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COMUNICATO STAMPA  n. 1168

 
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Urbanistica: varata legge per semplificare attività edilizia

Con 20 voti a favore (Pd, Mdp), otto contrari (Sì-Toscana a sinistra, Gruppo misto-Tpt, M5s, Fi) e l'astensione della Lega, passa l'adeguamento al decreto Madia e alla legge urbanistica della Toscana. Il presidente della commissione Ambiente Stefano Baccelli: "Abbiamo fatto un lavoro scrupoloso per garantire maggior chiarezza a tecnici e cittadini"

 

30 agosto 2017

 

Firenze – Non un “semplice adeguamento” alla normativa nazionale, ma un “lavoro scrupoloso e ulteriore rispetto agli indirizzi emanati dal Governo”. Così il presidente della commissione Ambiente, Stefano Baccelli (Pd), giudica la proposta di legge sulla semplificazione edilizia approvata a maggioranza dal Consiglio regionale.
Il testo, ha spiegato lo stesso presidente, aggiorna la legge 65 della Toscana (Governo del territorio) definita da Baccelli “tra le più importanti delle Regione” e punta dritta verso la semplificazione della cosiddetta attività di edilizia libera. Nel recepire le norme approvate dal Governo nazionale, ossia il decreto Madia, “abbiamo colto e messo insieme le parti migliori della normativa nazionale e regionale”. “L’esito non è un semplice adeguamento, ma un lavoro costruttivo di allineamento al dettato statale e di verifica della chiarezza già peraltro presente nella nostra normativa urbanistica”. “Nel settore dell’edilizia – ha continuato Baccelli – la Toscana vanta da tempo aspetti chiari e semplici. Attraverso questo intervento, introduciamo una ulteriore semplificazione ad esempio su Scia e permessi a costruire. Cittadini e tecnici, che a vario titolo hanno a che fare con una normativa di per sé non semplicissima, potranno avvalersi di una normativa migliore e di facile interpretazione”.

In sede di dibattito, il presidente di Sì-Toscana a sinistra, Tommaso Fattori, ha individuato tre ordini di problemi: “metodo, forma e contenuto". Secondo il capogruppo, “anche per questo disegno di legge è mancata la programmazione. I tempi stretti per affrontare l’istruttoria, possono creare problemi. Occorre maggiore attenzione in questo senso”. Entrando nel merito della legge, Fattori ha osservato come accanto al “diritto dei cittadini alla chiarezza” ci sia il “dovere pubblico di tutelare l’ambiente”. “Se riduciamo i termini dei Comuni con la tagliola del silenzio/assenso, si crea una deregulation”, ha spiegato.

Per Elisabetta Meucci (Pd) la legge “rappresenta un lavoro importante, siamo andati oltre il taglia e incolla e abbiamo introdotto semplificazioni sostanziali intervenendo, ad esempio, sui titoli abitativi”. “Si tratta di una materia complessa che attraversa vari settori, ma del resto l’urbanistica è il collante di tutte le politiche pubbliche”, ha osservato.

“L’impostazione che la Toscana si è data, non da oggi, arriva prima dello Stato. Siamo all’avanguardia”, ha detto il capogruppo Pd Leonardo Marras, parlando della necessità di una “fase amministrativa che deve essere semplice, impostata secondo il principio della responsabilità. Non è più il tempo di una Pubblica amministrazione che concede. Oggi il principio deve essere quello della verifica”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Vincenzo Ceccarelli: “Abbiamo inteso questo adeguamento alla normativa statale non come una mera operazione redazionale, ma anche come momento di concertazione e confronto con i soggetti coinvolti. Il risultato è una legge che ritocca parti della 65 per esser più snella, ma coordina anche il Governo del territorio con la legge 68 degli enti locali”. “Abbiamo cercato di difendere alcuni interventi che nel decreto statale sono consentiti con il semplice permesso a costruire”, ha detto ancora l’assessore. (f.cio)

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La legge in sintesi
L’intervento normativo allinea la Toscana alle nuove norme statali (approvate nel 2016) in materia di semplificazione edilizia attraverso l’adeguamento ai decreti legislativi 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività), 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi) e 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività), e modificando le leggi regionali 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e 39/2015 (Disposizioni in materia di energia).
Nella legge si da facoltà agli enti locali di garantire ulteriori livelli di semplificazione a quelli introdotti dallo Stato. Il d.lgs 222 ha infatti individuato le attività di edilizia libera, comprendendo quelle oggetto di procedimento di comunicazione di inizio lavori (Cil), le attività soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), e quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Sempre a livello statale è stata introdotta una clausola residuale per gli interventi da eseguire previa comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) ed è stata disciplinata la Scia alternativa al permesso di costruire, per la quale l’inizio dei lavori può avvenire solo trascorsi 30 giorni dalla presentazione.
Il testo affronta anche l’esigenza di allungamento dei termini massimi decorrenti dall’avvio del procedimento di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo. Quelli relativi al procedimento di formazione del piano strutturale (o della variante generale) e del piano operativo (e delle varianti diverse da quelle semplificate), passano da due a tre anni mentre viene eliminata la possibilità di proroga di sei mesi nel caso di osservazioni particolarmente numerose o complesse. Il termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della relativa variante generale, attualmente pari a tre anni, è prolungato di sei mesi.
Modificate anche le norme relative al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il parere della commissione per il paesaggio è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, mentre non è obbligatorio nei procedimenti autorizzatori semplificati.
Le limitazioni all’attività edificatoria sono estese, in caso di decorso del termine di formazione del piano strutturale e del piano operativo e relative varianti (con esclusione delle varianti semplificate al piano operativo), anche agli interventi soggetti a permesso di costruire quali installazione di manufatti per attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo. Le limitazioni, si legge nella relazione di accompagnamento, “rispondono all’esigenza di salvaguardare il territorio, fatti salvi gli interventi realizzabili nell’ambito del territorio rurale realizzati per rispondere alle esigenze delle aziende agricole”.
Per i Comuni ancora non dotati di nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico, le attività edificatorie sono limitate fino a quando non sarà avviato il procedimento per la formazione del nuovo piano. Saltano quindi le disposizioni contenute all’art 222 della legge 65 che non prevedevano limitazioni.
In tema di energia, la legge riconduce interamente quanto disposto dal legislatore nazionale sugli impianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione, quali pompe di calore e pannelli solari fotovoltaici. Una modifica alla’articolo 17 della legge regionale 39/2005, invece, adegua le previsioni statali relative al regime amministrativo di interventi su opere e impianti per la produzione di energia.

Responsabilità di contenuti, immagini e aggiornamenti a cura dell'Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Toscana