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Art. 1 (Finalità)
1. Il presente disciplinare detta norme per l’attuazione della l.r.
18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e
amministrativa del Consiglio regionale della Toscana).
Art. 2 (Istituzione del Registro dei gruppi di interesse
accreditati)
1. E’ istituito il Registro dei gruppi di interesse accreditati,
organizzato per settori secondo le materie di competenza delle
Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Registro è tenuto dal settore competente in materia di assistenza
all’Ufficio di presidenza.
Art. 3 (Presentazione delle richieste di accreditamento)
1. I gruppi interessati all’accreditamento, aventi i requisiti di cui
ai commi 3 e 5 dell’articolo 2 della legge n. 5/2002, presentano la
relativa richiesta al Presidente del Consiglio regionale, usando
l’apposito modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
2. I gruppi interessati debbono indicare il settore o i settori per i
quali si richiede l’accreditamento, in rapporto con le proprie finalità
sociali, nonché i soggetti incaricati a rappresentare il gruppo presso
il Consiglio regionale a seguito dell’accreditamento.
3. Le domande devono essere corredate dall’atto costitutivo, dallo
statuto e dagli atti necessari ad individuare chi abbia la
rappresentanza legale del gruppo.
Art. 4 (Istruttoria)
1. Entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste, il settore
competente in materia di assistenza all’Ufficio di presidenza verifica
la completezza della documentazione e richiede al gruppo di interesse le
integrazioni eventualmente necessarie.
2. Il settore competente in materia di assistenza all’Ufficio di
presidenza presenta, nella prima seduta utile dell’Ufficio di
presidenza, i risultati dell’istruttoria con la proposta di
accreditamento o la proposta motivata di non accreditamento, con
l’indicazione dei settori per i quali opera l’accreditamento.
Art. 5 (Accreditamento)
1. L’Ufficio di presidenza delibera l’iscrizione o la non iscrizione
nel registro.
2. L’ufficio competente in materia di assistenza all’Ufficio di
presidenza comunica agli interessati la decisione dell’Ufficio di
presidenza entro i 15 giorni successivi alla data di adozione dell’atto.
3. La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è pubblicata sulla banca
dati web degli atti del Consiglio.
Art. 6 (Soggetti accreditati automaticamente)
1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 3, 4 e 5, si
intendono automaticamente accreditati, per tutti i settori, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della legge, i gruppi ammessi, direttamente o
indirettamente, al tavolo di concertazione.
2. I gruppi di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a
comunicare, su richiesta, i soggetti incaricati a rappresentarli presso
il Consiglio regionale a seguito dell’accreditamento.
Art. 7 (Attività di controllo)
1. I soggetti accreditati sono tenuti ad informare tempestivamente il
Consiglio regionale di ogni variazione che possa incidere sui requisiti
richiesti per l’accreditamento.
2. Il settore competente in materia di assistenza all’Ufficio di
presidenza verifica la permanenza dei requisiti per l’accreditamento,
procedendo annualmente ai necessari accertamenti per un campione casuale
pari al 10 per cento dei soggetti accreditati e relazionando all’Ufficio
di presidenza circa l’esito delle verifiche.
3. In caso di cessazione dei requisiti, l’Ufficio di presidenza, sentiti
gli interessati, provvede con propria deliberazione alla cancellazione
dal registro.
Art. 8 (Proposte da parte dei soggetti accreditati)
1. I gruppi accreditati hanno la facoltà di presentare proposte
relative ad argomenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte sono presentate al settore competente in materia di atti
consiliari, che ne cura entro i successivi 5 giorni l’inoltro alle
commissioni consiliari competenti se la proposta è relativa ad atti già
all’esame delle commissioni stesse, ovvero a tutti i Gruppi consiliari
nel caso opposto.
3. Per le proposte relative ad atti già all’esame delle commissioni, i
gruppi accreditati hanno altresì la facoltà di chiedere di essere
ascoltati dalle commissioni.
Art. 9 (Richieste di documenti e informazioni da parte dei
soggetti accreditati)
1. I soggetti incaricati dai gruppi accreditati possono accedere ai
locali del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di
carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse o per chiarimenti
relativi all’organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso.
2. I gruppi accreditati possono accedere ai documenti inerenti l’iter
degli atti all’esame del Consiglio regionale, con esclusione dei
documenti riservati sulla base della vigente normativa.
3. Sono inoltre fatte salve le disposizioni in materia di trattamento di
dati personali di cui al d.lgs.196/2003.
Art. 10 (Modalità per assistere alle sedute delle Commissioni)
1. I soggetti accreditati possono assistere alle sedute delle
commissioni consiliari per via telematica, accedendo alla pagina del
sito web del Consiglio regionale realizzata a tale scopo.
2. A tal fine, contestualmente all’invio della comunicazione
dell’avvenuto accreditamento, saranno loro trasmessi il codice
identificativo dell’utente e la password di accesso.
Art. 11 (Norme di comportamento e sanzioni)
1. Nei rapporti con i consiglieri regionali e con le strutture
consiliari, i rappresentanti dei soggetti accreditati debbono attenersi
alle norme di comportamento di cui all’articolo 4, comma 1 della legge.
2. In caso di violazione di tali norme l’Ufficio di presidenza si
pronuncia in merito, sulla base delle segnalazioni ricevute, comminando
le sanzioni correlate alla gravità delle stesse: richiamo formale,
sospensione temporanea, revoca dell’iscrizione.
3. Le deliberazioni concernenti l’irrogazione delle sanzioni della
sospensione temporanea o della revoca dell’iscrizione, sono pubblicate
sulla Banca dati web degli atti del Consiglio.
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