Regione Toscana
Corecom

Comitato Regionale per le Comunicazioni
Organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Regione Toscana
Consiglio Regionale
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Home
- Cerca nel sito
- Link e indirizzi utili

CHI SIAMO
- Comitato
- Legge e Regolamento
- Programmi di attività
- Struttura di assistenza

 

ATTIVITA' DI SERVIZIO
- Accesso radiotelevisivo
- Comunicazione politica
- Conciliazioni
- Contributi alle emittenti
- Diritto di rettifica
- Radio e Tv in Toscana
- ROC
- Monitoraggi e vigilanza


ATTIVITA' DI STUDIO

- Centro Documentazione
- Convegni e seminari
- Ricerche e pubblicazioni

 

NORMATIVA

- Nazionale
- Regionale
- Politiche comunitarie

 

 

- Legge 6 febbraio 2006, n. 37 -
"Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112)

    1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

        b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;
        c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
        d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

            «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione»;
        e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

        f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

            «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

Art. 2.
(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI- Via de' Pucci, 4 - 50122 Firenze
Tel 055/2387880 - Fax 055/2387871 - e-mail: corecom@consiglio.regione.toscana.it
UFFICIO CONCILIAZIONI - Via de' Pucci, 4 - 50122 Firenze
N° verde 800/561541 - Fax 0552387874 - e-mail: conciliazioni@corecom.toscana.it