TITOLO
I - La Regione Toscana
Artt. 1 - 5
TITOLO II - Il Consiglio
Regionale
6 - 35
TITOLO III - La Giunta e il
suo Presidente
36 - 47
TITOLO IV
- Programmazione, finanze,
demanio e patrimonio regionale
48 - 56
TITOLO V -
L'amministrazione
regionale
57 - 62
TITOLO VI - Gli Enti
locali
63 - 70
TITOLO VII -
Partecipazione,
iniziativa
e referendum
71 - 82
TITOLO VIII -
Revisione
dello Statuto
83
TITOLO I - LA REGIONE TOSCANA
Art. 1 (La Regione Toscana)
La Toscana è Regione autonoma nell’unità della
Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della
Costituzione e secondo il presente Statuto.
La Regione Toscana è l’ente territoriale
rappresentativo della collettività regionale.
Essa si colloca nell’ordinamento costituzionale della
Repubblica italiana come strumento di decentramento del potere, di rafforzamento
della democrazia e di promozione delle autonomie locali.
La Regione garantisce la partecipazione di tutti i
cittadini alla realizzazione delle sue finalità.
Art. 2 (Territorio, capoluogo, stemma)
La Regione comprende i territori delle province di Arezzo,
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena ed ha per
capoluogo Firenze (4).
Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel
capoluogo. Gli uffici regionali possono avere sede anche fuori del capoluogo.
Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della
Regione Toscana sono stabilite con legge regionale.
Art. 3 (Principi generali)
La Regione Toscana fonda la propria azione sui principi di
libertà, di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l’attuazione.
Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica, sociale e culturale del Paese.
Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la
personalità dell’uomo, sostiene il libero svolgimento della vita sociale
nella pluralità dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e
favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
Art. 4 (Finalità principali)
La Regione, nell’esercizio delle funzioni e dei poteri
conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti
locali, in particolare:
promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al
lavoro, allo studio e alla cultura e la parità giuridica e sociale della donna,
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sostiene il pieno
esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori ed il loro
intervento negli indirizzi dell’economia;
garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla
protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle
generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto
tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi
alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e all’attività
produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per regolare le
acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;
assicura l’assistenza sociale e la tutela sanitaria
uguale e gratuita, promuove l’istituzione delle unità sanitarie locali, attua
le misure necessarie per istituire un sistema di sicurezza sociale articolato
democraticamente, riconosce il contributo delle associazioni volontarie;
agisce perché siano assicurati a tutti i cittadini i
servizi sociali: la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive,
turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei
familiari e della gioventù;
concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico della Toscana, anche al fine di sviluppare il turismo e le
attività economiche connesse;
adotta e promuove le riforme necessarie per il
conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo e per il suo
riassetto produttivo, superando il presente regime fondiario e contrattuale,
riconosce nelle proprietà e nelle imprese individuali e associate dei
coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell’agricoltura
toscana, interviene a sostegno della professionalità agricola;
agevola e tutela l’artigianato, anche nelle sue forme
associate;
promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
promuove e agevola l’organizzazione delle attività
commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;
opera per il superamento degli squilibri territoriali e
settoriali nell’ambito della Regione, assume iniziative per le zone e le
comunità montane e contribuisce al superamento degli squilibri dell’intero
territorio nazionale;
contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica,
della cultura ed all’organizzazione dell’istruzione, anche universitaria;
assume iniziative per assicurare un’ampia e democratica
informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi;
concorre all’attuazione di un sistema tributario
informato ai principî della capacità contributiva e della progressività;
favorisce l’espansione delle relazioni economiche e
culturali della Toscana con l’estero.
Art. 5 (Programmazione economica)
La Regione, allo scopo di indirizzare e coordinare l’attività
economica pubblica e privata a fini sociali, partecipa come soggetto autonomo
alla formazione ed all’attuazione del programma economico nazionale; assume la
politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività;
formula ed attua il programma regionale di sviluppo economico ed i piani di
intervento settoriale.
La Regione, allo scopo di garantire il carattere
democratico della programmazione nazionale e regionale in tutte le sue fasi
assicura la partecipazione degli enti locali e l’autonomo apporto delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della
cooperazione e delle organizzazioni di categoria.
La Regione adegua la propria organizzazione alle esigenze
della programmazione.
TITOLO II - IL CONSIGLIO REGIONALE
CAPO I - L’ORGANIZZAZIONE
Art. 6 (Entrata in funzione dei Consiglieri)
I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle
loro funzioni all’atto della proclamazione.
La convalida dell’elezione dei Consiglieri viene
effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
Il Regolamento fissa un termine per il completamento delle
operazioni.
Art. 7 (Prima riunione del Consiglio)
Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del
Presidente del Consiglio uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni
dalla proclamazione degli eletti.
Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma
recedente il Consiglio può essere convocato da dieci Consiglieri.
Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere
più anziano di età, procede immediatamente alla elezione del presidente e
degli altri componenti l’ufficio di presidenza.
Art. 8 (Ufficio di Presidenza)
L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da
due vice Presidenti e da quattro Segretari, due dei quali con funzioni di
questore. (5)
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza
dei Consiglieri assegnati alla Regione.
All’elezione dei due vice Presidenti, dei due Segretari
questori e dei due Segretari
si procede con votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere
vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti.(5)
L’Ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I
suoi componenti sono rieleggibili (2).
Al rinnovo dell’Ufficio di presidenza il Consiglio
provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che
decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale (2).
Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell’Art.
7 (2).
L’Ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle
norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l’esercizio dei
diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l’insediamento e
il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i
gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal
Regolamento.
Art. 9 (Autonomia del Consiglio)
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale
e, nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia
contabile.
Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri
assegnati alla Regione, un Regolamento interno nell’ambito delle norme della
Costituzione e dello Statuto.
Art. 10
(Prerogative e diritti dei Consiglieri)
I Consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione
senza vincolo di mandato.
Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni
espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di
interpellanza e di mozione. Il Regolamento prevede termini tassativi entro i
quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.
Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei
provvedimenti della Regione, degli Enti e delle aziende da essa dipendenti e dei
relativi atti preparatori.
Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, ha accesso agli
uffici della Regione, degli enti e delle aziende da esse dipendenti e può
prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.
I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano
con le modalità previste dal Regolamento interno.
Art. 11
(Indennità)
Ai Consiglieri è attribuita con legge regionale, oltre al
rimborso delle spese, un’indennità il cui ammontare è determinato in
relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta.
Art. 12
(Gruppi consiliari)
I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o
più Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al
Consiglio dal Bilancio regionale, i mezzi necessari per lo svolgimento delle
loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 13
(Convocazione del Consiglio)
Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo
giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre. Si riunisce inoltre per
iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o
di dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce l’ordine
del giorno in conformità al programma dei lavori, fissato ai sensi dell’articolo
seguente.
Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del
Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda
alla convocazione richiestagli.
Art. 14
(Ordine dei lavori)
Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle
Commissioni il Presidente convoca periodicamente l’ufficio di presidenza
integrata dai Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni
permanenti per sentirne il parere. Della riunione è dato avviso alla Giunta la
quale può farvi assistere un suo rappresentante.
Sono fatte salve le ipotesi di urgenza previste dallo
Statuto e dal Regolamento.
Art. 15
(Validità delle deliberazioni)
Il Consiglio regionale delibera validamente con la
partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione
e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che hanno partecipato
al voto.
Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste maggioranze
diverse dalla Costituzione o dallo Statuto.
Art. 16
(Modalità delle votazioni)
Il Consiglio e le Commissioni votano a scrutinio palese.
Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto, il
Regolamento può prevedere il voto segreto per le sole questioni che comportino
un giudizio su qualità di persone.
Art. 17
(Pubblicità delle riunioni)
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i
casi previsti dal Regolamento.
Il Regolamento stabilisce opportune forme di pubblicità
per i lavori delle Commissioni.
Art. 18
(Commissioni consiliari)
Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o
temporanee su oggetti determinati composte in relazione all’entità numerica
dei gruppi secondo le norme del Regolamento.
Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una
Commissione e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di
parola.
Ogni gruppo non rappresentato in una Commissione ha
diritto di far partecipare ai lavori un suo Consigliere con diritto di proposta.
Il presidente e i componenti la Giunta hanno il diritto e,
se richiesti, l’obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute
delle Commissioni.
Art. 19
(Poteri delle Commissioni)
Le Commissioni, per le materie di loro competenza,
esercitano le funzioni referenti, seguono l’attuazione delle deliberazioni
consiliari e l’andamento dell’amministrazione regionale.
Possono disporre ispezioni, ottenere l’esibizione di
atti e di documenti, convocare il personale dell’amministrazione regionale e
degli uffici codipendenti che è tenuto a presentarsi e non può opporre il
segreto di ufficio.
Per l’esercizio delle loro funzioni possono svolgere
indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone,
nonché‚ valersi dell’opera di esperti e di istituti.
Art. 20
(Uffici del Consiglio)
Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai
suoi organi, ai gruppi ed ai singoli Consiglieri l’effettivo svolgimento delle
loro funzioni.
L’ufficio di presidenza assicura che gli uffici del
Consiglio prestino assistenza a tutti i titolari dei poteri di iniziativa.
CAPO II
LE FUNZIONI E IL PROCEDIMENTO
Art. 21
(Funzioni del Consiglio)
Il Consiglio esprime l’indirizzo politico e
amministrativo della Regione e ne controlla l’attuazione.
Il Consiglio in particolare:
a) esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione;
b) delibera gli atti d’intervento della Regione nella
programmazione nazionale;
c) determina gli indirizzi della programmazione
regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano
urbanistico e gli altri piani regionali;
d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi
della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei
fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l’esercizio provvisorio;
e) approva i piani concernenti opere pubbliche e i
relativi finanziamenti;
f) istituisce i tributi propri della regione;
g) delibera l’assunzione di mutui e l’emissione di
prestiti;
h) delibera, ai sensi dell’Art. 121 della
Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti
che coinvolgano interessi della Regione;
i) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all’elezione del
Presidente della Repubblica;
l) Esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della
Regione su tutte le questioni di interesse regionale;
m) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133
della Costituzione;
n) provvede all’istituzione di nuovi Comuni, alla
modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell’Art. 133,
secondo comma, della Costituzione;
o) delibera circa gli accordi da prendere con altre
Regioni per la cura di interessi interregionali;
p) esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e quelle conferite alla Regione e non
espressamente attribuite ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalla legge regionale.
Art. 22
(Divieto di delega e di decretazione d’urgenza)
Non possono essere esercitate dalla Giunta, né in via di
urgenza, né per delega, le funzioni di competenza del Consiglio.
In casi straordinari di necessità e di urgenza, su
richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o
di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio è convocato al più presto e comunque
non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate.
Il Regolamento stabilisce modalità particolari per la
convocazione del Consiglio e per l’esame delle proposte.
Art. 23
(Iniziativa)
L’iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti
amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed
alla Giunta. La predisposizione del bilancio e del rendiconto consuntivo è di
competenza esclusiva della Giunta.
L’iniziativa appartiene altresì ai soggetti indicati
nell’articolo 75, nelle forma e con i limiti previsti dello Statuto.
Art. 24
(Esame preliminare delle proposte di legge o di
regolamento)
Le proposte di legge o di regolamento, redatte in
articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il
disposto dell’articolo 76, primo comma, ne cura immediatamente la
distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti in
conformità alle esigenze di programmazione dei lavori determinate ai sensi dell’articolo
14.
Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e i
termini per l’esame delle proposte in Commissione e può prevedere procedure
abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Consiglio.
L’inosservanza dei termini previsti per l’esame in
Commissione comporta l’immediata iscrizione della proposta all’ordine del
giorno del Consiglio.
Art. 25
(Approvazione delle leggi o dei regolamenti)
Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali
della legge, l’approva articolo per articolo e, dopo il coordinamento, con
votazione finale.
Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali, se
non vi è opposizione di alcun Consigliere, può, in considerazione della
particolare natura della legge, attribuire alla Commissione l’approvazione dei
singoli articoli, riservandosi il voto finale.
Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali del
Regolamento, attribuisce alla Commissione il compito di approvare i singoli
articoli, riservandosi il voto finale sull’intero provvedimento.
Art. 26
(Controllo sulle leggi)
Le leggi regionali sono comunicate al Commissario del
Governo, per apposizione del visto, entro cinque giorni dalla data della loro
approvazione.
Nel caso di opposizione da parte del Governo, il consiglio
riesamina la legge nella prima seduta successiva al rinvio. Nel caso di nuova
approvazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, la legge
viene comunicata al Commissario nel termine di cui al comma precedente.
Art. 27
(Promulgazione delle leggi)
Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni dall’apposizione
del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo ovvero
dalla scadenza del termine di cui all’articolo 127 ultimo comma della
Costituzione.
Nel caso in cui l’impugnazione del Governo venga
respinta dalla Corte costituzionale o dal Parlamento, il termine per la
promulgazione decorre dalla data della comunicazione o, in mancanza, della
pubblicazione della relativa decisione.
Il testo della legge è preceduto dalla formula: Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta promulga.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge
regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
toscana.
Art. 28
(Pubblicazione delle leggi)
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salva l’ipotesi della urgenza prevista dall’articolo 127,
secondo comma, della Costituzione.
Art. 29
(Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti)
I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla
scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data
della promulgazione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione.
Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l’urgenza,
la promulgazione e l’entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati.
Il testo del Regolamento è preceduto dalla formula: Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga.
Al testo del Regolamento segue la formula: Il presente Regolamento regionale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana.
Art. 30
(Annullamento o abrogazione di leggi regionali)
Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche
parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a
seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum,
la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta
all’ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della
sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla
proclamazione dei risultati del referendum.
Art. 31
(Riassunzione di precedenti proposte)
Il Consiglio può decidere di riassumere, nelle forme e
con le modalità stabilite dal Regolamento interno, le proposte presentate nella
precedente legislatura.
Il
Regolamento deve prevedere modalità per l’esame
delle proposte che abbiano esaurito la fase referente nella precedente
legislatura.
Per le proposte di iniziativa popolare non è necessaria
la ripresentazione della nuova legislatura.
Art. 32
(Procedimento degli atti amministrativi)
Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di
competenza del Consiglio è disciplinato dalla legge regionale di cui all’articolo
60 salve, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal presente Statuto
per l’approvazione delle leggi e dei regolamenti e per l’urgenza.
Art. 33
(Riesame degli atti amministrativi)
Il Consiglio delibera, a maggioranza semplice, sugli atti
amministrativi rinviati dall’organo statale di controllo nella prima seduta
successiva alla trasmissione della richiesta alla Presidenza.
Art. 34
(Inchieste)
Il Consiglio può disporre inchieste su materie che
interessino la Regione.
L’inchiesta deve essere disposta quando lo richieda un
quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
L’Ufficio di Presidenza istituisce, in tal caso, una
Commissione speciale formata nei modi di cui all’articolo 18.
Art. 35
(Richiesta di referendum)
Il Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Regione, delibera di richiedere i referendum previsti dagli articoli 75 e 138
della Costituzione, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere.
La proposta è iscritta all’ordine del giorno della
prima seduta successiva alla data della presentazione.
TITOLO III - LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE
Art. 36
(Numero dei componenti la Giunta)
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di
componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici (3).
Art. 37
(Elezione del Presidente e della Giunta)
Il Consiglio è convocato entro quindici giorni dalla
elezione dell’Ufficio di presidenza per eleggere la Giunta e il suo
Presidente.
L’elezione è preceduta da un dibattito su documenti
politico-programmatici, presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati
alla Regione e comprendenti l’indicazione del candidato alla presidenza e la
proposta di composizione della Giunta. All’elezione del Presidente della
Giunta fra i candidati proposti si procede con votazione per appello nominale.
Alla prima votazione devono partecipare almeno tre quinti
dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene
il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se alla
votazione non partecipa il numero di Consiglieri richiesto o se nessun candidato
ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad una seconda votazione alla
quale deve partecipare la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione;
risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei
Consiglieri assegnati alla Regione. Se anche nella seconda votazione nessun
candidato risulta eletto, nella terza vengono posti in votazione di ballottaggio
i due candidati che hanno ottenuto più voti. Risulta eletto il candidato che
ottiene più voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano
di età.
Nel corso della seduta il Consiglio approva con unico voto
per appello nominale la proposta di composizione della Giunta compresa nello
stesso documento. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza dei
voti, esclusi gli astenuti ed i voti nulli. In caso di mancata approvazione si
intende revocato lo stesso Presidente.
L’elezione del Presidente e della Giunta comporta l’approvazione
del documento politico-programmatico con il quale sono stati proposti.
Art. 38
(Permanenza in carica della Giunta)
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all’elezione
del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Solo la mancata approvazione del bilancio e del programma
regionale di sviluppo economico comporta le dimissioni della Giunta.
Art. 39
(Revoca della Giunta e del suo Presidente)
La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati
congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un
quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello
nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano al voto.
Allorché sia presentata una mozione di revoca, il
Consiglio è appositamente convocato non prima di cinque e non oltre dieci
giorni dalla data del deposito presso l’ufficio di presidenza.
Art. 40
(Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di
componenti la Giunta)
Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente
sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.
Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate
immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di
componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Art. 41
(Decadenza della Giunta)
Le dimissioni, la decadenza o la morte del Presidente
della Giunta comportano di diritto la decadenza dell’intera Giunta.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero
dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la
decadenza dell’intera Giunta.
Art. 42
(Sostituzione della Giunta)
In caso di revoca, di dimissioni o di decadenza della
Giunta, il Consiglio è convocato al più presto e comunque entro trenta giorni
per l’elezione della Giunta e del suo Presidente.
Fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta
revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
Art. 43
(Integrazione della composizione della Giunta)
Salvo il caso previsto dall’Art. 41, secondo comma, nell’ipotesi
di dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la Giunta, il
Consiglio è convocato entro trenta giorni per l’integrazione della Giunta che
avviene con le modalità previste dall’Art. 37, quarto comma, su proposta di
un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 44
(Funzionamento della Giunta)
La Giunta delibera validamente con l’intervento della
maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art. 45
(Organizzazione interna della Giunta)
Le attività conseguenti alle competenze della Giunta sono
svolte collegialmente.
Ciascun componente la Giunta può essere incaricato da
quest’ultima di seguire determinate questioni attinenti all’attività
regionale, riferendo continuamente su di esse, facendo proposte di intervento e
curando l’esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.
Ai fini di cui sopra i componenti la Giunta dirigono l’attività
degli uffici regionali. Al Presidente o ad uno o più componenti la Giunta è
altresì affidata da quest’ultima la direzione organizzativa degli uffici
regionali.
Oltre allo svolgimento dei compiti suindicati, i
componenti la Giunta possono essere delegati a firmare atti che costituiscono
mera esecuzione di deliberazioni della Giunta.
Un componente la Giunta è designato da questa a svolgere
le funzioni di segretario del collegio.
Art. 46
(Funzioni della Giunta)
La Giunta è l’organo esecutivo della Regione ed
esercita le funzioni espressamente conferitele dalla Costituzione, dallo
Statuto, dalle leggi regionali.
La Giunta:
a) provvede, ove occorra, a dare esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio;
b) predispone e presenta al Consiglio, sulla base degli
indirizzi di cui alla lettera c) dell’Art. 21, gli schemi del programma
regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani
regionali;
c) cura l’attuazione del programma e dei piani della
Regione;
d) delibera lo storno di fondi da un articolo all’altro
dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al
Consiglio;
e) amministra il patrimonio e il demanio della Regione;
f) coordina l’attività degli uffici degli enti e
delle aziende regionali;
g) delibera i contratti della Regione nei modi e con i
limiti stabiliti dalla legge regionale;
h) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e
i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio;
i) delibera in materia di liti attive e passive,
rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
l) delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai
piani generali concernenti l’esecuzione delle opere pubbliche;
m) adotta i provvedimenti relativi al personale;
n) decide i ricorsi amministrativi.
Art. 47
(Funzioni del Presidente della Giunta)
Il Presidente della Giunta:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
c) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l’ordine
del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e
uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
e) rappresenta in giudizio la Regione e promuove
davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni
possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
f) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo
in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione;
g) esercita le altre attribuzioni espressamente
conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE, FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE
Art. 48
(Programma regionale di sviluppo economico)
La legge regionale determina gli strumenti della
programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi
ai criteri della partecipazione di cui all’articolo 5.
Le linee del programma regionale di sviluppo economico,
approvate dal Consiglio, costituiscono l’elemento primario di riferimento per
il concorso della Regione alle scelte della programmazione nazionale.
Art. 49
(Piano pluriennale di spesa della Regione)
La legge regionale stabilisce i criteri e le modalità di
elaborazione e di attuazione del piano pluriennale di spesa della Regione che,
relativamente al periodo di durata del programma regionale di sviluppo, precisa
gli obiettivi e le priorità dell’attività regionale e, in linea di massima,
la ripartizione della spesa fra i diversi esercizi cui si riferisce.
Art. 50
(Approvazione del programma e dei piani)
Il Regolamento del Consiglio stabilisce procedure
particolari per l’esame, l’approvazione e la modificazione del programma
regionale di sviluppo economico del piano pluriennale di spesa e dei piani di
intervento settoriale.
Art. 51
(Organismi di ricerca per la programmazione)
La Regione può istituire organismi o avvalersi di
organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del
programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e
allo svolgimento delle attività della Regione, degli enti locali e degli altri
enti e associazioni interessate.
Gli studi preparatori per gli atti della programmazione
economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale,
la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell’attività
regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui
organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale. A tali fini
la Regione può altresì avvalersi di organismi esistenti ed idonei allo scopo.
Art. 52
(Ordinamento contabile)
La legge regionale, nei limiti dell’articolo 119 della
Costituzione, disciplina l’ordinamento contabile della Regione ed in
particolare stabilisce le date per la presentazione del bilancio e del conto
consuntivo e determina la durata dell’esercizio provvisorio.
La legge regola anche i servizi di tesoreria ed esattoria
della Regione.
Art. 53
(Bilanci regionali)
Al bilancio preventivo è allegata una relazione sulla
situazione economica e sociale della Regione ed una sullo stato di attuazione
del programma, dei piani settoriali, dei singoli progetti od opere della Regione
stessa, con la indicazione dei risultati finanziari ed operativi. Il bilancio
della Regione pone in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per
ciascun piano o progetto della Regione stessa in relazione agli obiettivi e alle
previsioni pluriennali di spesa.
Al bilancio preventivo è allegato un bilancio
previsionale di cassa.
I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono
presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente
al bilancio regionale.
Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi
al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.
Art. 54
(Commissione di controllo)
Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di
controllo che vigila sulla gestione del patrimonio e del bilancio, effettua l’esame
del conto consuntivo della Regione ed esercita il controllo contabile sugli atti
del Consiglio che importino spese sui fondi ad esso attribuiti dal bilancio
regionale.
La Commissione riferisce al Consiglio in ordine ai
risultati della propria attività e formula proposte per eventuali azioni di
responsabilità.
Art. 55
(Demanio e patrimonio)
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 56
(Tributi regionali)
La Regione istituisce e regola con legge i tributi propri
ad essa attribuiti a norma dell’articolo 119 della Costituzione.
TITOLO V - L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 57
(Organizzazione delle funzioni regionali)
La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province i
soggetti fondamentali dell’organizzazione amministrativa locale.
Esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali inclusi quelli di
cui all’articolo 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici.
Istituisce con legge regionale propri uffici per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo della programmazione.
Per le attività rivolte allo sviluppo economico-sociale e
culturale o per l’erogazione di servizi di livello regionale, che per loro
speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al
primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali
interessate, può promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere
consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere
la costituzione di società di diritto privato nelle quali sia assicurata la
prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi
partecipazioni.
Art. 58
(Enti dipendenti dalla Regione)
Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge
regionale che ne determina i fini, le attribuzioni, l’organizzazione, le
caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attività sia
conforme alle direttive della Regione. Gli organi amministrativi degli enti e
delle aziende sono nominati, in modo da rappresentarvi la minoranza, dal
Consiglio che potrà scioglierli in caso di inosservanza di direttive di
particolare rilievo.
Il Consiglio impartisce direttive generali sull’attività
complessiva, approva gli atti principali, verifica i risultati della gestione.
La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio del
rispetto delle direttive da questo impartite.
Art. 59
(Società a partecipazione regionale)
Spetta al Consiglio deliberare sulla costituzione della
società di cui all’articolo 57 o sull’assunzione di partecipazioni e
nominare i rappresentanti della Regione in dette società, in modo da
rappresentare le minoranze.
La Giunta indirizza l’attività dei rappresentanti nel
quadro delle direttive generali stabilite dal Consiglio.
Art. 60
(Procedimento amministrativo)
Salva la prescrizione dell’articolo 32, la legge
regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi,
stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la
conoscenza da parte del più largo numero di cittadini, prevede che ciascun
cittadino possa ottenere copia degli atti amministrativi e che i diretti
interessati, ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi,
possano avere copia anche degli atti del procedimento.
La legge regionale regola inoltre i ricorsi amministrativi
e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall’amministrazione
su ricorsi o istanze.
Art. 61
(Difensore civico)
Con legge regionale è istituito l’ufficio del difensore
civico che cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento
delle loro pratiche presso l’amministrazione regionale.
La legge regola le modalità di nomina e i modi di
esercizio dei compiti del difensore civico.
Art. 62
(Il personale regionale)
Il personale della Regione, delle aziende e degli enti
dipendenti è assegnato ad un ruolo organico unico approvato con legge
regionale.
I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici
del Consiglio sono presi su richiesta dell’ufficio di presidenza del Consiglio
e d’intesa col medesimo. I provvedimenti relativi al personale addetto alle
aziende autonome ed agli enti dipendenti sono presi d’intesa con i loro organi
amministrativi.
Il personale trasferito alla Regione dallo Stato o da
altri enti pubblici conserva i diritti economici acquisiti.
La legge regionale determina lo stato giuridico ed
economico del personale, stabilisce procedimenti che garantiscano a tutti i
cittadini condizioni di eguaglianza nell’assunzione agli uffici regionali e
assicura l’esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della
Regione.
La legge regionale può prevedere che, per compiti
speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative,
siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite
contrattualmente.
Il personale regionale non può valersi del segreto d’ufficio
nei confronti dei Consiglieri regionali.
TITOLO VI - GLI ENTI LOCALI
Art. 63
(La Regione e le autonomie locali)
La Regione adegua i principî e i metodi della propria
attività alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Favorisce il potenziamento effettivo dell’autonomia dei
Comuni e delle Province e la loro aggregazione in strutture comprensoriali.
Art. 64
(Delega di funzioni regionali)
Un’apposita legge regionale, emanata previa
consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali
sulle modalità e i limiti dell’esercizio del potere di delega di funzioni
regionali.
Gli enti locali devono essere consultati in ordine al
contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti
organizzativi e finanziari. La delega è conferita con legge regionale che
provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai
relativi oneri aggiuntivi.
A tal fine il personale regionale potrà essere comandato
presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della
Regione ogni onere relativo.
Art. 65
(Direttive in ordine alle attività delegate)
Gli indirizzi relativi alle attività delegate sono
contenuti nella legge di delega.
Direttive ulteriori di carattere generale possono essere
impartite successivamente dal Consiglio.
Art. 66
(Revoca della delega e sostituzione)
La delega è revocata con legge regionale, sentiti gli
enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali.
Qualora l’ente delegato non provveda in ordine ai
singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta sentita la commissione
consiliare competente può sostituirsi ad esso.
È esclusa ogni possibilità di avocazione.
Art. 67
(Utilizzazione degli uffici degli enti locali)
L’utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene
in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.
Art. 68
(Enti comprensoriali)
Al fine di realizzare un’organica programmazione
economica e sociale, un ulteriore decentramento e una organizzazione fondata su
ambiti territoriali adeguati, la Regione promuove e favorisce la costituzione di
enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l’esercizio
di proprie funzioni amministrative.
Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o
Province o, comunque, essere loro emanazione diretta.
La Regione opera affinché‚ l’organizzazione
periferica dello Stato sia adeguata all’articolazione territoriale indicata
dagli enti locali e dalla Regione stessa.
Art. 69
(Circoscrizioni comunali)
La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante
referendum, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni,
procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
La legge stabilisce le modalità di attuazione del
referendum di cui al comma precedente.
Art. 70
(Controllo sugli enti locali)
Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli
deliberati nell’esercizio di funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da
un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato in
armonia con i principî contenuti nell’articolo 130 della Costituzione. Tale
organo ha sede nel capoluogo della Regione.
Sezioni decentrate sono istituite nei capoluoghi di
Provincia ed altre potranno essere istituite con leggi regionali in sedi
diverse. La competenza dell’organo regionale e delle sue sezioni decentrate è
stabilita con legge regionale. L’attività delle sezioni decentrate è
coordinata dall’organo regionale.
La legge regionale determina le modalità del controllo e
i rapporti dell’organo di controllo con il Consiglio e la Giunta.
TITOLO VII - PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA E REFERENDUM
Art. 71
(Partecipazione)
La Regione riconosce i partiti politici come strumenti
fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come
centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i
sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali.
Art. 72
(Dovere di informazione)
La Regione riconosce il diritto delle formazioni sociali e
dei cittadini all’informazione sull’attività regionale come premessa ad una
effettiva partecipazione democratica.
La legge regionale stabilisce le forme opportune perché,
anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa, sia soddisfatto il
diritto del cittadino all’informazione.
La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale,
garantisce la disponibilità dei dati raccolti dagli uffici propri e da quelli
degli enti ed aziende da essa dipendenti. La legge impone limiti al solo fine
del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza
necessaria al buon andamento dell’amministrazione regionale.
Art. 73
(Enti locali e partecipazione)
La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti
comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di
loro specifico interesse.
La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province,
gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell’articolo 57
sui problemi che attengono alla attività della Regione.
I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al
Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i
termini previsti dal Regolamento, acquisiti i pareri della Giunta e della
competente commissione consiliare.
Art. 74
(Petizione)
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio
per richiederne l’intervento o per sollecitare la adozione di provvedimenti d’interesse
generale.
Art. 75
(Iniziativa popolare)
L’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e,
con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti amministrativi spetta a
tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio
provinciale, a ciascun Consiglio di valle o Comunità montana e a ciascuno degli
enti di cui all’articolo 68.
Art. 76
(Procedimento per le proposte di iniziativa popolare)
Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente la
proposta alla Commissione competente, corredata dal parere della Giunta
regionale relativo particolarmente alla compatibilità della proposta con il
piano pluriennale di spesa della Regione e con il bilancio annuale alla
idoneità delle fonti di copertura indicate.
La Commissione è tenuta, ove ne sia fatta richiesta, ad
ammettere alla discussione sul progetto una delegazione di presentatori.
In ogni caso il Consiglio delibera sulla proposta entro
sei mesi dalla presentazione. Qualora, entro tale termine, sulla proposta non
sia stato adottato alcun provvedimento, essa è iscritta di diritto all’ordine
del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni
altro argomento.
Le modalità del procedimento sono stabilite dal
Regolamento del Consiglio.
Art. 77
(Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali)
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione
totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo
richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero
quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un
decimo della popolazione della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di approvazione della proposta, le norme
sottoposte a referendum perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati.
Le ulteriori modalità di attuazione del referendum sono
stabilite dalla legge regionale.
Art. 78
(Referendum su provvedimenti amministrativi)
Possono essere sottoposti a referendum, nei modi e con i
limiti stabiliti dalla legge regionale, i provvedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio.
Art. 79
(Limiti al referendum)
Non possono essere abrogati mediante referendum il
programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti
il bilancio e i tributi.
I regolamenti meramente esecutivi di norme legislative non
possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le
relative norme legislative.
Art. 80
(Modalità del referendum)
La legge regionale stabilisce il periodo dell’anno in
cui devono essere depositate le richieste di referendum e il giorno in cui si
procede alla votazione.
L’atto per il quale sia stato indetto un referendum che
non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere nuovamente
sottoposto a referendum nel corso della stessa legislatura.
Art. 81
(Agevolazioni per l’iniziativa e il referendum)
La legge regionale dispone particolari agevolazioni per la
raccolta e l’autenticazione delle firme necessarie per le proposte di
iniziativa popolare e di referendum.
Art. 82
(Giudizio sull’ammissibilità dell’iniziativa e del
referendum)
Il giudizio sull’ammissibilità dell’iniziativa
popolare ai sensi dell’articolo 75 e sull’ammissibilità del referendum ai
sensi degli articoli 77, 78, 79, 80 è rimesso al Consiglio.
L’iniziativa e il referendum sono ammessi se il
Consiglio entro trenta giorni non ne dichiara l’inammissibilità mediante
mozione motivata approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 83
(Modifica e abrogazione dello Statuto)
La modifica e l’abrogazione dello Statuto sono
deliberate dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Per l’iniziativa e il procedimento di modifica e di
abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi
regionali.
La delibera di abrogazione dello Statuto non è valida se
non è accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.
NORME TRANSITORIE
I
Fino all’entrata in vigore della legge regionale
prevista dalla lettera g) dell’articolo 46 dello Statuto, il Consiglio
regionale delibera:
a) sull’acquisto di immobili, azioni o obbligazioni
industriali nonché‚ sulle locazioni e sulle conduzioni ultraquinquennali o
che abbiano un valore complessivo superiore a cento milioni di lire;
b) sull’alienazione di immobili, di titoli del debito
pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonché‚
sulla istituzione di servitù passive;
c) sugli altri contratti che superino annualmente l’importo
di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante
lo stesso oggetto, ovvero che superino, per lo stesso oggetto, i trecento
milioni allorquando riguardino opere pubbliche.
II
Il comando del personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici, è richiesto dalla Giunta
alle amministrazioni interessate sulla base delle necessità e dei criteri di
selezione approvati dal Consiglio.
III
Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui
all’articolo 70, il controllo è esercitato dal Comitato regionale, secondo le
modalità previste dalle leggi vigenti, sia direttamente che attraverso le
proprie sezioni in conformità ai criteri di decentramento che saranno indicati
dal Consiglio.
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NOTE
(1) Deliberato dal Consiglio regionale il 26
novembre 1970, modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 2
marzo 1971, approvato dal Parlamento con legge 22 maggio 1971, n. 343 (Gazz.
Uff. n. 148 del 14 giugno 1971).
(2) Comma aggiunto con legge 27 giugno 1985, n. 317
(G.U. 1 luglio 1985, n. 153), (BU 11-9-85 n. 41).
(3) Articolo così modificato con legge 27 giugno
1985, n. 317, cit.
(4) Con D. Lgs. 27 marzo 1992, n. 254 è stata
aggiunta la Provincia di Prato.
(5)
Comma così modificato con deliberazione legislativa del 29 gennaio 2003
(seconda lettura) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 123, commi secondo e
terzo della Costituzione (v. anche L.R. 17 gennaio 2003, n. 6)
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