- ROC - Registro degli Operatori
di Comunicazione
Il Registro degli Operatori di Comunicazione, di
seguito R.O.C., è un registro unico adottato dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la finalità
di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti
proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme
del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione,
la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti
per le partecipazioni di società estere.
Con delibera n.
666/08/CONS del 26 novembre 2008 dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, entrata in vigore il 2 marzo
2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del R.O.C.
Dal 2 marzo 2009, ai sensi della delibera
n. 666/08/CONS, come modificata dalla Del.
608/10/CONS, sono tenuti all’iscrizione i seguenti soggetti:
a) gli operatori di rete;
b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già
fornitori di contenuti);
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato;
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
e) le imprese concessionarie di pubblicità;
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica
AVVISO PER GLI OPERATORI
CHE HANNO LA PROPRIA SEDE LEGALE IN TOSCANA
Dal 1 gennaio 2010 sono delegate al CORECOM (Comitato regionale
per le comunicazioni) della TOSCANA le attività relative
all’iscrizione, alla cancellazione ed al rilascio delle certificazioni
di iscrizione al R.O.C.
Le domande di iscrizione e le eventuali richieste
di certificazione al R.O.C. (queste ultime, in bollo da 14,62 euro)
di cui agli artt. 5 e 14 della Delibera
n. 666/08/CONS devono essere trasmesse in forma cartacea, accompagnate
dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante
della società (o del titolare dell'impresa individuale) in
corso di validità e devono essere inviate a mezzo raccomandata
A.R. al seguente indirizzo:
CORECOM TOSCANA
Via de Pucci, 4
50122 Firenze
Per informazioni:
Tel: 0552387880 Fax: 055 2387871 - e-mail: roc.corecom@consiglio.regione.toscana.it
Le dichiarazioni relative a variazioni, comunicazioni
annuali e cancellazioni, di cui agli artt. 10, 11 e 12 della Delibera
n. 666/08/CONS, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica mediante accesso al sito www.roc.agcom.it
--> Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici
In linea con quanto previsto dall’art. 7, commi 1,
2 e 4, della delibera dell'Autorità del 25 novembre 2010,
n. 608/10/CONS, a seguito dell'aggiornamento del sistema informativo
automatizzato del Registro, gli operatori che svolgono l'attività
di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono
tenuti a:
trasmettere tutte le comunicazioni di cui agli articoli 8, 9, 10,
11 e 12 dell’allegato
A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni
esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto dall’art.
13 del citato allegato A, tramite accesso al portale www.roc.agcom.it
Si fa presente che i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività di fornitori di contenuti
mantengono gli obblighi di comunicazione previgenti fino all’adozione
del provvedimento di riallineamento dei titoli abilitativi previsto
all’art. 18 del decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto
“decreto Romani”).
--> Obblighi in capo agli editori
richiedenti i contributi per l’editoria
L’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 223/2010,
prevede che “[i]l Dipartimento per l’informazione e
l’editoria provvede a richiedere all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti
i contributi, oltre alla regolarità dell’iscrizione
al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione
di conformità degli assetti societari alla normativa vigente,
nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni
di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all’articolo
3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo
1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
Al fine di poter comunicare al Dipartimento per l’Informazione
e l’Editoria, tra gli altri elementi richiesti, una “attestazione”
circa l’assenza di situazioni non solo di controllo, ma anche
di collegamento, è indispensabile poter disporre dello sviluppo
completo della catena partecipativa e di quella amministrativa quantomeno
degli editori richiedenti i contributi. Per tale motivo, con la
delibera
n. 283/11/CONS, l’Autorità ha posto in capo agli
editori richiedenti i contributi ai sensi dell’art. 3, commi
2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché
quelli di cui all’art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 particolari obblighi di comunicazione.
Si invita, pertanto, gli editori richiedenti le predette tipologie
di contributi a consultare le pertinenti disposizioni contenute
nell’allegato A e nell’allegato B alla delibera del
26 novembre 2008, n. 666/08/CONS, come modificati, da ultimo, dalla
delibera n. 283/11/CONS, al fine di accertarsi degli adempimenti
obbligatori necessari.
--> Pubblicazione
L’elenco degli operatori iscritti al ROC è pubblicato
sul sito internet dell’AGCOM cliccando QUI.
-->
Delibere Agcom di riferimento
Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione
Modulistica R.O.C.:
Modelli
da 1/ROC a 24/ROC
Autocertificazione
Antimafia
Modello
17/ROC - Richiesta certificazione iscrizione al R.O.C.
Approfondimenti:
FAQ:
Ovvero domande frequenti sul R.O.C.
Esempi
di assetti societari relativi all'attività svolta da ciascun
operatore di comunicazione
Adempimenti
telematici al R.O.C.
Come
ci si registra al sito www.roc.agcom.it
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