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Art. 01 (Finalità)
1. Ai fini della trasparenza
dell'attività politica e amministrativa e della garanzia di accesso e di
partecipazione per un numero sempre maggiore di soggetti, anche con riferimento
ai gruppi di interesse presenti nella società toscana, nonché al fine di
favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato, il
Consiglio regionale riconosce tali gruppi e ne valorizza il ruolo in funzione
dei principi sopradetti, oltre che del pluralismo economico, sociale e
culturale.
2. Il Consiglio regionale può
recepire le richieste dei gruppi d'interesse, ove siano compatibili con gli
interessi della collettività.
Art. 02 (Accreditamento
dei gruppi d'interesse)
1. I gruppi d'interesse toscani
possono chiedere di essere accreditati presso il Consiglio regionale mediante
l'iscrizione in un apposito registro, che viene istituito con la presente legge.
Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo
settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni
provinciali.
2. Il registro di cui al comma 1
è organizzato per settori. Le modalità di gestione del registro, anche ai fini
di quanto previsto dallo Statuto regionale in materia di partecipazione e
consultazione, sono disciplinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.
3. I gruppi di cui al comma 1
devono essere organizzati in associazioni o fondazioni, ancorché non
riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.
4. Ai fini dell'iscrizione nel
registro, i gruppi d'interesse devono produrre, oltre alla domanda e all'atto
costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla
rappresentanza esterna del gruppo.
5. Possono essere iscritti nel
registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal
principio democratico, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della
richiesta di iscrizione.
6. Ove da controlli successivi
all'iscrizione nel registro, svolti secondo le modalità di cui al comma 2,
risulti che uno o più gruppi d'interesse non possiedano i requisiti previsti
dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede
alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti controllati ed alla
eventuale cancellazione degli stessi dal registro.
7. Le richieste di iscrizione
sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è
disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.
8. L'Ufficio di Presidenza
stabilisce le modalità per la periodica verifica della persistenza dei
requisiti per l'iscrizione nel registro.
Art. 03 (Modalità
di tutela dell'interesse)
1. I gruppi iscritti nel registro
di cui all'articolo 2 possono rappresentare e perseguire presso il Consiglio
regionale interessi pertinenti alle loro finalità.
2. Le richieste rappresentate dai
soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame
del Consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono
chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate
dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi
d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti
i gruppi politici del Consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia
e di libertà nel determinare, nel rispetto della normativa vigente e del
principio della trasparenza, le proprie modalità di relazione.
3. I rappresentanti dei gruppi
accreditati possono accedere ai locali del Consiglio; possono seguire per via
telematica le sedute delle commissioni consiliari di loro specifico interesse,
secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.
4. Possono inoltre accedere agli
uffici del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere
tecnico relativi agli atti di loro interesse di cui al comma 2 ovvero relativi
all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso, nel rispetto dei
principi di cui alla legge regionale in materia di accesso agli atti, con
modalità e criteri di completezza e tempestività idonei a salvaguardare le
finalità indicate al comma 1.
5.
Rimane fermo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento relativamente alla
partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine
alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle
consultazioni stesse.
Art. 04 (Sanzioni)
1. Gli atti formali dei gruppi
accreditati e i componenti dei loro rappresentanti debbono essere coerenti con
il ruolo e le funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai
suoi membri. In particolare, è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei
consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali
da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
2. L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che
possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutata la
sussistenza della violazione, commina sanzioni correlate alla gravità della
stessa: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.
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