- Legge 11 luglio 1998, n. 224 -
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per
l'editoria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.161 del 13 luglio 1998
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e
confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara
pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione
della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria
la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione
S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge
28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decor
renza 21 novembre 1997 per un u1terore triennio, intendendosi rivalutato
in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori,
il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai
dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete
radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto
di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente dell Repubblica
29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre
1997, non puo' essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni
di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni gia' concordate alla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da
tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' tenuta a presentare
al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.
3. All'inizio e al termine di ciascuna
delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. e'
tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il
termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo
di informazione di partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il comma 11-bis dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' abrogato.
2. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, l'alinea e' sostituito
dal seguente: "Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani
o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso
dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le societa'
editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonche' a favore
delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima
volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998
quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico,
a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici
che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino
essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno
un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento
dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:".
3. Il commma 29, ultimo periodo, dell'articolo
2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso
che il limite del 50 per cento ivi previsto e' riferito unicamente all'ammontare
dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e
dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo
l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991,
n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese
editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto
1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche
dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Art. 3.
1. In via di interpretazione autentica
in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo
3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei
contributi gia' previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui
si sommano a tutti gli effetti contabili.
Art. 4.
1. La corresponsione delle rate di ammortamento
per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto
1991, n. 278, puo' essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese
editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani
di ammortamento gia' presentati dalle banche concessionarie, purche' l'estinzione
dei debiti oggetto della domanda risulti gia' avvenuta alla data della
stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale
evenienza, ferma restando la trasferibilita' della garanzia primaria dello
Stato gia' concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989,
n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278,
viene parimenti modificata in conformita' la corresponsione delle rate
di contributo in conto interessi a carico dello Stato.
2. La garanzia concessa a carico dello
Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali,
e' escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte
del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali.
Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore
al tasso di riferimento cui e' commisurato il tasso di interesse del finanziamento
fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione
necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo
successivo.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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