Direttiva
84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 settembre 1984
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole
(84/450/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni legislative
vigenti negli Stati membri della Comunità economica europea in materia
di pubblicità ingannevole; che la pubblicità si estende oltre i confini
dei singoli Stati membri e che quindi ha un'incidenza diretta sull'instaurazione
e sul funzionamento del mercato comune;
considerando che la pubblicità ingannevole può condurre ad una distorsione
di concorrenza all'interno del mercato comune;
considerando che la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti
o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica
dei consumatori;
considerando che la pubblicità ingannevole può indurre il consumatore
a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di servizi, decisioni pregiudizievoli
e che la disparità delle disposizioni nazionali è in molti casi all'origine
non solo di una insufficiente tutela del consumatore ma ostacola anche
la realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi incide
sulla libera circolazione di merci e servizi;
considerando che il secondo programma della Comunità economica europea
per una politica di protezione e d'informazione del consumatore (4) prevede
l'adozione di misure atte a proteggere il consumatore dalla pubblicità
ingannevole e sleale;
considerando che è nell'interesse del pubblico in generale, dei consumatori
e di quanti svolgono, in regime di concorrenza, un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale nell'area del mercato comune
armonizzare, in un primo tempo, le disposizioni nazionali in materia di
tutela dalla pubblicità ingannevole e, in una seconda fase, prevedere
una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché - se necessario
- alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate
dalla Commissione;
considerando che per conseguire tale obiettivo occorre fissare dei criteri
minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata
forma di pubblicità è ingannevole;
considerando che le disposizioni legislative che gli Stati membri saranno
chiamati ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno essere idonee
ed efficaci;
considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione
nazionale si considerano aventi un diritto o interesse legittimo nel caso
di specie devono avere la possibilità di agire contro la pubblicità ingannevole
davanti ad un tribunale o ad un'autorità amministrativa avente la competenza
di giudicare in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione
giudiziaria;
considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se autorizzare
il tribunale o l'organo amministrativo ad esigere che si ricorra in via
preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie;
considerando che i tribunali o gli organi amministrativi devono avere
il potere di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole;
considerando che in certi casi può essere opportuno vietare la pubblicità
ingannevole anche prima che essa sia stata portata a conoscenza del pubblico;
che tuttavia ciò non implica assolutamente che gli Stati membri siano
tenuti ad istituire una regolamentazione che preveda un sistematico controllo
preliminare della pubblicità;
considerando che occorrerebbe disporre procedimenti di urgenza i quali
permettano di prendere provvedimenti con effetto provvisorio o definitivo;
considerando che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole continui
a produrre effetti, può risultare opportuno ordinare la pubblicazione
di decisioni pronunciate da tribunali od organi amministrativi e la pubblicazione
di una dichiarazione rettificativa;
considerando che gli organi amministrativi devono essere imparziali ed
in determinate circostanze l'esercizio dei loro poteri deve poter formare
oggetto di ricorso giurisdizionale;
considerando che i controlli volontari esercitati da organismi autonomi
per eliminare la pubblicità ingannevole possono evitare azioni giudiziarie
o ricorsi amministrativi e devono quindi essere incoraggiati;
considerando che l'operatore pubblicitario dovrebbe essere in grado di
provare adeguatamente l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nella sua pubblicità ed in determinati casi il tribunale o l'organo amministrativo
gli può chiedere di fornire tale prova;
considerando che la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento
o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano
lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone
che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
nonché del pubblico in generale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone
che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
nonché gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole
e dalle sue conseguenze sleali.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per
1) « pubblicità », qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio
di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e gli obblighi;
2) « pubblicità ingannevole », qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo,
compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore
le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo
carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di
dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
3) « persona », le persone fisiche o giuridiche.
Articolo 3
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare
tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità,
la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione
o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione,
l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere
dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove
e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni
alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale,
commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.
Articolo 4
1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci
per lottare contro la pubblicità ingannevole nell'interesse sia dei consumatori
che dei concorrenti e del pubblico in generale. Tali mezzi devono comportare
disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni,
aventi secondo la legislazione nazionale un diritto o legittimo interesse
ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole, possano
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa
competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata
azione giudiziaria.
Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà
adottata e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo
sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri
mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo
5.
2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1 gli
Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il
potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto
conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse
generale:
- di far sospendere la pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni
giudiziarie appropriate per fare giungere la sospensione di tale pubblicità,
- qualora la pubblicità ingannevole non sia stata ancora portata a conoscenza
del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità
o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità,
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente
subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte
dell'operatore pubblicitario.
Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo
comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza
- con effetto provvisorio, oppure
- con effetto definitivo,
fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due
opzioni.
Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie
o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a produrre
effetti la pubblicità ingannevole la cui sospensione sia stata ordinata
da una decisione definitiva:
- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma
che ritengano opportuna,
- di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.
3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono:
a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa
in dubbio;
b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione
delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi e
c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.
Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente
da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate.
Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle
quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità
amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio
dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
Articolo 5
La presente direttiva non esclude il controllo volontario della pubblicità
ingannevole esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone
o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi
qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria
o amministrativa di cui all'articolo 4.
Articolo 6
Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi
il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo,
di cui all'articolo 4:
a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto
dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi
altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date
le circostanze del caso specifico;
b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente
alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti
dal tribunale o dall'organo amministrativo.
Articolo 7
La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da
parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire
una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico
in generale. Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi
alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1986 e ne informano immediatamente
la Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni
di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. O'TOOLE
(1) GU n. C 70 del 21. 3. 1978, pag. 4.
(2) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 23.
(3) GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 43.
(4) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.
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