Orario per chiamare il n. verde
dal martedì al giovedì dalle 9,30 alle 11,30
L'ufficio conciliazioni
ha sede in Via de' Pucci, 4 a
Firenze
Il telefono è 055/2387974; il fax è 055/2387874
CHE COS'E' IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Si tratta di una procedura gratuita
per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione
(telefonia, internet, pay-tv) che deve essere obbligatoriamente
esperita prima di ricorrere alla giustizia ordinaria.
L'istanza di conciliazione può essere presentata solo
se è già stato fatto un reclamo formale al gestore,
i cui riferimenti devono essere riportati nell'istanza stessa.
Incontrandosi presso il Corecom le parti possono tentare di risolvere
amichevolmente la questione.
In caso di esito negativo dell’incontro, le
parti possono scegliere se far ricorso al giudice o se far DEFINIRE LA CONTROVERSIA al Corecom.
La procedura è regolata dalla delibera Agcom n. 173/07/CONS,
allegato A. Nel
caso in cui venga sospesa l'erogazione del servizio, in pendenza di
un procedimento di conciliazione, può essere inoltrata al Corecom
richiesta di provvedimento temporaneo di riattivazione sempre che ricorrano
le condizioni di cui all'art. 5 della suddetta delibera (Regolamento
sulle procedure di conciliazione).
COME INOLTRARE LA DOMANDA DI CONCILIAZIONE
La richiesta può essere inoltrata al "Corecom Toscana, Via
de' Pucci 4, 50122 Firenze" compilando in modo leggibile (meglio se
direttamente in formato elettronico) i campi del modulo (formulario UG) da far pervenire,
accompagnato da fotocopia di un documento d'identità dell'utente
interessato, con una delle seguenti modalità:
-
Consegna a mano contro rilascio di ricevuta
(martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00)
-
Invio a mezzo raccomandata A/R
-
Invio a mezzo fax al n. 055/2387874
-
-
In
caso di impossibilità dell’intestatario dell’utenza
(se si tratta di persona giuridica, del legale rappresentante) a presentarsi
personalmente all’incontro di conciliazione, questi potrà
farsi sostituire da un terzo con una delega
corredata da fotocopia di documento d’identità del delegante. In ogni caso l’intestatario
potrà farsi rappresentare da un legale tramite procura alle
liti.
Qualora la parte sia un soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante (o suo delegato) dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante la sua qualità di legale rappresentante.
La mancata comparizione, all'udienza di conciliazione, comporta l'archiviazione del procedimento. La controversia potrà essere proseguita solo in sede giurisdizionale, non potendo la parte non comparsa chiedere la definizione della stessa presso il Corecom.
COME INOLTRARE LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTO TEMPORANEO IN CASO DI SOSPENSIONE
DEL SERVIZIO
La richiesta
dovrà essere fatta utilizzando l'apposito formulario (formulario
GU5) da indirizzare al Corecom Toscana, Via de' Pucci 4, 50122 Firenze
- Fax: 055 2387874, e-mail: conciliazioni@corecom.toscana.it
Nel caso in cui la richiesta dell'utente sia ammissibile ed
il gestore non risolva nel frattempo il problema, il Corecom adotterà,
nei confronti del gestore, un provvedimento temporaneo per disporre
la riattivazione del servizio. Il provvedimento è temporaneo,
in quanto rimane efficace finchè non è ultimata la procedura
di conciliazione.
RITENETE
DI AVER SUBITO UN ABUSO DA PARTE DI UN OPERATORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
E VORRESTE SEGNALARLO?
Come denunciare eventuali violazioni o segnalare problematiche
con il proprio operatore. L'Autorità ha predisposto
un apposito modulo per denunciare
eventuali violazioni della normativa di settore o per segnalare
problematiche riscontrate con il proprio operatore. Il modulo
D, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Autorità
via fax al numero 0817507616, oppure per posta raccomandata con ricevuta
di ritorno al seguente indirizzo:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori
Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza
Centro Direzionale, Isola B5
80143 Napoli
La denuncia inoltrata attraverso il modulo D non rappresenta richiesta di apertura di un contenzioso
nei confronti del fornitore del servizio.
Qualora si intendesse procedere in questa direzione, è necessario
seguire la procedura prevista dal regolamento sulle procedure di risoluzione
delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
di cui all’allegato
A alla delibera 173/07/CONS che disciplina il tentativo obbligatorio
di conciliazione previsto dalla legge.
BLOCCO
CHIAMATE A SOVRAPPREZZO
Per stroncare il fenomeno dell’addebito di traffico truffaldino
nelle bollette telefoniche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ha stabilito
al 1° ottobre la nuova data di attivazione automatica del blocco
delle chiamate a sovrapprezzo.
Guarda
lo spot dell'Autorità - Scarica lo spot
RIFERIMENTI NORMATIVI:
-
Delibera n. 173/07/CONS - Approvazione del regolamento sulle procedure
di risoluzione alle controversie tra operatori di comunicazione e utenti.
Allegato
A : Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie
tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti.
- Legge
14 novembre 1995, n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
- Raccomandazione n. 2001/310/CE
sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano
alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
-
Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo