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STATUTO
NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI
E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE)
Statuto
della Federazione Toscana A.I.C.C.R.E.
Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del
18 Maggio 2001
Art. 1 (Natura e finalità)
La Federazione Toscana è l'Associazione regionale
dell' A.I.C.C.R.E (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d'Europa) ai sensi dell'art. 5 dello statuto nazionale.
Art. 2 (Compiti)
La Federazione Toscana nel perseguire le finalità
ed i compiti indicati dallo Statuto Nazionale opera in particolare
per:
- sviluppare una cultura europeista fondata sui principi di federalismo,
di pace, di interdipendenza, di solidarietà e di pari dignità
di tutti gli esseri umani;
- svolgere attività di informazione e divulgazione sui
temi che riguardano la costruzione degli Stati Uniti d'Europa,
valorizzando il ruolo delle Assemblee elettive locali e regionali
secondo il rispetto del principio di sussidiarietà;
- operare per la cooperazione decentrata offrendo un supporto
di servizio agli Enti associati nei loro rapporti con il Consiglio
d'Europa e l'Unione Europea;
- promuovere iniziative di gemellaggio e di reciproca conoscenza
tra realtà di Paesi diversi. Sollecitare iniziative di
conoscenza e solidarietà tra tutti i Paesi del bacino del
Mediterraneo;
- favorire la collaborazione e il coordinamento organizzativo
tra le Associazioni toscane delle Autonomie locali;
- estendere la partecipazione dei Soci titolari alla vita dell'Associazione
e favorire l'adesione di nuovi Soci titolari e individuali;
- aderire ad analoghe Associazioni, Fondazioni od Enti e costituire
e/o partecipare a società anche unipersonali.
Art. 3 (Soci Titolari)
Sono soci titolari della Federazione Toscana dell'AICCRE con diritto
di voto nelle istanze congressuali dell'Associazione: la Regione
Toscana, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e le
altre rappresentanze elettive delle Comunità locali che
abbiano deliberato l'adesione all'Associazione, accettandone le
finalità e lo Statuto.
Per la Regione Toscana sono soci titolari il Presidente e il Presidente
dell'Assemblea parlamentare. Per le aree metropolitane istituite
con legge nazionale e/o regionale sono soci titolari i loro rappresentanti
legali.
I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell'Ente,
Sindaco, o Presidente, o da un suo delegato permanente componente
degli organi dell'Ente stesso.
Art. 4 (Soci individuali)
Possono far parte dell'AICCRE come soci individuali i componenti
del Parlamento Europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato
delle Regioni dell'Unione europea, i membri eletti delle assemblee
regionali e locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali,
anche non eletti, e i componenti di organi regionali e locali
responsabili verso organi eletti, i quali aderiscano agli scopi
dell'Associazione e ne accettino lo Statuto. Possono inoltre far
parte dell'AICCRE, come soci individuali, anche gli ex eletti
europei, nazionali, regionali e locali.
I Soci individuali hanno diritto di voto nelle istanze congressuali
della Federazione e possono essere eletti come delegati all'Assemblea
congressuale nazionale. Possono essere eletti a far parte degli
organi dirigenti della Federazione e la loro quota associativa
è intrasmissibile.
Art. 5 (Organi della Federazione)
Sono Organi della Federazione : L’Assemblea Generale dei
Soci
La Direzione Regionale
L’Esecutivo Regionale
Il Presidente ed i Vice Presidenti
Il Segretario
Il Tesoriere
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri
Art. 6 (Assemblea dei
Soci)
L’Assemblea Regionale definisce gli indirizzi generali della
Federazione Toscana; adotta lo Statuto, elegge la Direzione Regionale,
il Presidente ed i Vice Presidenti, il Collegio dei revisori e
il Collegio dei probiviri.
Fanno parte dell’Assemblea regionale i Soci titolari ed
i Soci individuali che abbiano aderito all’Associazione
al momento in cui l’Assemblea regionale è convocata
dalla Direzione per l’elezione dei Delegati all’Assemblea
Congressuale Nazionale in occasione del rinnovo degli Organi Nazionali.
Per il rinnovo dei propri Organi l’Assemblea regionale è
convocata in via ordinaria dalla Direzione entro i cinque mesi
successivi alla elezione della maggioranza degli Enti Locali toscani.
Può essere convocata in via straordinaria dalla Direzione
regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, in particolare
in preparazione di assemblee nazionali straordinarie, oppure su
richiesta di un quinto dei Soci titolari.
La convocazione dell’Assemblea regionale avviene a mezzo
lettera. All’Assemblea sono invitati i Rappresentanti delle
Organizzazioni regionali delle Autonomie Locali e delle Associazioni
europeiste presenti nella Regione.
Copia della convocazione assembleare e copia delle relative deliberazioni
vengono affisse nei locali della sede associativa.
Art. 7 (Direzione Regionale)
La Direzione determina le linee programmatiche della Federazione,
convoca l’Assemblea ed elegge al suo interno il Segretario
regionale e l’Esecutivo regionale, nomina il Tesoriere,
approva il Bilancio Preventivo e le eventuali variazioni e il
Conto Consuntivo, adotta il programma annuale di attività,
delibera le spese e può delegare al Presidente, al Segretario
o all’Esecutivo deliberazioni di spesa entro importi determinati
o per compiti specifici.
Adotta il regolamento di contabilità.
La Direzione Regionale è composta da 50 membri dei quali
almeno 30 sono Soci titolari.
Fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario,
il Tesoriere e i Coordinatori delle Consulte.
Partecipano con voto consultivo il Collegio dei revisori e il
Collegio dei probiviri.
Sono invitati ai lavori della Direzione i Soci titolari e individuali
eletti nella Direzione Nazionale, il rappresentante dell’ANCI,
dell’URPT, dell’UNCEM, della Lega delle Autonomie
Locali, della CISPEL, del Movimento Federalista Europeo, dell'AEDE,
della Consulta regionale per l’Immigrazione; i Parlamentari
europei eletti nella Regione.
La Direzione è convocata dal Presidente in via ordinaria
almeno una volta per trimestre e in via straordinaria per iniziativa
del Presidente o di un quinto dei suoi membri in carica.
La Direzione può cooptare fino ad un massimo di 10 Soci.
La Direzione approva il Bilancio di previsione entro il 20 dicembre
dell’anno precedente l’esercizio al quale esso si
riferisce ed il Bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
Art. 8 (Esecutivo Regionale)
L’Esecutivo assicura la gestione ordinaria dell’attività
della Federazione nel rispetto delle decisioni dell’Assemblea
e della Direzione. Propone alla Direzione regionale il programma
di attività annuale e predispone il Bilancio preventivo
e il Conto consuntivo.
E’ composto da 21 membri eletti tra i componenti della Direzione
di cui fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti,
il Segretario e il Tesoriere e i Coordinatori delle Consulte.
Partecipano ai lavori dell'Esecutivo il Collegio dei Revisori
.
Art. 9 (Il Presidente)
Il Presidente rappresenta la Federazione, presiede l’Assemblea
Regionale, la Direzione Regionale e l’Esecutivo Regionale
convoca, d’intesa col Segretario, la Direzione e l’Esecutivo,
garantisce il perseguimento delle finalità e degli obiettivi
dell’Associazione.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono
in caso di assenza o di impedimento.
In caso di più Vice Presidenti uno di essi assume la veste
di Vicario.
Art. 10 (Il Segretario)
Il Segretario assicura la continuità dell’azione
politica e organizzativa della Federazione e provvede all’attuazione
delle decisioni adottate dagli organi collegiali, ne dirige l’attività
corrente e assume le decisioni di spesa ad esse collegate d'intesa
col Tesoriere. E’ responsabile del funzionamento e dell’organizzazione
degli uffici.
Art. 11 (Il tesoriere)
Il Tesoriere risponde alla Direzione regionale della gestione
amministrativa, secondo gli indirizzi del regolamento di contabilità,
verifica l’andamento delle Entrate e delle Uscite rispetto
alla disponibilità del Bilancio e alla situazione di cassa,
firma i mandati di spesa, predispone, d’intesa col Segretario,
lo schema di Bilancio preventivo e le relative variazioni ed il
Conto consuntivo.
Art. 12 (Collegio dei
Revisori)
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri
effettivi e due supplenti che eleggono tra di loro un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla e vigila sull'amministrazione
della Federazione. Esprime il parere sulla proposta di bilancio
di Previsione e relaziona sul rendiconto della gestione.
Art. 13 (Collegio dei probiviri)
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri;
esso elegge nel proprio seno un presidente. Esamina le questioni
che investono i soci e che sono sottoposte al Collegio dai soci
stessi o dagli organi statutari. Riferisce le proprie determinazioni
alla Direzione Regionale e presenta proprie eventuali valutazioni
e proposte.
Art. 14 (Consulte)
Al fine di estendere la partecipazione alla vita della
Federazione e di organizzare con maggiore efficacia le singole
attività, vengono costituite la Consulta regionale dei
Gemellaggi, la Consulta regionale dei Funzionari e dei Dirigenti
degli Enti Locali, la Consulta delle elette e nominate e la Consulta
per le attività giovanili.
Le Consulte sono nominate dalla Direzione e si articolano in strutture
decentrate.
Art. 15 (Norme particolari
sugli organi)
- Il Presidente è socio titolare;
- Presidente e Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere, Presidente
del Collegio dei revisori e Presidente del Collegio dei probiviri,
non possono rivestire l'incarico per più di due mandati
consecutivi.
- I membri della Direzione e dell'Esecutivo decadono dalla carica
se, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive
dalle riunioni degli organi. Decadono inoltre in caso di assenza
dalla metà delle riunioni tenute annualmente;
- L'Associazione opera perché negli organi collegiali,
uomini e donne siano presenti in misura paritaria.
Art. 16 (Validità
delle sedute)
Le sedute degli Organi collegiali sono valide in prima convocazione
quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri in carica;
in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei
presenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 17 (Gestione amministrativa)
Il Bilancio di Previsione chiude in pareggio. Gli eventuali avanzi
di gestione risultanti dal consuntivo sono riportati al nuovo
Esercizio salvo la costituzione di fondi di riserva o di capitale
che non possono essere distribuiti fra gli Associati neanche in
modo indiretto.
Art. 18 (Liquidazione della
Federazione)
In caso di scioglimento della Federazione toscana il
patrimonio è devoluto interamente all’AICCRE Nazionale.
Art. 19 (Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente contemplato
nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto nazionale
dell’AICCRE e, in quanto applicabili, le norme del Codice
Civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.