Istituzione della Festa della Toscana
Legge Regionale
21 Giugno 2001, n. 26
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione
con la presente legge, istituisce la "Festa della Toscana" la cui
celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell'abolizione
della pena di morte avvenuta il 30 novembre del 1786 ad opera del Granduca di
Toscana.
2. La
"Festa della Toscana" è la solenne occasione per meditare sulle
radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della
sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nella
regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per
consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali
che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro
dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla
carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Art. 2 (Programmi
e modalità organizzative)
1. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, determina
con propria deliberazione i programmi e stabilisce le modalità organizzative
della "Festa della Toscana"
Art. 3 (Norma
finanziaria)
1. Gli oneri
derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul bilancio interno
del Consiglio regionale.
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