- Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 -
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2. (Comunicazione politica radiotelevisiva)
Art. 3. (Messaggi politici autogestiti)
Art. 4. (Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi
radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)
Art. 5. (Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
Art. 6. (Imprese radiofoniche di partiti politici)
Art. 7. (Messaggi politici elettorali su quotidiani
e periodici)
Art. 8. (Sondaggi politici ed elettorali)
Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale
e obblighi di informazione)
Art. 10. (Provvedimenti e sanzioni)
Art. 11. (Obblighi di comunicazione)
Art. 12. (Copertura finanziaria)
Art. 13. (Abrogazione di norme)
Art. 14. (Entrata in vigore)
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
-
La presente legge promuove e disciplina, al fine di
garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti
i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione
politica.
-
La presente legge promuove e disciplina altresì, allo
stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali
e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva)
-
Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti
i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione
e alla comunicazione politica.
-
S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva
ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi
di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione
politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non
si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
-
È assicurata parità di condizioni nell'esposizione
di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti,
nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi
politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione
nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche.
-
L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva
è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per
le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione
che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi
è in ogni caso gratuita.
- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione",
e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della
disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 3.
(Messaggi politici autogestiti)
-
Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono
spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti
o a pagamento, di seguito denominati "messaggi".
-
La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti
private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede
a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie
per la realizzazione dei predetti messaggi.
-
I messaggi recano la motivata esposizione di un programma
o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre
minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per
le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non
possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di
cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno
quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi
non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge.
-
Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale
gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della
effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla
medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce
orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori
per ogni giornata di programmazione.
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire
spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per
un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito
di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro.
Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione sulla medesima emittente.
-
Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni
di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli
organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione
degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio.
Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono
essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere
trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere
più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca
la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito
a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.
-
Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente
messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano
uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per
i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
-
L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo,
nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti
di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni
necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente
articolo.
Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi
autogestiti in campagna elettorale)
-
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la
comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme:
tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio
di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma
che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati
in competizione.
-
La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra
loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il
riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
-
per il tempo intercorrente tra la data di convocazione
dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle
assemblee da rinnovare, nonchè tra quelli in esse non rappresentati
purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del
Parlamento;
-
per il tempo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale,
gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità
tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato
candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno
un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva
l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze
linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale
da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
-
per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda
votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in
modo uguale tra i due candidati ammessi;
-
per il referendum, gli spazi sono ripartiti
in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
-
Dalla data di presentazione delle candidature per le
elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche
e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per
la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo
le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base
dei seguenti criteri:
-
gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi
soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento
alle fasce orarie di trasmissione;
-
i messaggi sono organizzati in modo autogestito,
sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente
alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica,
e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti
per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per
le emittenti radiofoniche;
-
i messaggi non possono interrompere altri programmi,
nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
-
i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti
di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
-
ciascun messaggio può essere trasmesso una sola
volta in ciascun contenitore;
-
nessun soggetto politico può diffondere più di
due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
-
ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito"
e l'indicazione del soggetto committente.
-
La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al
comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede
a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie
per la realizzazione dei predetti messaggi.
-
Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei
termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso
da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di
ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma
complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il
rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti
radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire
40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente
stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle
liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso
è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle
operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente
attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle
risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria
e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale
per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito,
del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione
Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome,
che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali
per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi
previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
-
Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di
cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo
di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico
può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in
ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto
degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni,
anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il
numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione,
avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni
o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi.
-
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei
commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno
facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di
due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione,
alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le
modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3
del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione
dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari,
nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione
dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
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Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e
locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo
alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori.
Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva
modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno
cinque giorni di anticipo.
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A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali
e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui
mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione
politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la
disciplina del presente articolo.
-
Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa
alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti
di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei
referendum.
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La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra
loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono
l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche
tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.
Art. 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
-
La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra
loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono,
non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali,
i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni
di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti
radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di
garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza
e l'imparzialità dell'informazione.
-
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione
radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni
di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
-
I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un
comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma,
così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle
libere scelte degli elettori.
-
Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente
la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla
data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni
di voto".
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano
alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni.
Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso
sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Art. 7.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
-
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni,
gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere
a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva
comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle
forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità
fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità
e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
-
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio
politico elettorale:
-
annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze,
discorsi;
-
pubblicazioni destinate alla presentazione dei
programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
-
pubblicazioni di confronto tra più candidati.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici
e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di
fuori del periodo di cui al comma 1.
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
-
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni
è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
-
L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità
dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
-
I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del
periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati
dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto
che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili,
nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito
sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
-
soggetto che ha realizzato il sondaggio;
-
committente e acquirente;
-
criteri seguiti per la formazione del campione;
-
metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione
dei dati;
-
numero delle persone interpellate e universo di
riferimento;
-
domande rivolte;
-
percentuale delle persone che hanno risposto a
ciascuna domanda;
- data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
-
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte
le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione
ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili
per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
-
Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su
indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle
modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi
elettorali.
Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni)
-
Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente
legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità
sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni
del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può,
comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto.
La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
-
all'Autorità;
-
all'emittente privata o all'editore presso cui
è avvenuta la violazione;
-
al competente comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi;
-
al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza
territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore.
Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro
delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità
o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
-
L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato
regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non
sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
nonchè del competente ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria
sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli
interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere
entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio,
e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della
violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
-
In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1
e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione
di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione
dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle
violazioni.
-
In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da
3 a 7, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata
sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente
legge:
-
la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito
o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti
in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi,
in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
-
se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra
gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione
politica gratuita.
-
In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina
all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione
elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che
siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
-
In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina
all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità
elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano
stati illegittimamente esclusi.
-
In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina
all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza
sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo
rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali,
con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
-
Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità
ordina:
-
la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta
a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della
violazione commessa;
-
ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione,
anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali
è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione
e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
-
L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti
d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione
politica.
-
I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo
possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
(TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti
stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine
i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in
sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro
tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti
interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque
giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione
del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione
nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui
al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo.
Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di
Stato.
Art. 11.
(Obblighi di comunicazione)
-
Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti
radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e
periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i
messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi
di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito
o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti
che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
-
In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal
comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire cento milioni.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
-
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
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Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Abrogazione di norme)
-
Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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