- Delibera n. 43/04/CSP -
Attuazione dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
relativo al Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche
e televisive locali
Allegato A
Codice di autoregolamentazione
ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 313
Articolo 1 (Finalità)
Articolo 2 (Definizioni)
Articolo 3 (Programmi di comunicazione politica)
Articolo 4 (Programmi di informazione)
Articolo 5 (Messaggi politici autogestiti)
Articolo 6 (Messaggi politici autogestiti a pagamento in
periodo elettorale o referendario)
Articolo 7 (Messaggi politici autogestiti a pagamento in
periodo non elettorale o non referendario)
Articolo 8 (Trasmissioni in contemporanea)
Articolo 9 (Sanzioni)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo
2004;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515,
recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive
modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28,
recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione
politica";
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313,
recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
ESAMINATO, ai sensi dell’articolo
11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel testo introdotto
dall’articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, lo schema di
codice di autoregolamentazione presentato dalle organizzazioni rappresentative
delle emittenti radiofoniche e televisive locali e pervenuto, unitamente
ai pareri di seguito indicati, all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in data 15 marzo 2004;
VISTO il parere reso in data 13 gennaio
2004 dall’Ordine nazionale dei giornalisti;
VISTO il parere reso in data 6 febbraio
2004 dalla Federazione nazionale della stampa italiana;
VISTO il parere reso in data 9 marzo 2004
dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
VISTO il parere reso in data 10 marzo 2004
dalla competente commissione della Camera dei deputati;
RILEVATO che il Ministro delle comunicazioni,
nel trasmettere lo schema di codice di autoregolamentazione e i pareri
acquisiti, ha comunicato che la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ha
espresso il proprio parere;
RITENUTO necessario introdurre alcune modifiche
di carattere formale ed alcune integrazioni allo schema di regolamento
presentato, al fine di tenere conto dei pareri espressi e di meglio coordinare
il testo alle previsioni delle norme della legge 22 febbraio 2000, n.
28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
RITENUTO, quindi, di:
- richiamare esplicitamente, all’articolo
1 dello schema proposto, concernente le finalità del codice di
autoregolamentazione, i principi enunciati dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28;
- sostituire, all’articolo 2, comma
1, lettera d), dello schema proposto, la nozione di "propaganda",
non contemplata nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, con quella di "messaggio
politico autogestito a pagamento" espressamente richiamata dall’articolo
11-quater, comma 3, introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
- fornire, all’articolo 2 dello schema
presentato, una puntuale definizione del "periodo elettorale o referendario",
che coincide, come previsto dalla legislazione vigente, ed in particolare
dall’articolo 11-quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, con l’arco temporale che intercorre tra la data di convocazione
dei comizi elettorali, o di indizione del referendum, alla data di chiusura
della campagna elettorale, o referendaria, in tal modo recependo il parere
espresso dalla competente commissione della Camera dei deputati;
- inserire, dopo l’articolo 2 dello
schema proposto, un articolo dedicato alla disciplina dei programmi di
comunicazione politica, in ossequio alle innovazioni introdotte dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313, la quale prevede che il "codice di
autoregolamentazione" contenga una disciplina di siffatti programmi,
rinviando ai regolamenti dell’Autorità la relativa disciplina
attuativa, in particolare, per ciò che riguarda la collocazione
dei predetti programmi nelle diverse fasce orarie,
- ampliare l’ambito soggettivo e
specificare ulteriormente la disposizione, contenuta nell’articolo
3 dello schema proposto, in tema di divieto di fornire indicazioni di
voto nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi autogestiti, accogliendo così le indicazioni
contenute nei pareri formulati dalle competenti Commissioni parlamentari,
dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall’Ordine
nazionale dei giornalisti;
- prevedere, rispetto a quanto stabilito
nell’articolo 5 dello schema proposto, che le emittenti, le quali
intendano diffondere i messaggi autogestiti a pagamento, trasmettano ripetutamente
il relativo avviso e che, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
non sia consentito alle emittenti di stipulare contratti per spazi a pagamento
in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli
previsti dalla normativa in materia di spese elettorali, conformemente
alle osservazioni formulate dalle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e dall’Ordine nazionale dei giornalisti;
RITENUTO quindi di adottare il codice di
autoregolamentazione con le modifiche e le integrazioni sopraindicate;
UDITA la relazione del Commissario relatore,
dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 11-quater,
della legge 22 febbraio 2000, n.28, il codice di autoregolamentazione
di cui all’allegato A alla presente delibera, e ne dispone la trasmissione
al Ministero delle comunicazioni.
Articolo 2
1. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari ed attuative
del Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione.
2. L'Autorità vigila sul rispetto
di quanto previsto dal Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal
codice di autoregolamentazione e dalle relative disposizioni regolamentari
e attuative.
3. Per le attività preparatorie
e istruttorie, l’Autorità si avvale dei competenti Comitati
regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano stati ancora
costituiti, dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
Roma, 30 marzo 2004
IL COMMISSARIO RELATORE
IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi
Enzo Cheli
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria M. Callari
Allegato
"A"
(alla delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA
LEGGE 6 NOVEMBRE 2003 N. 313
Articolo
1
(Finalità)
1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia
di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica
sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi
di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313.
Articolo
2
(Definizioni)
Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende
a) per "emittente radiofonica e televisiva
locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione
o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
b) per "programma di informazione",
il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma
di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
c) per "programma di comunicazione
politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione
di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di
programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più
opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
d) per "messaggio politico autogestito
a pagamento", ogni messaggio recante l’esposizione di un programma
o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli
6 e 7;
e) per "periodo elettorale o referendario",
il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione
del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.
Articolo
3
(Programmi di comunicazione politica)
1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione
politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere
devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti
politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo
di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui
al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee
da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati
ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun
quesito, in caso di referendum.
3. I programmi di comunicazione politica
sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori
con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto
stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
nelle disposizioni regolamentari e attuative.
Articolo
4
(Programmi di informazione)
1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive
locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di
trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e
l’equità.
2. Resta comunque salva per l’emittente
la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione
tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo
16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1,
comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere
i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In periodo elettorale o referendario,
in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Articolo 5
(Messaggi politici autogestiti)
1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive
locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento,
come disciplinati dal successivo articolo 6.
2. Nel periodo elettorale o referendario
le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì,
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati
dalla vigente normativa e, in particolare, dall’articolo 4, commi
3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Al di fuori del periodo elettorale o
referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità
di cui al successivo articolo 7.
Articolo
6
(Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario)
1. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente
comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i
soggetti politici.
2. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno
antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche
e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma
1 sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante
un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria
di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
3. Nell’avviso le emittenti radiofoniche
e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico
e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta
da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione
degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale
gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli
spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali
spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica
e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza
od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione
temporale.
5. Ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni
di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1,
una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità
tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare
in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per
i messaggi di cui al comma 1.
7. Nel caso di diffusione di spazi per
i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali
dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
8. La messa in onda dell’avviso di
cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione
dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o
referendario; in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma
2, la diffusione dei messaggi stessi può avere comunque inizio
dal secondo giorno successivo a quello di messa in onda dell’avviso.
9. Per le emittenti radiofoniche locali
i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio
in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale/referendario
a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
10. Per le emittenti televisive locali
i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta
la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale/referendario
a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Le emittenti radiofoniche e televisive
locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi
ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in
favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Articolo
7
(Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o
non referendario)
1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche
e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a
pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
6, commi 1, 5, 6 e 7.
2. Per le emittenti radiofoniche locali
i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio
in audio del seguente contenuto: "Messaggio politico a pagamento",
con l’indicazione del soggetto politico committente.
3. Per le emittenti televisive locali i
messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta
la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio politico a pagamento",
con l’indicazione del soggetto politico committente.
Articolo
8
(Trasmissioni in contemporanea)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni
in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella
legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate
dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore
di trasmissione non in contemporanea.
Articolo
9
(Sanzioni)
1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano
le disposizioni dell’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
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