previsto dalla previgente normativa regionale, dall’altro introduce due nuovi indicatori individuati rispettivamente in:

a) ‘dotazione infrastrutturale’, prevedendo una più incisiva regolarizzazione per le medie e grandi strutture, per le quali l’autorizzazione da parte del Comune può prevedere anche lo svolgimento di attività culturali ed educative che si inseriscono ed ulteriormente qualificano l’offerta culturale del territorio, rafforzando il ruolo della conferenza dei servizi quale strumento privilegiato per cercare di capire se e come una struttura può essere aperta sul territorio;

b) ‘distanze’, prevedendo un aggravio della procedura di autorizzazione per l’apertura di grandi multisala, per le quali è stato introdotto il parametro delle distanze (almeno 15 chilometri) tra una sala e l’altra;

 

al fine di “recuperare” i posti cinema perduti nell’arco dell’anno di riferimento dei dati nelle Province già “sature” dal punto di vista del rapporto numerico tra abitanti e posti cinema il presente regolamento prevede che l’indicatore ‘capacità dell’offerta’ venga calcolato, con riferimento ai dati riferiti all’anno precedente a quello dell’aggiornamento annuale del sistema informativo della rete distributiva, tenendo conto di:

a) i posti degli esercizi cinematografici che abbiano svolto attività di programmazione per un numero superiore a 120 giornate l’anno;

b) i posti delle strutture autorizzate ai sensi di legge, anche se non ancora in attività, entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico;

c) i posti delle sale cinematografiche per le quali è stata concessa la proroga;

d) i posti delle sale cinematografiche inattive da meno di un anno purché siano entrate nel computo dell’indicatore capacità dell’offerta nel precedente aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva;

 

nelle Province nelle quali il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti dei cinema che sono decaduti nell’anno di riferimento dei dati ovvero chiusi da meno di un anno con apposita comunicazione da parte del Comune competente territorialmente, vengono resi disponibili ai fini autorizzatori, nell’ambito della stessa Provincia fino al successivo aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva;

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione n. 402 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”).