(Trascrizione del Proemio
e dell’articolo LI Abolizione della pena di morte
della Legge di riforma criminale del 30 novembre 1786, n. LIX.)
PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D’UNGHERIA E DI
BOEMIA
ARCIDUCA D’AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA
Fino dal Nostro avvenimento
al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l’esame,
e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta
troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici
dell’Impero Romano, o nelle turbolenze dell’Anarchia dei bassi tempi, e
specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della Nazione,
procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con Istruzioni, ed Ordini ai
Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene
di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle
trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali, finché non ci
fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso
dell’esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta
Legislazione.
Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente
riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta
vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei
Processi, e la prontezza, e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di
accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e
resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di
non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la
quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il
fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato affatto
l’uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente
per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno
complicità nel delitto, e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei
delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà
inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma
inevitabili nei respettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza
della Nostra Suprema Autorità quanto appresso.
(…omissis…)
LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata
Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi, ed
avendo considerato che l’oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al
privato, ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anche esso della
Società e dello Stato, della di cui emenda non può mai disperarsi, la
sicurezza nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà
di commetterne altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella
punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente è
diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male
possibile al Reo; che tale efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che
con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un
esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso degenera in
compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la
possibile speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile, e
corretto; avendo altresì considerato, che una ben diversa Legislazione potesse
più convenire alla maggior dolcezza, e docilità di costumi del presente
secolo, e specialmente nel popolo Toscano, Siamo venuti nella determinazione di
abolire come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte
contro qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso, e
convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui
promulgate, le quali tutte Vogliamo in questa parte cessate, ed abolite.
(…omissis…)
Tale è la Nostra volontà,
alla quale Comandiamo che sia data piena Esecuzione in tutto il nostro
Gran-Ducato, non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in
contrario.
Dato in Pisa li 30. Novembre 1786.
PIETRO LEOPOLDO
V. ALBERTI.
CARLO BONSI.
In Firenze l’Anno 1786. Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale.
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