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Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
ordinario
Legge 6 dicembre 1973, n. 853
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1974, n. 1)
Art. 1
Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le
regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970,
n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria «Servizi
degli organi statutari», apposita rubrica da intestare alla presidenza del
consiglio regionale.
Art. 2
La rubrica č ripartita nei seguenti 6 capitoli:
1) spese per le indennitą di carica e di missione
spettanti ai componenti del consiglio regionale;
2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio
regionale;
3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di
resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, e in genere di
economato; spese per attrezzature e arredamento:
4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;
5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;
6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da
enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive,
studi e ricerche.
Art. 3
Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di
cui ai punti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi
regionali.
Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo
articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del
consiglio regionale.
Art. 4
I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla
presente legge sono messi globalmente a disposizione del presidente del
consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso.
I regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalitą
di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalitą di stipulazione di
convenzioni e contratti.
Gli atti amministrativi e di gestione relativi detti fondi
non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.
Art. 5
La presidenza del consiglio regionale sottopone
all'assemblea consiliare, secondo le norme pure viste nel regolamento interno di
questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali
sono incluse nel rendiconto generale della Regione.
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