- Legge 31 luglio 1997, n. 249 -
Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo
pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 31 luglio 1997.
Art. 1.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume
la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture
e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio.
Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità
e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e
da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati
eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato
esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per
le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi
e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario
che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma
di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo
del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste
dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge
25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a)la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti
funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma
3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze
destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni
e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze,
comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai
sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, in particolare
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale
del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite
in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con
il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento
con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni
e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso
la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei
piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto
della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori
in modo da favorire la fruibilità del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale
si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari
di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa
da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese
concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici
o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le
imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste
e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici
di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture
di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione
dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi
da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero
5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione
del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n.
49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.
Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento
alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture
di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni
garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture
ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;
promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare
la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione
e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico
di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti,
formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni
del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito
dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi,
ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma
5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo
costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione
con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta,
i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti
e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero
delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta
giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle
norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi
e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa
promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi
e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio
recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze
attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti,
nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono
attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi
a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite,
emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente,
nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda,
sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle
norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale
ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione
annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime
parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione
e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto
servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei
diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini
sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione
rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle
metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati,
nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato
delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione
di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del
codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda
a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni
necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi
di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti
nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi,
in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai
mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione
di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e
di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali,
anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai
commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi,
nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per
la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva
sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà
dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo,
secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta
i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante
ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che è abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione
dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione,
parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore
delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza
e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati
anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività
svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene,
fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in
particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,
ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti
nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano
l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14
novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità
non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture
e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con
il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese
operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione
alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione
e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del
servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di
pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata
nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione
degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci,
i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico
ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento
dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale
assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti
della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice
etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere
ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire
nei procedimenti.
11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere
fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario
di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze
tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti
dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino
a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione
da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.
A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi
fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative
ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per
la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella
definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione
delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni
e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità
dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni
di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento
sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo,
di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente
organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che
possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento,
ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai
requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli
stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni
dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati
regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie
di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali
per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può
richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza
e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo.
L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa
e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per
le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità
previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato
al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso
gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica
del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,
i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia
delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale
del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza
per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione
e dell'editoria.
16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le
Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine
di agevolare le rispettive funzioni.
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità
nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione
della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,
su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi
di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste
dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari
di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le
modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati
in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto
un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può
provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante
apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze
trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle
comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni
della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità
istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico
dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione
previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1,
2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui
ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo
6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresì ogni norma
incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi
e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti
capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno
o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni
interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere
gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente
per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso
Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore.
Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel
settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione.
L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per
lo Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni
svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo
quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche
ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di
primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata.
La medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato
in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i
termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della
sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare,
l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo
il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.
Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza
pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno
essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
28. E' istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti,
composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle
varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico,
psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte
nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle
particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento
e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza
in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte
le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo,
promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti
temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti
e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore
a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività
non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo
2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti,
alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità,
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni.
Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione
delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al
2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare
gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare
di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività,
per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.
Art. 2.
Divieto di posizioni dominanti
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle
forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità,
dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento,
è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto
la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte
di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati
a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono
parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi
ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri
di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al
comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In
particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria
ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie
deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso
di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria
stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza
inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni
e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione
in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono
essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare
più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche
analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito
nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle
frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi
televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente
comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito
nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti
sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero
delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate
secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard
internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del
cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra
gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un
terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse
possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione.
I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della
regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f)equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di
copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti
in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione
del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono
nelle lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati
ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando
la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare
o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque
lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria
nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti
il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione
vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina
la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre
misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni
di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento
stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione;
tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni
caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al
presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo
delle concessioni e delle autorizzazioni.
8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale
anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate
in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere
proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del
settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via
etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo
sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto
dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da
spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni
con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al
netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo,
per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento
è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni
a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo
o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera
non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo
complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento
sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore
televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale
possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti
da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30
per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini
dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire
una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista
nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive
via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori
al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti
televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine
di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo
e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel
quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera.
Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla
presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti
nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani
e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori,
proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse
derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni,
proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio
pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti
di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata
al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese
editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto
dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico
ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle
lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata
da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione
radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti
destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal
primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa
concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario
o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.
9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere
a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni,
l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio,
ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva
superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i
limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa
che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo
e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento,
non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere
prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle
autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare,
entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza
di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore
ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati
i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo
conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici
o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità
di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei
concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione
dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni
altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione
in essere.
10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari
di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o
di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o
via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma
nazionale.
11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione
di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito
di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici
mesi.
12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche
dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza
dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro
su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità,
la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che
raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato
di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive
che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in
chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione
giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così
come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario
di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono
conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.
15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità
che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti
da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun
soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive
è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità,
sponsorizzazioni e spettanze da televendite.
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla
presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite
o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano
acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza
o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento
d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi
soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi
dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato,
ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o
quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione
con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei
voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario
e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti
delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in
base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi
o per altri significativi e qualificati elementi.
19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico
di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad
una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo
e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri,
mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione
destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti
nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di
chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di
trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila
sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante
l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e
32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza
e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra
i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti
terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa
piattaforma.
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel
limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non
inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi
giorni al semestre.
Art. 3.
Norme sull'emittenza radiotelevisiva
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e
locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione
della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998.
Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono
rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni
radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei
anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite
in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi
di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente
comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente
all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti
di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea
è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia
un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società
richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile
a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non
devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata
ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste
per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente
rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico
impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque
essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative
concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso
di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero
fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile
1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento
di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano
la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16
e 17 dell'articolo 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che,
in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta
di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione
italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione,
un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con
il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora
nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle
procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti
aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di
informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità.
La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti
da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle
emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo
16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture
di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi,
le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni
e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso
delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere
programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore
di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni
e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti
degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore
le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento
della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità
sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come
vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione
monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche
nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti
locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come
sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e
l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi
ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali
che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad
un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni
viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese
elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite,
nella misura prevista dalla norme vigenti.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti
titolari della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri
tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento
del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative
alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione
del segnale in un area geografica che comprenda almeno il 60 per cento
del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi
irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento
dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale.
Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva
di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali
che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano
a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se
le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute,
fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva
digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio
della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria
del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione
e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine
possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la
gestione dei relativi impianti.
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che
superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire
in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio
delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi
stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione,
a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente
su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente
al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.
7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza
dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine
entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma
6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la
cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono
indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna,
anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni
o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno
un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di
quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione.
Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre
1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni
di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità
dal Ministero delle comunicazioni.
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche
di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la
stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione
che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico,
di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non
può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità
si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente,
con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche
e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui
al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo
2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita
la Commissione parlamentare per l'indirizzo gen