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COMUNICATO STAMPA  n. 0823

 
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Legge elettorale: Consiglio approva riforma

Passa la proposta a firma Ferrucci (Pd), Santini (Forza Italia), Gazzarri (Toscana civica riformista) e Russo (Cd). Voti favorevoli 33, contrari 12, non partecipano al voto sette consiglieri Pd e Chincarini (centro democratico)

 

11 settembre 2014

 

Firenze – La Toscana ha la nuova legge elettorale. Passa alle 5.40 della mattina di giovedì 11 settembre,  al termine di una lunga seduta che ha visto la presentazione di migliaia di emendaenti – oltre 8mila quelli presentati dal gruppo Frtelli d’Italia – la proposta di legge a firma dei capigruppo Ivan Ferrucci (Pd), Giovanni Santini (Forza Italia), Marta Gazzarri (Toscana civica riformista) e Rudi Russo (Centro democratico). Hanno votato a favore 33 consiglieri (Pd, Forza Italia, Toscana civica riformista, Più Toscana, i consiglieri Rudi Russo del Centro democratico, Pieraldo Ciucchi, Gruppo misto, Marco Carraresi, Udc).
Hanno votato contro 12 consiglieri (Nuovo centrodestra, Fratelli d’Italia, Rifondazione comunista-Comunisti italiani, i consiglieri Chiurli e Romanelli del Gruppo misto, Del Carlo, capogruppo Udc). Non hanno preso parte alla votazione, pur essendo presenti in Aula, i consiglieri del Partito democratico Boretti, Lastri, Matergi, Mattei, Morelli, Tognocchi e Venturi e la consigliera Chincarini, capogruppo del Centro democratico.
La nuova legge prevede l’elezione diretta del presidente della Giunta regionale, con eventuale doppio turno, nel caso in cui nessun candidato superi la soglia del 40 per cento. Tornano le preferenze, è previsto un listino regionale facoltativo con un massimo di tre candidature (con alternanza di genere). Sono previsti premio di maggioranza (60 per cento se il presidente eletto ha conseguito più del 45 per cento dei voti; 57,5 per cento se il candidato eletto ha conseguito tra il 40 ed il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione) e soglie di sbarramento (10 per cento per le coalizioni, 5 per cento per i partiti che non facciano parte di coalizione, 3 per cento per i partiti che facciano parte di una coalizione). Viene introdotto il principio dell’alternanza di genere. Il voto alla lista può essere accompagnato dall’espressione di uno o due voti di preferenza. In caso di due voti di preferenza, essi devono essere espressi in favore di candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza.
Approvato a maggioranza un emendamento a firma Manneschi, Gazzarri, Lazzeri sulla modalità di presentazione delle liste (e quindi sul numero delle firme da raccogliere), disciplinato nell’articolo 11 del testo al voto. Si è previsto che per le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni “ancorchè si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso”. L’emedamento è stato integrato con una disposizione che riconosce la riduzione di un terzo delle firme da raccogliere anche per i gruppi consiliari costituiti successivamente alla data dei sei mesi precedenti alla data di convocazione dei comizi elettorali. L’emendamento all’articolo 11 è stato votato anche dal gruppo Fratelli d’Italia che ha ritirato i circa 700 emendamenti presentati sul punto. Un successivo subemendamento ha consentito il superamento di un elevato numero di emendamenti (decaduti) sull’articolo 18 della legge (soglie di sbarramento).
Approvati due emendamenti a firma di Ferrucci (Pd), Santini (Fi) e Gazzarri (Tcr) che intervengono, rispettivamente, sull’opzione obbligatoria per gli eletti sia come candidati regionali che come candidati circoscrizionali; e sulla scheda elettorale. Nel primo caso è previsto l’obbligo per il candidato eletto sia come candidato regionale che come candidato circoscrizionale di optare per l’elezione nella circoscrizione. Il secondo emendamento dispone che non saranno riportati i nominativi dei candidati nel listino regionale sulla scheda elettorale, allo stesso modo di quanto previsto dalla precedente normativa elettorale regionale (l.r.43/1995): si propone di inserirlo sotto al simbolo della lista che esprime le candidature regionali la dicitura “lista regionale presente”. Si è inoltre introdotta una nuova disposizione con la quale si prevede che, qualora un elettore esprima tre voti di preferenza, si considerano validi i primi due espressi in favore di candidati di genere diverso. (s.bar-Cam)

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