DELIBERA APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI RECANTE DISCIPLINA SULLE TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE REGIONALI
(Delibera approvata il 15 maggio 2002 e modificata al comma 1, dell'art. 2 , il 16 ottobre 2002)
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
premesso
a) che l’articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n.
103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le "Tribune"
trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di
comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi
non interessati da specifiche campagne elettorali;
c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in
attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne
elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune
trasmesse in sede nazionale e regionale, aventi natura di trasmissioni di
comunicazione politica ed una durata minima settimanale;
d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche
consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di
rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti
di ascolto;
e) che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;
f) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di
testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all’articolo 1, comma 5, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;
g) che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della
Commissione del 21 giugno 2000 hanno rivestito carattere sperimentale ai sensi della
delibera approvata dalla Commissione il 5 ottobre 2000;
h) che le Tribune a diffusione regionale sono oggetto di disciplina specifica per
effetto del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000;
dispone
nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico,
come di seguito
Art. 1
(Tribune politiche tematiche)
1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente delibera la RAI riserva sulle
reti televisive nazionali uno spazio destinato alla programmazione e trasmissione di
Tribune politiche tematiche dedicate agli argomenti individuati con le modalità di cui
al successivo articolo 3.
2. Ai fini dell’applicazione della presente delibera si intende per:
a) «Tribuna» ogni singolo programma televisivo e radiofonico dedicato ad uno
specifico argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici
individuati ai sensi del successivo articolo 2;
b) «Trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere suddivisa ogni Tribuna
ai sensi del successivo articolo 3, comma 3;
c) «Ciclo di Tribune» le trasmissioni comprese nell’arco di un mese.
3. La durata delle Tribune per ciascuna settimana va da un minimo di 60 minuti ad un
massimo di 90 minuti ripartibili in trasmissioni di eguale durata.
4. La collocazione delle Trasmissioni in palinsesto sono programmate in giorni e
fasce orarie che rispettino il principio della periodicità e costanza. Le Trasmissioni,
compatibilmente all’articolazione dei palinsesti delle tre reti, sono inserite nelle fasce
orarie di buon ascolto.
Art. 2
(Soggetti partecipanti)
1. Ad ogni Ciclo di Tribune di cui alla presente deliberazione prendono parte i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione del 21
giugno 2000. I partecipanti a ciascuna Tribuna sono individuati ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera c) del medesimo provvedimento.
2. I soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un
rappresentante comune o di coalizione.
Art. 3
(Individuazione dell'argomento e programmazione)
1. La RAI comunica tempestivamente, e comunque entro dieci giorni dalla messa in
onda, l'argomento di ciascuna Tribuna tematica al Presidente della Commissione, il
quale ha facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, con il consenso unanime
dell'Ufficio di Presidenza. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare
sull’argomento l’Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai
rappresentanti dei gruppi. L’Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai
rappresentanti dei gruppi può disporre la trattazione di particolari temi modificando la
programmazione.
2. Il calendario dei Cicli delle Tribune, delle Tribune e delle Trasmissioni con le
relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a
disposizione dei soggetti di cui all’art. 2 saranno disponibili presso la Commissione e
la direzione delle Tribune e servizi Parlamentari della RAI.
Art. 4
(Tipologia)
1. La RAI per ogni Trasmissione predispone una prima parte illustrativa del tema
proprio di ciascuna Tribuna, consistente in un approfondimento giornalistico che
fornisca un’esposizione completa ed esaustiva della tematica con l’intervento di tutti i
soggetti interessati. La seconda parte della Trasmissione si articola nella forma di
dibattito tra le forze politiche partecipanti.
2. La tipologia delle Tribune e l'eventuale articolazione in Trasmissioni è determinata
dalla RAI avendo riguardo al numero degli aventi diritto ed in base all'esigenza di
bilanciare la maggiore agilità possibile delle trasmissioni con la necessità di
approfondimento e chiarezza nella trattazione delle tematiche.
Art. 5
(Ripartizione del tempo)
1. I soggetti di cui all’art. 2 presa conoscenza dell’argomento trattato e della relativa
programmazione di cui all’art. 3, comma 1, oltre che della suddivisione dei tempi tra
gli aventi diritto, potranno indicare alla RAI le Tribune che per loro rivestono
particolare interesse.
2. Ciascun soggetto può altresì rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di
cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre
trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto
che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che
nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.
Art. 6
(Ulteriori disposizioni)
1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, per quanto non è da essa
diversamente disciplinato, le disposizioni del provvedimento della Commissione
approvato il 21 giugno 2000.
2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione
delle Tribune e servizi parlamentari della RAI che riferisce alla Commissione.
3. Il Presidente della Commissione, con il consenso dell’Ufficio di Presidenza, tiene i
contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera.
4. La RAI riferisce mensilmente sui tempi e sulle presenze nominative nelle
trasmissioni.
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