- LEGGE 6 AGOSTO
1990, n. 223 -
Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato
pubblicata nel
supplemento ordinario alla G.U. n. 185 serie generale parte prima del
9/8/1990 supplemento 53 del 9/8/1990
TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI
Art. 1.
Principi generali
1. La diffusione
di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo
tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
2. Il pluralismo,
l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura
alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose,
nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione,
rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si
realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della
presente legge.
TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Servizio pubblico e radiodiffusione
1. La radiodiffusione
di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo. Può inoltre essere affidata mediante
concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo
16, nonché mediante autorizzazione secondo le modalità di cui agli articoli
38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.
2. Il servizio
pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società
per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di
diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società
di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.
Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste
carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo
in ambito provinciale e locale.
3. Nei titoli
II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2 è definita
"concessionaria pubblica", i titolari di concessione di cui
all'articolo 16 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito
sia nazionale che locale sono globalmente definiti "concessionari
privati";
qualora negli
stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari
di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari
privati" è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora
o televisiva e all'ambito nazionale o locale.
4. Nei titoli
II, IV e V della presente legge le espressioni "trasmissioni"
e "programmi" riportate senza specificazioni si intendono riferite
a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.
Art. 3.
Pianificazione delle radiofrequenze
1. La pianificazione
delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione
ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente
articolo.
2. Il piano
nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai
vari servizi di telecomunicazione.
3. Il Ministero
delle poste e delle telcomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno,
della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri
eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione
ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto
delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni
radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
4. Il piano
così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa,
dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per
il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni
dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che
riguardino i settori di propria competenza.
5. Il piano
di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Il piano
di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4
e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
7. Il piano
nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione,
d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto
delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna
area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri
radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto.
La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo
da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero
possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione
dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti
di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie
dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti
trasmissivi televisivi.
8. Il piano
di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza,
i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio
e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione
servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni
geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.
9. I bacini
di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza
del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di
emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle
singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse
o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario
in relazione ai parametri indicati al comma 8.
10. I bacini
di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza
del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore
densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni
analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono
comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché
contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche
sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite
degli abitanti.
11. Il piano
di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze
necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo,
individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior
numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno
essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini
di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di
concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16.
Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete
che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale.
Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione
in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza
o della parte assegnata di detto bacino.
Per ragioni
di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano
coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente
ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi
ultimi.
12. Il piano
di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale,
in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza
disturbi.
13. Il piano
di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito
locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno
il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
14. Nel rispetto
degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni
a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige
lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle
caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. Le Regioni
e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano
di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione
alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse
possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti
territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema
di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso
favorevole.
16. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni,
redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere
del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza
che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il piano
di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
18. Il piano
di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta
sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
19. Le Regioni,
anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali
di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti
la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli
specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti
urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni
dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine
non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento
costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano
di autorizzazione regionale preventiva.
20. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione
del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti
delle Camere.
21. Le misure
necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purché
non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione,
sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione
nella relazione annuale di cui al comma 20.
Art. 4.
Norme urbanistiche
1. Il rilascio
della concessione di cui all'articolo 16 o della concessione per servizio
pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità
competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione
degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente,
nei piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni,
ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati
o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso,
ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di
assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione
degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che
viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono
altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura
di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto
di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli
impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'articolo
13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in
ogni caso ai fitti coacervati dall'ultimo decennio, il reddito dominicale
rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta
qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La
concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo
nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione
sonora e televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione.
La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da
una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per
atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri
immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri
che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 36, nonché il
corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione
dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso
di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.
3. Nei casi
di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva
di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della concessione per servizio pubblico,
il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda,
al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente
subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto
al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta
del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli
allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante
liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie
una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione
degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca
del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione,
secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'articolo
36.
5. Le norme
di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono
gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more della pronuncia
sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli
stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti
non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo
non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della
concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la
stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.
6. Le norme
di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse
ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 5.
Collegamenti di telecomunicazione
1. La concessione
di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono
titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a
coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti
dalle concessioni.
2. Le norme
di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse
ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 6.
Garante per la radiodiffusione e l'editoria
1. È istituito
il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Il Garante
è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice
della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la
carica di Presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati,
tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali
od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore
delle comunicazioni di massa.
3. Il Garante
dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta;
per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici
o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o
indiretti in imprese operanti nel settore.
4. All'atto
dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato,
è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.
5. Al Garante
compete una retribuzione pari a quella spettante ai Giudici della Corte
costituzionale.
6. Alle dipendenze
del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante
è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato
entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
7. Le spese
di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
8. Le norme
concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante,
nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme del Garante stesso.
9. Nei casi
in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano,
il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.
10. Il Garante,
al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge,
provvede:
a) a tenere
il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo
12 della presente legge e il Registro nazionale della stampa di cui all'articolo
11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
b) ad esaminare
i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari
di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n.
103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci
e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi
o concessionarie di pubblicità;
c) a compiere
l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei
servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo
12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;
d) a svolgere
l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;
e) a vigilare
sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti
e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi
di organismi specializzati.
11. Sono trasferite
al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione
della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo
8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12. Il Garante
si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria
fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a
decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione
della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto,
sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416.
13. Il Garante
predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato
di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a
cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
Art. 7.
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
1. Ogni consiglio
regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere
e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo
di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare
per quanto riguarda i compiti assegnati
alle Regioni
dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio
di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni
regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale;
regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria
pubblica.
2. La concessione
di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le
realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base
ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche
della concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari privati in
ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce
i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione
per conto della regione. 3. Le regioni disciplinano il funzionamento dei
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati
provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni
del presente articolo.
5. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei
comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano per
lo svolgimento delle loro funzioni.
6. È abrogato
l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 8.
Disposizioni sulla pubblicità
1. La pubblicità
radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona,
non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve
offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare
pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento
nei programmi di cartoni animati.
2. La pubblicità
televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere
distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente
percezione.
3. In relazione
a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee
del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale
teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore
a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni
atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata
dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque
minuti ciascuno.
4. Il Garante,
sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e
da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina
le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere
educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. È vietata
la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei
messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva
del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione
di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può
eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il
12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva.
7. La trasmissione
di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere
il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per
cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al
2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea
su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione
di contemporanea.
8. La trasmissione
di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati
non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18
per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per
la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari
a carattere comunitario.
9. La trasmissione
di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il
20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento dell'orario
giornaliero di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva.
10. La pubblicità
locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in
ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono
trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto,
su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto
la autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre alla
pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona
oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
11. Sono nulle
e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che
impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o
aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi
della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di
un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento
di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la
sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
13. I programmi
sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto
e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun
caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità
e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria
pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere
chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome
o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma.
14. I programmi
non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui
attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette
o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici,
nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di
cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
15. I programmi
sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima
del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel
limite di affollamento giornaliero. Il Garante, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni,
con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia, sia per
la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
16. Entro il
30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il
Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari
quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà
conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista
per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove
il gettito pubblicitario previsto si discosti degli introiti pubblicitari
per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.
17. Le disposizioni
di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre
1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui
al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie
e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune
modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti
iniziative legislative.
18. L'articolo
21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.
Art. 9
Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi
di utilità sociale
1. Le Amministrazioni
statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti
pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti
o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale almeno il 25 per cento delle somme
stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La ripartizione della pubblicità
tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazione
secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di
cui all'articolo 36. I criteri e le norme suddette si applicano anche
agli enti pubblici territoriali che effettuino pubblicità tramite emittenti
e reti televisive e radiofoniche private.
2. La Presidenza
del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero
di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica
è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse
pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti
il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario
settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Art. 10
Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici
1. Ai telegiornali
e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali
periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo
fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque
si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni
contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o
alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo
della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa
ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica
è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta,
in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione
che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine
senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere
la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi,
nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica
ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica,
sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al
Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene
fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione
della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro
ore successive alla pronuncia medesima.
5. Il Governo,
le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali,
per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito
interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati
o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati.
Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
6. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge
14 aprile 1975, n. 103.
Art. 11
Azioni positive per la pari opportunità
1. La concessionaria
pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad
eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni,
organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti
di responsabilità.
2. I concessionari
di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla
situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei
livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui
alla legge 22 giugno 1990, n. 164.
Art. 12
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive
1. È istituito
il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata
al Garante.
2. Sono soggetti
all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i
concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli
38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione
o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere
mediante gli impianti radiofonici e televisivi.
3. Le modalità
per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento,
sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 36.
4. Sono nulli
i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari
privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione
dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti
non sia iscritta nel registro nazionale.
5. Nei casi
in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di
cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale
delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società dei
soci della società alle quali sono intestate le azioni o quote della società
che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la
controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero
delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di
iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano
almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita
l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni
o quote della società che esercita l'impresa ovvero delle società che
comunque la controllano direttamente o indirettamente.
6. Alle imprese
di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità
da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati
si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 17.
Art. 13
Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni
1. Deve essere
data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro
di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle
imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società
soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2,
che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi
trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale
limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni
quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato
ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni
dal trasferimento.
2. Nella comunicazione
devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione
o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni
in base ai quali il trasferimento è effettuato.
3. Le disposizioni
del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto
dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di
proprietà superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni
del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni
o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette
all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.
5. L'efficacia
dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata
alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.
6. Le persone
fisiche e le società che controllano una società soggetta all'obbligo
di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche attraverso intestazioni
fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso
società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono
darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro
dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del
controllo.
7. Deve essere
data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli
accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti
nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione
intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere
effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla
costituzione del sindacato.
Art. 14
Bilanci dei concessionari
1. I concessionari
privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro
il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello
approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante.
2. Al bilancio
devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione
dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati,
ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla
realizzazione di programmi originali; sono altresì allegati i dati relativi
alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie
e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni, nonché un elenco in cui
siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero
i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei
concessionari di cui al comma 1.
3. La concessionaria
pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito nazionale, nonché i concessionari in ambito locale che realizzano
ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il
bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo decorre
dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto
la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.
4. Nel caso
di falsità nei bilancio si applica la sanzione di cui all'articolo 2621
del codice civile.
Art. 15
Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione
di massa e obblighi dei concessionari
1. Al fine di
evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di
massa è fatto divieto di essere titolare:
a) di una concessione
per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il
controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia
superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva
dei giornali quotidiani in Italia;
b) di più di
una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora
si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura
annua superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in
Italia;
c) di più di
due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora
si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura
complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).
2. Gli atti
di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese
operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento
tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo
settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso
soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle
risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del
25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni
di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui
il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione
di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.
3. Ai fini dell'applicazione
del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di
massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici,
da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali,
periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri
contributi pubblici a carattere continuativo.
4. Le concessioni
in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che
sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti
controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del
numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque
il numero di tre.
5. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato
il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente
legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche
o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle
misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei
vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare
impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui
agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive
modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale.
6. Le imprese
concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi,
che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante,
entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento
da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti
stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica
e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge
14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli,
approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve
contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati
i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi
garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed
ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza
delle disposizioni della presente legge.
7. Qualora i
concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino
in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese
concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità
per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti
locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono
titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti
stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente
comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi
da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore
al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente.
Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità
che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati
in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.
8. I concessionari
privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle
leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni
e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno.
9. È vietata
la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.
10. È vietata
la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico
o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche,
che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di
razza, sesso, religione o nazionalità.
11. È comunque
vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta
per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati
vietati ai minori di anni diciotto.
12. In caso
di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile
1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
13. I film vietati
ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente
né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
14. I concessionari
privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche
salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima
che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione
di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti
alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte
dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.
15. I concessionari
privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo
programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione.
Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo
2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.
16. Le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio
1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno
acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.
Capo II
Norme per la Radiodiffusione Privata
Art. 16
Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva privata
1. La radiodiffusione
sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria
pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente
articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi
impianti.
2. La concessione
può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti
ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo
3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto
di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti
sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire
da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal
regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione
per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere
commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione
sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi
7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione
sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo
di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non
riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche,
politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale
la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto
le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa
concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale
che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi
originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per
almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso
tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti
le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari
e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come
indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.
6. Non è consentita
la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione
per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale
nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere
rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite
in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea,
con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto
la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto
la radiodiffusione sonora.
8. La concessione
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata
esclusivamente a:
a) persone fisiche,
in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti,
alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo
non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento
di cui all'articolo 36;
b) enti di cui
all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o
da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino
cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 36;
c) società costituite
in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea,
ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire
300 milioni.
9. La concessione
per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale
può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad
un terzo.
10. Le società
richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti
di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione
non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale
l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente
all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione
non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società
a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13. La concessione
non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne
a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere
altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta
anche per ambito locale diverso.
14. Ai fini
dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle
società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori.
Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori
e dei soci.
15. Alle concessioni
previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Le concessioni
sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25
per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino
sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio
della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti
che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche
conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate,
della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi
informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi
ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto
giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si
tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della
presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono stabiliti
le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo
della concessione.
18. È comunque
requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale
l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione
settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi
comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.
19. La concessione
in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione
in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
20. L'atto con
cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti
già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce
un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio
la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione
prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza
del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia
del concessionario;
c) per morte
o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare
sia una persona giuridica quando questa si estingua;
d) per dichiarazione
di fallimento.
22. La perdita
dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta
la decadenza della concessione.
23. Ai fini
della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si
applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla
lettera c) del comma 8 del presente articolo.
Art. 17.
Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti
1. La maggioranza
delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite
in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo
delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in
qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società,
con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera,
né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote
delle società che direttamente o indirettamente controllino le società
concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente
alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite
in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che pratichino
nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di
quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità
giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o
di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.
2. Qualora i
concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni,
in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza
delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate
a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice
ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono
o controllano le azioni aventi diritto di voto.
3. Ai fini dell'applicazione
del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese
soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2,
o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle
società che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone
fisiche.
4. Il trasferimento
a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private
a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, è nullo.
È parimenti nullo di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote
di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della
proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.
5. Nei casi
di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie
private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più
del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento
per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota
di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della
società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare
domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella
originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante.
Nel caso di
trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso
di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante
è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa
scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.
Art. 18.
Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari
1. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità
di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di
carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i
concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi
al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi
impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di
impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti
dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle
di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì
un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano
ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni
relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8
aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili,
alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri
servizi pubblici essenziali.
4. In caso di
pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata
della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni,
può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati
siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che
ne abbiano necessità.
Art. 19.
Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora
e televisiva privata
1. Le concessioni
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo
soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni
bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in
tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano
una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche
la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro
tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso
fino a quattro nell'area meridionale.
2. Le concessioni
per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo
soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun
bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui,
purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10
milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino
all'intero arco della giornata.
3. Chi ha ottenuto
la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere
la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione
che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore
radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla
stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione
locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
4. Non si può
essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per
la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato
il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente
legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche
o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle
misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei
vincoli contrattuali ivi previsti.
Art. 20.
Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari
1. I concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono
tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e
per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite
si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal
comma 18 dell'articolo 16.
2. I concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale
sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per
non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano
programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
fisse.
4. I concessionari
privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato
in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile,
su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi
trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.
5. I concessionari
privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi
per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti
titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali
o giornali radio.
Art. 21.
Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. La trasmissione
di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini
di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive
intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione
è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi
costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo
36.
2. L'autorizzazione
abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non
eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi
eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento
di cui all'articolo 36.
3. Le emittenti
che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti
esercenti reti locali.
Art. 22.
Canoni e tasse
a) I titolari
delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle
autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di
un canone annuo nelle misure seguenti:
b) per le concessioni
per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;
c) per le concessioni
per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
d) per le concessioni
per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per
ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad
un massimo di lire cento milioni;
e) per le concessioni
per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni
per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
f) per le autorizzazioni
di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi:
lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
g) per le autorizzazioni
di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici:
un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.
2. I concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati
al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma
6 nella misura del 25 per cento.
3. L'ammontare
dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione
verificatasi nel triennio precedente.
4. I canoni
di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
5. Ove la concessione
o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto
è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione
o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui
all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere
non reiterativo.
6. Dopo la voce
n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le
voci riportate nella tabella allegata.
7. I canoni
di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti
gli impianti di diffusione e di collegamento.
Art. 23.
Misure di sostegno della radiodiffusione
1. Al comma
2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta
la seguente: "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto
che effettua l'erogazione stessa".
2. Le Regioni,
con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei
costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari
privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato
la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente
tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di
radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva,
programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali, nonché ai titolari di concessione
per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici
di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere a)
e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 24.
Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie
di pubblicità
1. Con l'atto
di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive
e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata
esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese
concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo
o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità
anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3. Al di fuori
dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo di imprese
concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano
raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario
di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli
effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità
della concessione di cui all'articolo 16.
Capo III
NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 25.
Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica
1. Il Consiglio
di amministrazione della concessionaria pubblica è nominato dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
subito dopo la costituzione di questa all'inizio della legislatura.
2. Il Consiglio
di amministrazione dura in carica per l'intera durata della legislatura.
3. Il comma
2 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.
Art. 26.
Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali
1. A decorrere
dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e
i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla
direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE),
alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione
di film cinematografici, le seguenti percentuali:
a) non meno
del 40 per cento per il primo triennio;
b) non meno
del 51 per cento per gli anni successivi.
2. La percentuale
per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza
quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore
a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente
legge.
3. Alle opere
di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del
tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di
tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici,
un minimo di
un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque
anni.
4. Sono considerati
film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti
in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità economica
europea.
5. Per i programmi
della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina,
la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni
e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Iugoslavia.
Art. 27.
Norme sul canone di abbonamento
1. A decorrere
dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto
dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni
televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge
14 aprile 1975, n. 103.
2. Il pagamento
del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno
o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto
nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Art. 28.
Consiglio consultivo degli utenti
1. È istituito
presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto
da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle
categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle
competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.
2. Il Garante
è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui
procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il
numero dei consiglieri e le norme di funzionamento.
TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO
Art. 29.
Delega
1. Il Governo
è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni
contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti
gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
a) la distribuzione
di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata
ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) la durata
dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti
autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni
disciplinate dalla presente legge;
c) i richiedenti
l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori
del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi
pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono
oggetto di apposite concessioni;
d) allo scopo
di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti
con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità
di distribuzione dei programmi agli utenti;
e) il titolare
dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa
di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione
a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
2. Le autorizzazioni
di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.
TITOLO IV
SANZIONI
Art. 30.
Disposizioni penali
1. Nel caso
di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità
il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona
da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene
previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.
2. Si applicano
alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge
8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la
responsabilità di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti
di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle
trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati
di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è
commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura
non eccedente un terzo.
4. Nel caso
di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di
cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47.
5. Per i reati
di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati
di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza
della persona offesa.
6. Sono puniti
con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo
16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi
delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17
e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene
si applicano agli amministratori della società titolare di concessione
ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano
al Garante l'elenco dei propri soci.
7. L'articolo
195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo
45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente: "Art.
195. - (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza
concessione od autorizzazione - Sanzioni):
1.Chiunque installa
od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa
concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto
riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre
a sei mesi.
3. Se il fatto
riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la
pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se
trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
locale.
4. Chiunque
realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai
limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con
la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore
è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni
previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente
al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non
inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del
canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie
di utenti.
6. Indipendentemente
dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese
del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed
a sequestrare gli apparecchi".
Art. 31.
Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni
1. Il Garante,
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9,
20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti
agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni
per le giustificazioni.
2. Trascorso
tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante
diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro
un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento
illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei
casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica
di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza
dei divieti di cui ai commi da 8 e 15 dell'articolo 15, il Garante delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione
dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo
da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica
sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo
10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati
motivi.
4. Per le sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel
comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute
nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi
di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque
giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione
e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi
più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il
titolare di una o più concessione per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma
1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia
superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi
dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché ai limiti di cui al
comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere
e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine
contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
7. Nel caso
di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
revoca la concessione su proposta del Garante.
8. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute
nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione,
dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
9. Trascorso
tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento
illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine
assegnato.
10. Ove il comportamento
illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo
di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia
della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni
amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel
comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute
nel capo I, sezioni I e II, della legge 21 novembre 1981, n. 689.
12. Per i casi
di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia
della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici
mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.
13. Il Ministro
delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti
casi:
a) di condanna
penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione
o dell'autorizzazione;
b) di perdita
dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
c) di proposta
del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
14. Ove la condanna
penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante
legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di
cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito
entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
15. La revoca
della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione del
registro di cui all'articolo 12.
16. I direttori
dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza
ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.
17. Le somme
versato a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste
dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio
1. I privati,
che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti
di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e
i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire
nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato
domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della
domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Nel tempo
che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e
il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero
ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità
tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi
derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile
1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica
con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi
pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza
al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi
interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino
i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati
di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti
alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati
e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. È vietata
la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze
non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione
di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi,
comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti
di ripetizioni di segnali esteri.
Art. 33
Norme per i soggetti autorizzati
1. Le norme
di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo
13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive; all'articolo 14, ai commi 6 e da 8 a 15 dell'articolo
15; al comma 3 dell'articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie
di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per
la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale
e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano
rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge,
reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi
del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.
2. Le norme
di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo
15); 9; ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo
20; all'articolo 26 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui
all'art. 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari
privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale
e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi
ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente
in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo
32 i quali eserciscano rispettivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali,
così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3
dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992, la percentuale di cui al primo
periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali
ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche
emittenti televisive locali.
3. In sede di
prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo
15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno
successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre
il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli
impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non
abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I soggetti
i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo
15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine
massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante
dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la
concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dimissione
forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo
e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate
ai soggetti di cui al presente comma.
Art. 34
Disposizioni transitorie
1. Il primo
piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione
del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società
ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo
380 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando
non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione
del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo
3, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di
prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni,
titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo
16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva
ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda
e rispettino le condizioni dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo
16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui
al comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione
se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa
qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo
della società.
4. In sede di
prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per
radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto
per un solo
bacino di utenza qualora dello stesso bacino esercisca e abbia esercito
continuamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4
febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini
la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984
n.807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985,
e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente
legge.
5. Le concessioni
previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione
del piano di assegnazione.
6. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della
presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente
articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento
di cui all'articolo 36.
7. In sede di
prima applicazione della presente legge i Presidente del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati nominano per un triennio il Garante
dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
È esclusa la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 6.
Art. 35
Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia
1. Le disposizioni
intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione
d'Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme
di cui alla presente legge.
Art. 36
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento
di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano
di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché
le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro
quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo
stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.
Art. 37
Norme sulle società. Società controllate e società collegate
1. Ai fini della
presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei
rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché
tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite
società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione
fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo
prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo
2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario
o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività.
a) la comunicazione
degli utili e delle perdite;
b) il coordinamento
della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la
concorrenza tra le imprese stesse;
c) una distribuzione
degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura,
da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
d) l'attribuzione
di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni
o delle quote possedute;
e) l'attribuzione
a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario
di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese
radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
2. Ai fini della
presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice
debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
Art. 38
Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri
1. Ai fini della
applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati
in ambito nazionale sono equiparati i titolari di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 39
Attuazione di direttiva
1. Con la presente
legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee
del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
Art. 40
Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora
1. Fino al 31
dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste,
per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 41
Copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900
milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire
6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo
di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo
22.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente
legge munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addì 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto,
il Guardasigilli: VASSALLI
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