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TITOLO
I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I - Disposizioni generali (Artt.1 - 4)
CAPO II - La responsabilità (Artt.5 - 9)
CAPO III
- Avvio del procedimento (Artt.10 - 13)
CAPO IV - Partecipazione (Artt.14 - 23)
CAPO
V
- Termine di conclusione del procedimento
(Artt.24 - 27)
CAPO VI
- Adempimenti istruttori (Artt.28 - 32)
CAPO VII - Conclusione del
procedimento
(Artt.33 - 39)
TITOLO
II - CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI
CAPO
I - Pubblicità (Artt.40 - 44)
CAPO
II- Diritto di accesso (Artt.45 - 51)
CAPO
III
- Esercizio dell'accesso (Artt.52 - 54)
CAPO
IV - Accesso e partecipazione
(Artt.55 - 57)
TITOLO
III - SEMPLIFICAZIONE
(Artt.58 - 62)
TITOLO
IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(Artt.63
- 65)
TITOLO - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto della legge)
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 60 dello
statuto ed in conformità con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di
competenza della regione al fine di assicurare l’efficacia, l’economicità e
la trasparenza dell’azione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la presente legge
disciplina altresì la conoscibilità degli atti amministrativi regionali, sia
da parte della collettività che dei singoli interessati e detta le modalità
con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso gli uffici regionali.
Art. 2 (
Procedimento
amministrativo regionale)
1. Ai fini della presente legge, costituisce procedimento
amministrativo regionale il complesso di atti e di operazioni tra loro
funzionalmente collegati e preordinati all’adozione, da parte
dell’amministrazione regionale, di un atto amministrativo finale.
2. L’atto amministrativo finale e conclusivo
dell’azione amministrativa regionale. Esso può anche costituire fase
intermedia di un procedimento più ampio preordinato all’adozione, da parte di
un’altra pubblica amministrazione, di un atto amministrativo definitivamente
conclusivo dell’azione amministrativa.
3. Ai fini della presente legge, i procedimenti
amministrativi regionali sono individuati con deliberazione della giunta
regionale, previo parere del comitato tecnico della programmazione.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove
compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludono, anziché
con un atto, con una attività materiale o una mera operazione.
Art. 3 (Procedimenti complessi)
1. Atti ed operazioni di un procedimento amministrativo
regionale possono essere posti in essere anche da soggetti diversi
dall’amministrazione regionale, cui compete comunque l’adozione dell’atto
finale.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, nei casi di
cui al precedente comma, le disposizioni della presente legge non si applicano
alle fasi del procedimento di competenza dei soggetti diversi
dall’amministrazione regionale.
Art. 4 (Semplicità e informalità)
1. I procedimenti sono disciplinati dalla legge, dagli
atti di attuazione della legge e dagli atti organizzativi interni di carattere
generale.
2. I procedimenti amministrativi sono disciplinati secondo
criteri di semplicità e informalità in modo da garantire la massima economicità
dell’azione amministrativa e nel contempo assicurare la tutela delle esigenze
cui rispondono gli adempimenti procedimentali.
3. Il singolo procedimento non può essere aggravato con
adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale per
i procedimenti del medesimo tipo, salvo che sussistano esigenze straordinarie,
da motivare nell’atto conclusivo.
CAPO II - LA
RESPONSABILITÀ
Art. 5 (Unità organizzativa responsabile)
1. Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale
responsabile, una unità organizzativa interna.
2. L’unità organizzativa responsabile costituisce,
all’interno degli uffici regionali, la struttura di riferimento per i
procedimenti attribuiti alla sua responsabilità.
3. L’individuazione dell’unità organizzativa
responsabile, ove non sia già prevista da specifiche leggi regionali ovvero in
atti da queste richiamate, e deliberata dalla giunta regionale con le modalità
di cui al terzo comma dell’art. 2.
4. Possono essere individuate quali unità organizzative
responsabili:
a) i servizi;
b) le strutture equiparate al servizio ai sensi della
legge regionale generale in materia di ordinamento degli uffici;
c) le unità operative complesse e organiche.
5. Per i procedimenti per i quali non è stata individuata
l’unità organizzativa responsabile ai sensi del terzo comma, la responsabilità
spetta al servizio competente, ai sensi dell’ordinamento interno, ad adottare
l’atto conclusivo ovvero a proporne l’adozione agli organi di direzione
politica.
Art. 6 abrogato
(3)
Art. 7 (Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente o il funzionario, preposto, anche in via
sostitutiva, alla unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 6, e il responsabile del procedimento medesimo.
2. La responsabilità del procedimento può essere
affidata dal soggetto di cui al precedente comma ad altro dipendente
appartenente alla medesima unità organizzativa di qualifica non inferiore alla
settima.
Art. 8 (Responsabilità del procedimento e del contratto)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, il dirigente
responsabile del contratto ai sensi dell’art. 9 della LR 25 giugno 1981, n. 54
è altresì responsabile del procedimento amministrativo previsto dalla medesima
legge quale presupposto dell’attività contrattuale della regione.
2. L’unità organizzativa responsabile è il servizio o
la struttura equiparata cui è assegnato il dirigente di cui al precedente
comma.
Art. 9 (Funzioni)
1. Il responsabile del procedimento:
a) provvede, con le modalità previste
dall’ordinamento interno, agli adempimenti procedimentali di competenza
dell’unità organizzativa alla quale è addetto, adottando gli atti ed
esercitando le attività che rientrano nelle sue attribuzioni e proponendo
quanto esula da queste ultime al funzionario o al dirigente competente;
b) esercita funzioni di impulso in ordine agli
adempimenti procedimentali di competenza di altre unità organizzative, secondo
le modalità conseguenti alle proprie attribuzioni, provvedendo direttamente o
proponendo gli interventi sollecitatori al funzionario o dirigente competente;
c) svolge compiti di informazione relativamente a tutte
le fasi del procedimento, ivi compresi gli atti di cui all’art. 18.
2. Le funzioni di informazione di cui alla precedente
lett. c) sono svolte principalmente nei confronti dei terzi interessati e
riguardano sia le fasi procedimentali che si svolgono presso la unità
organizzativa di appartenenza del responsabile, sia le fasi che si svolgono
presso altre strutture regionali o presso altre pubbliche amministrazioni; per
tali fasi il responsabile, a richiesta dell’interessato, è tenuto ad
acquisire notizie presso i soggetti competenti.
CAPO III - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 10
(Modalità dell’avvio)
1. I procedimenti sono iniziati d’ufficio o ad istanza
di parte.
2. Il procedimento inizia ad istanza di parte nei casi in
cui l’ordinamento vigente prevede la presentazione di un’istanza, comunque
denominata, e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito
all’istanza medesima.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il procedimento
inizia con il ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione, nella
data che risulta ai sensi del successivo art. 13.
4. Fuori dei casi di cui al secondo comma, il procedimento
è avviato d’ufficio. L’avvio è d’ufficio anche se si è presentata
un’istanza, qualora non sussista l’obbligo di provvedere in merito
all’istanza medesima.
5. L’avvio d’ufficio del procedimento è obbligatorio
quando, ai sensi della normativa vigente, l’amministrazione è tenuta ad
avviare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze
ovvero in date prestabilite.
6. Nei casi di cui al precedente comma, il procedimento
inizia nella data prestabilita ovvero in quella in cui si verificano le
circostanze previste.
7. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere
accertato, il procedimento inizia dalla data dell’accertamento.
8. Fuori dei casi di cui al quinto comma l’avvio
d’ufficio del procedimento costituisce facoltà discrezionale
dell’amministrazione. Il procedimento si intende avviato dalla data del primo
atto formale dell’amministrazione, significativo della volontà di iniziare il
procedimento.
Art. 11
(Mancato avvio del procedimento)
1. Nei casi in cui il procedimento inizia su istanza di
parte e, unitamente a quest’ultima, devono essere prodotti, a cura del
richiedente, atti e documenti determinati, la mancata produzione dei medesimi può
comportare il differimento dell’avvio del procedimento.
2. L’amministrazione provvede a richiedere la
documentazione mancante all’interessato, con l’avviso, ove occorra, che il
procedimento avrà inizio dalla data di ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi
dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente
all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza
medesima.
Art. 12
(Esposti e segnalazioni)
1. Salvo che non sia altrimenti disposto, gli esposti e le
segnalazioni che pervengono all’amministrazione regionale sono valutate, agli
effetti della presente legge, esclusivamente nei casi in cui, sulla base delle
circostanze ivi indicate, risultino finalizzate all’attivazione di un
procedimento amministrativo regionale.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l’unità
organizzativa competente ai sensi dell’ordinamento interno cura gli
adempimenti pre-istruttori al fine di valutare se il procedimento debba essere
avviato.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
altresì qualora siano presentate istanze per le quali non sussiste l’obbligo
di provvedere e il procedimento debba essere iniziato d’ufficio ai sensi del
quarto comma dell’art. 10.
Art. 13 abrogato
(2)
CAPO IV - PARTECIPAZIONE
Art. 14
(Contenuto)
1. I soggetti legittimati ai sensi del successivo art. 15
hanno diritto di partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare
gli interessi di cui sono portatori.
2. La partecipazione si realizza, di norma, tramite la
presentazione di memorie e documenti, che l’amministrazione è tenuta a
valutare, in conformità con quanto previsto al successivo art. 21.
3. Costituiscono strumenti per l’esercizio del diritto
di partecipazione:
a) l’informazione circa l’avvio del procedimento ai
sensi dei successivi artt. 16 e 17;
b) l’accesso agli atti del procedimento, ai sensi del
successivo titolo II, capo IV.
4. Sono fatte salve le diverse forme di partecipazione a
specifici provvedimenti previste dalle leggi che disciplinano i procedimenti
medesimi.
Art. 15
(Soggetti)
1. Hanno diritto di partecipare al procedimento:
a) coloro nei cui confronti l’atto finale produce
effetti diretti;
b) coloro che possono ricevere dal medesimo atto un
pregiudizio relativamente a interessi giuridicamente rilevanti e differenziati
rispetto alla collettività;
c) coloro che devono intervenire al procedimento ai
sensi delle leggi che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.
2. Tra i soggetti di cui alla lett. b) del primo comma
sono compresi anche le associazioni, i comitati e gli altri soggetti collettivi
relativamente agli interessi diffusi di cui siano portatori.
Art. 16
(Comunicazione dell’avvio del procedimento)
1. L’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti di
cui al primo comma, lett. a) e c) dell’art. 15 nonché, qualora siano
individuati sulla base degli atti in possesso dell’amministrazione, ai
soggetti di cui alla lett. b) del medesimo primo comma.
2. La comunicazione di avvio è personale nei casi in cui
la medesima interessi, ai sensi del primo comma, un numero limitato di
destinatari, di cui siano conosciuti identità e recapito, nonché in ogni altro
caso in cui l’amministrazione lo ritenga opportuno; fuori di tali ipotesi, la
comunicazione è pubblica.
Art. 17
(Modalità)
1. La comunicazione personale è effettuata tramite avviso
scritto, trasmesso, per posta o con altri mezzi, all’interessato.
2. La comunicazione pubblica è effettuata, di regola,
tramite la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione di apposito
avviso o dell’atto del procedimento contenente gli elementi di cui al
successivo art. 18. Restano salve le altre forme prescritte dalla normativa che
disciplina i singoli tipi di procedimento.
3. In casi particolari, dell’avvio del procedimento può
essere data ulteriore informazione tramite inserzione nei quotidiani a maggior
diffusione locale e nazionale o con altre modalità.
Art. 18
(Contenuto della comunicazione)
1. La comunicazione dell’avvio del procedimento deve
precisare:
a) il procedimento amministrativo di cui trattasi nonché
l’atto finale cui il medesimo è finalizzato;
b) l’unità organizzativa responsabile, il nominativo
del responsabile del procedimento e i rispettivi recapiti;
c) il termine entro il quale il procedimento deve
concludersi;
d) l’avvertenza che i destinatari della stessa
possono prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti e
l’indicazione delle relative modalità, ivi compresa la data entro la quale la
presentazione è ammessa, ai sensi del successivo art. 21.
e) le modalità per il ricevimento e l’autenticazione
delle firme e dei documenti ai sensi del successivo art. 30, ove necessario.
Art. 19
(Tempi)
1. La comunicazione è effettuata entro 10 giorni
dall’avvio del procedimento determinato ai sensi del precedente art. 10.
2. La comunicazione è effettuata anche successivamente,
comunque prima dell’adozione dell’atto finale:
a) qualora i soggetti destinatari siano stati
individuati nel corso del procedimento;
b) quando debba essere assicurata, nella fase iniziale,
la riservatezza del procedimento, in rapporto alla tipologia e alle finalità di
quest’ultimo;
c) in tutti gli altri casi in cui non si è potuto
procedere nel termine di cui al primo comma.
3. Nei casi di cui al precedente comma, lett. c), nella
comunicazione è dato atto del ritardo della medesima e delle relative
motivazioni.
Art. 20
(Casi di esclusione)
1. La comunicazione dell’avvio del procedimento non è
effettuata per i procedimenti che iniziano ad istanza di parte, quando il
termine fissato per i medesimi è pari o inferiore a trenta giorni, nonché in
tutti gli altri casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, da
motivare nell’atto conclusivo del procedimento.
2. La comunicazione non è altresì effettuata qualora, ai
sensi della legislazione vigente, siano previste altre forme per realizzare la
conoscenza del procedimento e consentire la partecipazione degli interessati,
ivi compresi gli atti di contestazione degli addebiti, comunque denominati.
3. Le forme di conoscenza di cui al precedente comma
sostituiscono la comunicazione purché contengano almeno l’indicazione
dell’unità organizzativa responsabile del procedimento e il rispettivo
recapito.
Art. 21
(Presentazione e valutazione delle memorie e documenti)
1. L’amministrazione è tenuta a valutare le memorie e i
documenti, presentati dai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 15, che
contengono elementi di fatto o di diritto rilevanti ai fini istruttori e che
siano stati presentati entro i termini di cui al terzo comma.
2. Le memorie e i documenti sono trasmessi al responsabile
del procedimento o al diverso soggetto indicato nella comunicazione di avvio,
per posta o con altri mezzi ovvero consegnati personalmente. In quest’ultimo
caso il soggetto competente a riceverli ne rilascia ricevuta.
3. La trasmissione o la consegna devono essere effettuate
entro la data a tal fine indicata nella comunicazione di avvio del procedimento
e comunque in tempo utile affinché la relativa valutazione non comporti un
ritardo nella conclusione del procedimento medesimo.
4. La data indicata nella comunicazione è stabilita
tenuto conto della durata complessiva del procedimento e delle altre circostanze
rilevanti, in modo da assicurare la congruità del termine assegnato agli
interessati.
5. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di
tenere comunque conto dei documenti e delle memorie pervenuti oltre i termini di
cui al terzo comma, nei casi in cui i medesimi riguardino elementi che, ai sensi
della normativa vigente, devono essere obbligatoriamente accertati dagli uffici
ai fini dell’adozione dell’atto.
6. La disposizione di cui al precedente comma non si
applica nei casi di cui al secondo comma del successivo art. 34.
7. Sono fatti salvi i diversi tempi di presentazione
previsti, per i singoli procedimenti, dalla normativa vigente.
Art. 22
(Competenza)
1. Gli adempimenti dell’amministrazione di cui al
presente capo sono a cura del responsabile del procedimento che vi provvede in
conformità con le disposizioni dell’art. 9.
2. Il responsabile provvede direttamente all’invio della
comunicazione personale.
3. Qualora sia stata individuata una unità organizzativa
provvisoriamente responsabile, ai sensi del quarto comma dell’art. 6, agli
adempimenti di cui ai precedenti commi provvede il responsabile provvisorio. La
relativa documentazione è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al
responsabile definitivo. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile
definitivo, ricevuti gli atti, provvede, ove occorra, all’integrazione delle
comunicazioni già effettuate.
Art. 23
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni concernenti la partecipazione non si
applicano ai procedimenti tributari nonchè ai procedimenti finalizzati
all’adozione di atti normativi o a contenuto generale, ovvero di atti di
programmazione o di pianificazione territoriale, che sono regolati, in materia,
dalle leggi che li disciplinano.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai
procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti di
altre pubbliche amministrazioni o comunque relativi all’esercizio di funzioni
attinenti rapporti istituzionali con le amministrazioni medesime o rapporti a
questi ultimi assimilabili. Nei procedimenti di cui al precedente comma la
partecipazione degli enti pubblici interessati è realizzata con le modalità
previste dalle disposizioni che disciplinano i procedimenti medesimi.
CAPO V - TERMINE DI CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO
Art. 24
(Modalità di individuazione del termine)
1. Per ciascun provvedimento sono fissati i termini entro
i quali deve essere adottato l’atto conclusivo e compiuti gli ulteriori
eventuali adempimenti per l’efficacia di quest’ultimo.
2. Il termine è predeterminato dalla legge o dagli atti
di attuazione della legge ovvero, in mancanza, dalla giunta regionale ai sensi
del successivo art. 25.
3. Qualora il termine non sia predeterminato ai sensi del
precedente comma, l’atto conclusivo del procedimento deve essere adottato
entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento medesimo ovvero, per i
procedimenti che si concludono con un atto del consiglio regionale, entro
centocinquanta giorni. Gli ulteriori eventuali adempimenti integrativi
dell’efficacia dell’atto devono essere compiuti nei successivi dieci giorni.
4. Qualora la legge o gli atti di attuazione prevedano un
termine soltanto per alcune fasi del procedimento, la giunta regionale integra
tali previsioni, con le modalità di cui al successivo art. 25.
5. Nei casi di cui al precedente comma, in mancanza delle
integrazioni da parte della giunta regionale, per le fasi procedimentali non
disciplinate, si applicano i termini di cui al terzo comma.
Art. 25
(Determinazione da parte della giunta regionale)
1. La giunta regionale fissa i termini di conclusione dei
procedimenti con deliberazione adottata in conformità con le disposizioni del
terzo comma dell’art. 2.
2. I termini sono fissati per tipologia di procedimento,
di regola individuando un unico termine che comprende tutte le fasi
procedimentali, anche se di competenza di strutture regionali diverse, fino
all’adozione dell’atto conclusivo.
3. Per gli eventuali adempimenti successivi all’adozione
dell’atto e integrativi dell’efficacia di quest’ultimo possono essere
fissati appositi termini in rapporto alla tipologia degli adempimenti medesimi e
applicabili alla generalità dei procedimenti.
4. Per i procedimenti che terminano con un atto del
consiglio regionale il termine di cui al secondo comma è individuato con
riferimento all’adozione dell’atto di proposta da parte della giunta
regionale.
5. Il successivo termine per l’adozione dell’atto
finale da parte del consiglio è stabilito con deliberazione del consiglio
medesimo. In mancanza, tale termine è fissato in centoventi giorni decorrenti
dalla data in cui il consiglio regionale riceve la proposta della giunta.
6. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge,
gli atti di attuazione di cui al secondo comma dell’art. 24 si conformano alle
disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 26
(Il termine nei procedimenti complessi)
1. Il principio della individuazione di un termine unico
comprensivo di tutte le fasi procedimentali, è realizzato, ove possibile, anche
con riferimento ai procedimenti complessi di cui all’art. 3.
2. A tal fine, la giunta regionale, nello stabilire, ai
sensi del precedente art. 25, il termine di conclusione del procedimento,
recepisce, ove disciplinata, anche la durata delle fasi procedimentali di
competenza di altre pubbliche amministrazioni.
3. Ove tale durata non sia determinata, la giunta
regionale promuove intese o altre forme di collaborazione con le pubbliche
amministrazioni interessate per la individuazione concordata di un unico termine
conclusivo del procedimento.
4. Fino al raggiungimento delle intese di cui al
precedente comma, il termine del procedimento è stabilito per la sola fase
procedimentale di competenza regionale.
5. Nei casi di cui al quarto comma, qualora vi siano fasi
intermedie di competenza di altre pubbliche amministrazioni il termine stabilito
per gli adempimenti regionali è sospeso in conformità con il successivo art.
27.
Art. 27
(Decorrenza del termine e sospensione)
1. Il termine decorre dalla data di avvio del
procedimento, salvo che la legge, i relativi atti di attuazione ovvero la giunta
regionale, nei casi di cui all’art. 25, dispongano diversamente.
2. Il termine è sospeso ogni qualvolta gli uffici
regionali debbano acquisire, per la prosecuzione del procedimento, atti o
documenti da parte di soggetti privati ovvero, nei casi di cui al quinto comma
dell’art. 26, da parte di altre pubbliche amministrazioni.
3. La sospensione opera dalla data in cui l’ufficio
regionale competente comunica la richiesta al terzo e cessa con il ricevimento
dell’atto o documento. Qualora gli atti e i documenti siano richiesti a uno
dei soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, nella
richiesta è fissata la data entro la quale i medesimi devono essere trasmessi
ed è specificato l’effetto sospensivo di cui al presente articolo.
CAPO VI - ADEMPIMENTI ISTRUTTORI
Art. 28 (
Accertamento di fatti, stati e qualità personali)
1. Qualora, ai fini del procedimento amministrativo,
debbano essere accertati fatti, stati e qualità personali di soggetti privati,
la relativa certificazione o la diversa documentazione idonea ad attestarli è
acquisita d’ufficio o su presentazione degli interessati.
2. Sono acquisite d’ufficio:
a) la certificazione relativa all’assenza di
procedimenti penali e di carichi pendenti;
b) le certificazioni e, in generale, le attestazioni il
cui rilascio è di competenza della stessa amministrazione regionale, degli enti
dipendenti e delle unità sanitarie locali;
c) le certificazioni di competenza delle altre
pubbliche amministrazioni, nei casi in cui per la relativa acquisizione siano
operative tecnologie informatiche o telematiche.
3. Salvo il caso di cui al precedente comma, lett. a), le
certificazioni che devono essere acquisite d’ufficio possono essere prodotte
spontaneamente dagli interessati.
Art. 29
(Dichiarazione sostitutiva)
1. Le certificazioni possono essere sostituite, nei casi
previsti dall’ordinamento vigente, da dichiarazioni sostitutive, in conformità
con la legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale provvede alla revisione dei casi per i quali è
ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, già previsti dal
regolamento 13 febbraio 1990, n. 1 e propone al consiglio regionale le
conseguenti integrazioni di quest’ultimo.
3. È comunque sempre ammessa la dichiarazione sostitutiva
per l’attestazione di fatti, stati e qualità personali che costituiscono
requisiti per la partecipazione a procedimenti concorsuali di qualsiasi tipo.
4. Nei casi di cui al precedente comma resta fermo,
relativamente ai soli soggetti beneficiari dell’atto conclusivo, l’obbligo
di acquisire le certificazioni prescritte, prima dell’adozione dell’atto
medesimo.
5. È altresì sempre ammessa la dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio per l’attestazione di fatti, stati e qualità personali
che siano a diretta conoscenza dell’interessato nei casi in cui per i medesimi
non sia prevista, ai sensi dell’ordinamento vigente, alcuna specifica
certificazione.
Art. 30
(Autenticazione)
1. Per ciascun dipartimento sono individuati, con atto del
coordinatore del dipartimento d’intesa con i dirigenti responsabili delle
strutture interessate, i dipendenti, di qualifica non inferiore alla sesta,
autorizzati a ricevere le dichiarazioni sostitutive nonché ad autenticare la
relativa sottoscrizione, nei procedimenti di competenza del dipartimento
medesimo.
2. I dipendenti di cui al precedente comma, ai fini del
procedimento per i quali sono autorizzati a ricevere le dichiarazioni
sostitutive, procedono altresì alla autenticazione delle copie dei documenti
presentati all’amministrazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 14
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Il nominativo dei dipendenti è reso, di norma, noto
agli interessati nella comunicazione di avvio del procedimento.
Art. 31
(Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
1. Ferma restando la determinazione del termine
complessivo del procedimento, ai sensi del secondo comma dell’art. 25, qualora
debba essere obbligatoriamente acquisito il parere di un organo consultivo
regionale ovvero le valutazioni tecniche di uffici, organi o enti regionali, è
altresì fissato il termine entro il quale il parere o le valutazioni tecniche
devono essere trasmessi alla struttura richiedente.
2. Salvo che non sia già stabilito dalla legge o dagli
atti di attuazione della legge, il termine per la trasmissione del parere o
delle valutazioni tecniche è fissato dalla giunta regionale con le modalità di
cui al terzo comma dell’art. 2. In mancanza il termine si ritiene determinato
in 60 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.
3. Il termine di cui al precedente comma è interrotto
qualora, entro la scadenza, l’organo, l’ufficio o l’ente rappresenti, con
atto motivato, ulteriori esigenze istruttorie e ricomincia a decorrere dalla
acquisizione delle notizie o dei documenti necessari, ove richiesti, ovvero
dalla data della originaria scadenza.
4. Decorso inutilmente il termine fissato ai sensi dei
precedenti commi, il parere o le valutazioni tecniche sono richiesti ad altri
soggetti dotati di equivalente qualificazione o capacità tecnica ovvero il
procedimento prosegue senza la relativa acquisizione.
5. Il consiglio regionale, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, individua, con regolamento, i
casi in cui, in relazione agli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, la
disposizione di cui al quarto comma non si applica.
6. Il regolamento determina altresì gli eventuali altri
soggetti cui i pareri e le valutazioni tecniche sono richieste in via
sostitutiva.
7. Il regolamento dispone, in conformità con quanto
previsto al quinto e sesto comma, relativamente ai procedimenti attinenti
l’esercizio di funzioni amministrative nelle materie di attribuzione regionale
ovvero delegate dallo Stato alla regione, anche se i procedimenti stessi o
singole loro fasi sono attribuite o delegate alla competenza degli enti locali.
8. Fino all’adozione del regolamento e comunque non
oltre la scadenza del termine di cui al quinto comma, l’acquisizione dei
pareri e delle valutazioni tecniche rimane obbligatoria, in conformità con le
disposizioni vigenti.
Art. 32
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui all’art. 31 si applicano anche
nel caso di pareri o valutazioni tecniche obbligatori da parte di organi
consultivi non regionali.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il termine per la
trasmissione dei pareri o delle valutazioni tecniche è stabilito dalla legge o
dal regolamento ovvero, in mancanza, è fissato in novanta giorni ai sensi del
primo comma dell’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO VII - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 33
(Obbligo di conclusione)
1. I procedimenti avviati ai sensi del secondo o quinto
comma dell’art. 10 devono essere conclusi, con l’adozione degli atti
previsti dall’ordinamento vigente quali conclusivi dei procedimenti medesimi.
2. Devono altresì essere conclusi i procedimenti il cui
avvio, pur costituendo, in base all’ordinamento vigente, facoltà
discrezionale dell’amministrazione, sia stato comunicato agli interessati ai
sensi degli artt. 16 e 17.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il procedimento è
concluso ai sensi del primo comma o comunque con le medesime formalità
dell’avvio.
Art. 34
(Superamento del termine)
1. La scadenza del termine non preclude l’adozione
dell’atto conclusivo del procedimento, ancorchè in ritardo. L’adozione
dell’atto rimane obbligatoria nei casi previsti all’art. 33.
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica
nei casi in cui il termine è stabilito a pena di decadenza ovvero qualora la
legge o il regolamento adottato ai sensi del successivo art. 61 prevedano che,
alla scadenza del termine, le istanze presentate dai terzi si intendono accolte
in mancanza di un espresso provvedimento di diniego.
3. Le ragioni del ritardo sono motivate nell’atto
conclusivo, salvo che, in rapporto alla durata del procedimento, il superamento
del termine risulti di entità irrilevante.
Art. 35
(Motivazione)
1. Gli atti conclusivi dei procedimenti amministrativi
devono essere motivati.
2. Devono altresì essere motivate le decisioni adottate
nel corso del procedimento destinate ad incidere sul contenuto dell’atto
conclusivo.
3. La motivazione consiste nella esposizione:
a) dei presupposti di fatto e di diritto per
l’adozione dell’atto;
b) della valutazione degli interessi coinvolti nel
procedimento effettuata dall’amministrazione, nel caso di atti di contenuto
discrezionale.
4. Nell’ambito della esposizione degli elementi di cui
al comma precedente è anche dato atto delle risultanze dell’istruttoria
compiuta nonchè delle memorie e dei documenti presentati ai sensi dell’art.
21 e dei risultati della relativa valutazione da parte dell’amministrazione.
5. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi
e per quelli a contenuto generale.
Art. 36
(Benefici finanziari)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, gli atti
con i quali vengono concessi benefici finanziari, in qualsiasi forma, devono
contenere espressa motivazione circa l’osservanza dei criteri e delle modalità
predeterminate per le concessioni in questione.
2. L’amministrazione nell’ambito delle finalità di
trasparenza di cui all’art. 1, cura l’estensione del principio del
precedente comma alla generalità degli atti che attribuiscono vantaggi ai
terzi, anche di natura non finanziaria.
3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
agli atti vincolati ovvero agli atti che presuppongono accertamenti meramente
tecnici.
Art. 37
(Esecutività)
1. Salvo che le leggi regionali dispongano diversamente,
gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e, nei casi previsti
dall’ordinamento vigente, dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di
adozione.
2. Gli atti amministrativi sottoposti al controllo
preventivo di legittimità sono esecutivi secondo le disposizioni che regolano
tale controllo.
Art. 38
(Atti recettizi)
1. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, sono
recettizi tutti gli atti amministrativi che contengono ordini o divieti rivolti:
a) a soggetti nominativamente individuati;
b) a collettività di soggetti non individuati ai sensi
della precedente lett. a) ovvero alla generalità degli amministrati.
2. Gli atti di cui al primo comma sono produttivi di
effetti rispettivamente, dalla data in cui sono comunicati al destinatario ai
sensi del successivo art. 39, nei casi di cui alla lett. a), e dalla data in cui
ne è dato pubblico avviso, nei casi di cui alla lett. b).
3. Per pubblico avviso si intende qualsiasi mezzo idoneo a
diffondere la conoscenza dell’atto, tra cui, in particolare, la comunicazione
tramite gli organi di stampa e il sistema radio- televisivo.
Art. 39
(Comunicazioni)
1. Gli atti amministrativi conclusivi del procedimento,
qualora abbiano quali destinatari persone determinate, sono comunicati a questi
ultime nelle forme previste dalle leggi vigenti. Ove non sia diversamente
prescritto, la comunicazione è disposta in conformità alle disposizioni di cui
all’art. 17.
2. Qualora il contenuto dell’atto sia sfavorevole per
l’interessato, o comunque, per i procedimenti che iniziano ad istanza di
parte, non conforme all’istanza, nella relativa comunicazione deve essere
indicata la facoltà di ricorrere agli organi giurisdizionali o, in via
amministrativa, al Presidente della Repubblica.
3. Qualora, ai sensi della normativa vigente, avverso
l’atto sia prevista la facoltà di ricorso in via amministrativa agli organi
regionali, nella comunicazione è dato avviso della facoltà medesima,
dell’autorità competente e del termine entro il quale il ricorso può essere
presentato.
TITOLO II - CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI
CAPO I - PUBBLICITÀ
Art. 40
(Atti
amministrativi e documenti)
1. La conoscenza degli atti amministrativi si realizza
mediante la disponibilità dei relativi documenti.
2. Ai fini della presente legge, costituisce documento
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto degli atti di cui al primo comma.
Art. 41
(Atti soggetti a pubblicità)
1. Sono soggetti a pubblicità:
a) i provvedimenti conclusivi di procedimenti
amministrativi;
b) gli atti amministrativi generali, in qualunque forma
adottati, con i quali si dispone in ordine alla organizzazione degli uffici
regionali, alle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, alla
conoscibilità degli atti, alla applicazione di norme giuridiche, ad eccezione
degli ordini di servizio dei coordinatori e dei responsabili dei servizi e delle
note ad esclusivo uso interno;
c)
abrogata (1)
d) gli altri atti dell’amministrazione regionale di
cui sia disposta la pubblicità in base all’ordinamento vigente.
2. Ai fini di cui al precedente comma sono provvedimenti
amministrativi gli atti amministrativi consistenti in dichiarazioni di volontà,
di scienza o di giudizio, idonei a produrre, ai sensi dell’ordinamento
vigente, determinati effetti nella sfera giuridica di soggetti terzi.
Art. 42
(Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione)
1. Gli atti di cui al precedente art. 41 sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La legge regionale individua gli atti per il quale è
disposta la pubblicazione del testo integrale ovvero per estratto nonché gli
atti dei quali sono pubblicati soltanto gli estremi.
3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, la disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione è
riordinata, con legge regionale, in conformità con i principi di cui alla
presente legge. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma di cui al
precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in ordine
alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale.
4 Salvo che non sia diversamente disposto, la
pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione non sostituisce
la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi, ai sensi dell’art. 40.
5. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi del
terzo comma dell’art. 38, sono comunque pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione, ove tale pubblicazione sia prevista ai sensi della legge
regionale.
Art. 43
(Conoscenza degli atti soggetti a pubblicità)
1. Chiunque ha diritto di conoscere gli atti soggetti a
pubblicità ai sensi dell’art. 41 nonché, in quanto compatibile con le
disposizioni del successivo art. 44, gli atti negli stessi richiamati.
2. La integrale pubblicazione degli atti nel Bollettino
Ufficiale della Regione realizza la conoscenza di cui al primo comma.
3. La giunta regionale e il consiglio regionale
determinano, per le rispettive strutture, gli uffici presso i quali gli
interessati possono consultare il Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per la estrazione di copia si osservano le modalità di
cui al successivo art. 47.
5. Gli atti di cui all’art. 41 non pubblicati
integralmente nel Bollettino Ufficiale nonché gli atti amministrativi regionali
richiamati in atti soggetti a pubblicità sono conoscibili con le modalità di
cui al successivo capo II.
6. La Giunta regionale promuove ulteriori strumenti di
conoscenza degli atti di cui all’art. 41 anche tramite l’utilizzazione di
strumenti informatici, in conformità con il DLgs 12 febbraio 1993, n. 39 e con
le altre disposizioni che regolano la materia.
Art. 44
(Limiti alla
pubblicità)
1. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi, la
pubblicità è esclusa qualora gli atti:
a) contengano notizie sulla situazione sanitaria,
professionale o finanziaria delle persone fisiche o comunque sulla loro vita
privata, la cui divulgazione potrebbe comportare una lesione alla dignità delle
persone medesime ovvero impedire od ostacolare la loro partecipazione, sotto
qualsiasi forma, alla vita sociale;
b) contengano notizie sull’attività di gruppi,
associazioni e altri soggetti collettivi la cui divulgazione, particolarmente in
rapporto alle finalità dell’ente ovvero ai requisiti di appartenenza,
potrebbe comportare una lesione immediata e diretta degli interessi sociali;
c) contengano informazioni di carattere industriale,
commerciale e finanziario relative ad imprese determinate la cui divulgazione
potrebbe ostacolare l’attività di impresa ovvero alterare la situazione del
mercato o dei rapporti con le altre imprese.
2. La esclusione della pubblicità è motivatamente
disposta nell’atto medesimo ovvero, per determinate tipologie di atto, con
deliberazione della giunta regionale o del consiglio regionale, secondo le
rispettive competenze.
3. Ferma restando l’esclusione della pubblicità, è
comunque data conoscenza della adozione degli atti di cui al presente articolo,
nei modi stabiliti dalla legge regionale di cui al terzo comma dell’art. 42.
4. Sono altresì esclusi dalla pubblicità gli atti per i
quali la legislazione vigente prevede il segreto o comunque il divieto di
divulgazione.
CAPO II- DIRITTO DI ACCESSO
Art. 45
(Disposizioni
generali)
1. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce lo
strumento per realizzare la conoscenza degli atti non soggetti a pubblicità ai
sensi del precedente capo I.
2. Il diritto di accesso, salvo i casi di cui al
successivo capo IV, si esercita dopo la conclusione del procedimento
amministrativo e ha ad oggetto tutti gli atti amministrativi, anche interni,
formati dalla regione ai fini del procedimento medesimo nonché, nei casi di cui
al successivo art. 46, gli atti formati da altre pubbliche amministrazioni o da
privati.
Art. 46
(Altri atti conoscibili)
1. La Regione consente, tramite l’esercizio del diritto
di accesso, anche la conoscenza degli atti formati dai privati qualora:
a) siano specificamente richiamati nella motivazione
dell’atto amministrativo regionale o comunque costituiscano, ai sensi
dell’ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo
e presupposto del relativo atto finale;
b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali
siano derivati, in base all’ordinamento vigente, forme di silenzio-
accoglimento o altri istituti che comunque consentano la produzione degli
effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l’adozione di un
provvedimento amministrativo.
2. Sono altresì conoscibili, tramite l’esercizio del
diritto di accesso, gli atti formati da altre pubbliche amministrazioni, nei
casi di cui al primo comma, lett. a), nonché, le decisioni della commissione di
controllo sull’amministrazione regionale e gli atti regionali cui si
riferiscono.
Art. 47
(Visione ed estrazione di copie)
1. L’accesso si esercita tramite visione da parte
dell’interessato del documento in originale ovvero in copia conforme presso
gli uffici competenti ai sensi del successivo art. 52 e alla presenza di
personale regionale incaricato.
2. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in
tutto o in parte i documenti in visione.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente
legge, gli interessati possono estrarre copia dei documenti ai quali è
consentito l’accesso.
4. Su richiesta degli interessati, la copia può essere
effettuata dagli uffici regionali.
5. Su richiesta degli interessati, gli uffici possono
altresì trasmettere ai medesimi la copia per posta ovvero per messaggio
facsimile o con altri strumenti anche informatici.
6. La giunta regionale e il consiglio regionale
determinano, per gli atti di rispettiva competenza, le modalità per il rimborso
delle spese sostenute per il rilascio delle copie da parte
dell’amministrazione nonché, nei casi di cui al quinto comma, delle spese per
la trasmissione delle medesime.
7. Il rilascio e la trasmissione di copie agli enti
pubblici non è subordinato ad alcuna forma di rimborso delle spese.
Art. 48
(Legittimazione all’accesso)
1. L’accesso è consentito ai soggetti titolari di
interessi differenziati giuridicamente rilevanti ai fini della tutela degli
interessi medesimi nonché alle associazioni, ai comitati e ad altri soggetti
collettivi per la tutela degli interessi diffusi di cui sono portatori, ai sensi
del loro ordinamento interno.
2. L’accesso è altresì consentito alle pubbliche
amministrazioni per gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento
delle loro competenze.
Art. 49
(Limitazioni ad esclusione dell’accesso)
1. L’accesso può essere limitato tramite:
a) il differimento del relativo esercizio;
b) l’esclusione della facoltà di estrarre copia dei
documenti.
2. Le limitazioni di cui al precedente comma possono
essere disposte anche con riferimento ad una parte soltanto dell’atto per il
quale è richiesto l’accesso, quando tale limitazione parziale è sufficiente
per tutelare le esigenze di cui ai successivi art. 50 e 51.
3. L’accesso è escluso nei casi di cui al quarto comma
dell’art. 44.
Art. 50
(Differimento dell’accesso)
1. Il differimento dell’accesso è disposto quando la
divulgazione degli atti potrebbe impedire od ostacolare l’ulteriore corso
dell’attività amministrativa.
2. Nei casi di cui al comma precedente l’accesso è
differito per il tempo strettamente necessario ad evitare le possibili
turbative.
Art. 51
(Esclusione
delle copie)
1. Al fine di evitare la divulgazione del contenuto degli
atti, nei casi in cui sussista l’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei
terzi, ai sensi del primo comma all’art. 44, l’accesso è esercitato senza
la facoltà di estrarre copia dei documenti in visione.
2. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale e il consiglio regionale, per gli atti di rispettiva
competenza, individuano, con propria deliberazione, le categorie di atti per i
quali sussistono o possono sussistere le esigenze di tutela della riservatezza
di cui al primo comma.
3. Resta comunque salva la facoltà dell’amministrazione
di disporre la limitazione per casi particolari non compresi nelle categorie
individuate ai sensi del secondo comma. La disposizione è presa con lo stesso
atto di cui si limita la divulgazione.
4. Sono comunque soggetti alla limitazione di cui al
presente articolo, gli atti per i quali è esclusa la pubblicazione ai sensi
dell’art. 44.
5. Fino all’adozione delle deliberazioni di cui al
secondo comma, la limitazione dell’accesso per la tutela della riservatezza
dei terzi è disposta per le singole richieste di accesso, in conformità ai
criteri di cui all’art. 44.
CAPO III - ESERCIZIO DELL’ACCESSO
Art. 52
(Uffici competenti)
1. L’accesso può essere richiesto:
a) al responsabile del procedimento;
b) all’Ufficio Segreteria della Giunta regionale per
gli atti adottati dalla Giunta medesima nonché per gli altri atti di cui
l’Ufficio debba provvedere alla tenuta e archiviazione sulla base
dell’ordinamento vigente;
c) all’Ufficio di Gabinetto per gli atti adottati dal
Presidente della giunta regionale;
d) alle altre strutture organizzative individuate dalla
Giunta regionale e dal Consiglio regionale per i rispettivi atti, delle quali è
data conoscenza ai sensi del primo comma, lett. b) dell’art. 41.
Art. 53
(Procedura
formale)
1. L’accesso è richiesto mediante domanda scritta con
l’indicazione degli estremi dell’atto o comunque degli elementi che ne
consentano la individuazione.
2. Salvo che si tratti di atti soggetti al regime di
pubblicità, nella domanda è altresì indicato il titolo della legittimazione
all’accesso da parte del richiedente nonché la motivazione della richiesta in
rapporto alla tutela degli interessi di cui all’art. 48.
3. La domanda è inviata all’amministrazione regionale
ovvero consegnata personalmente agli uffici competenti, che ne rilasciano
apposita ricevuta, anche ai fini di cui al successivo nono comma.
4. Qualora l’accesso sia richiesto da persona giuridica
o comunque da un soggetto collettivo, la domanda è presentata dal legale
rappresentante ovvero dal diverso soggetto a ciò autorizzato ai sensi
dell’ordinamento interno del richiedente.
5. La concessione, l’esclusione, il differimento o la
limitazione dell’accesso sono disposti dal responsabile del procedimento, ove
competente in base all’ordinamento interno, ovvero dal dirigente preposto
all’unità organizzativa competente.
6. Qualora la richiesta sia presentata agli uffici di cui
alle lett. da b) a d) dell’art. 52, sull’accesso dispone il dirigente
responsabile dell’ufficio medesimo ovvero il dirigente competente in base
all’ordinamento interno.
7. I dirigenti competenti sono tenuti a disporre sulla
richiesta di accesso con atto motivato.
8. La concessione dell’accesso può anche essere reso
nella forma di cui al successivo art. 54.
9. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda
di accesso, senza che l’amministrazione si sia pronunciata la richiesta si
intende rifiutata, agli effetti di cui al quinto comma dell’art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 54
(Procedura informale)
1. Oltre che con le procedure di cui al precedente art.
53, l’accesso può essere richiesto in via informale, anche verbalmente, agli
uffici competenti, indicando gli elementi di cui al primo e secondo comma del
medesimo art. 53.
2. L’accesso è consentito, ove sussistono i presupposti
di cui alla presente legge, ovvero rifiutato, limitato o differito ai sensi dei
precedenti articoli.
3. Nei casi di rifiuto, limitazione o differimento, le
motivazioni sono comunicate verbalmente al richiedente ovvero tramite appositi
moduli.
4. Resta ferma per l’interessato la facoltà di iniziare
comunque, in qualsiasi momento, il procedimento formale di cui all’art. 53.
5. Dell’esercizio dell’accesso è dato atto con le
modalità stabilite dalla giunta regionale e dal consiglio regionale, per gli
uffici di rispettiva competenza.
6. La competenza a disporre in merito alle richieste
informali di accesso è disciplinata ai sensi del quinto e sesto comma
dell’art. 53.
CAPO IV - ACCESSO E PARTECIPAZIONE
Art. 55
(Atti
conoscibili e modalità dell’accesso)
1. Al fine di rendere effettivo il diritto di
partecipazione al procedimento, ai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 15
è garantita, nel corso del procedimento medesimo, la conoscibilità dei
relativi atti.
2. Per i soggetti di cui al precedente comma sono
conoscibili, oltre agli atti formati dalla Regione, quelli formati da privati o
da altre pubbliche amministrazioni, anche fuori dei casi di cui all’art. 46,
purché siano rilevanti ai fini del procedimento.
3. La estrazione di copie è consentita negli stessi
limiti di cui al precedente capo II.
Art. 56
(Legittimazione e richiesta)
1. La richiesta di accesso può essere presentata in via
formale ovvero informale ai sensi rispettivamente dell’art. 53 e 54, senza
obbligo di motivazione.
2. Nella richiesta è dato atto della legittimazione del
richiedente ai sensi del primo comma dell’art. 15. La legittimazione sussiste
comunque per tutti i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del
procedimento.
3. La richiesta è sempre presentata al responsabile del
procedimento.
Art. 57
(Decisione)
1. Il responsabile del procedimento, se competente ai
sensi dell’ordinamento interno, ovvero il dirigente preposto all’unità
organizzativa competente, decidono sull’accesso con le modalità di cui agli
artt. 53 e 54 rispettivamente nei casi di richiesta formale o informale.
2. Il differimento dell’accesso è ammesso, nei casi
previsti dall’art. 50, nei limiti in cui rimanga garantito il diritto di
partecipazione, ai sensi del precedente art. 14.
TITOLO III - SEMPLIFICAZIONE
Art. 58
(Denuncia in sostituzione del provvedimento)
1. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercizio di
un’attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla- osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque
denominato, l’atto amministrativo previsto è sostituito con la denuncia di
inizio dell’attività da parte dell’interessato.
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica
nei casi in cui il rilascio dell’atto amministrativo di consenso è
subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento
comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte
dell’amministrazione nonché nei casi in cui è previsto un limite o un
contingente complessivo in rapporto all’attività da consentire.
3. Sono altresì escluse dalla sostituzione le concessioni
edilizie e le autorizzazioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497 e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8
agosto 1985, n. 431.
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, con regolamento, individua i casi in cui al
secondo comma, relativi agli atti di consenso previsti nell’ambito di
procedimenti attinenti l’esercizio di funzioni amministrative nelle materie di
attribuzione regionale ovvero delegate dallo Stato alla regione, anche se i
procedimenti medesimi o singole loro fasi, sono attribuite o delegate alla
competenza di enti locali.
Art. 59
(Modalità)
1. Nella denuncia è attestata, da parte
dell’interessato, l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla
legge per l’esercizio dell’attività, con l’eventuale auto- certificazione
dell’esperimento delle prove effettuate per la verifica dei presupposti e dei
requisiti medesimi.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento, l’amministrazione
verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra,
il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, con
provvedimento motivato e notificato all’interessato entro il medesimo termine.
3. Qualora sia possibile, l’amministrazione fissa un
termine entro il quale l’interessato può provvedere a conformare l’attività
alla normativa vigente. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine
l’amministrazione provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito
alla prosecuzione dell’attività.
4. Trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma senza
che l’amministrazione abbia provveduto, l’interessato può proseguire
l’attività, intendendosi il silenzio dell’amministrazione come assenso.
5. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si
applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte
dell’interessato.
6. La presentazione della denuncia di inizio di attività
non conforme alle disposizioni di cui al primo comma equivale, a tutti gli
effetti di legge, a mancata presentazione della denuncia.
Art. 60
(Regime transitorio)
1. Fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al
quarto comma dell’art. 58, le attività di cui al primo comma del medesimo
articolo possono essere esercitate, previa denuncia di inizio, trascorsi 30
giorni dal ricevimento della denuncia da parte dell’amministrazione.
2. Entro tale termine, l’amministrazione verifica
l’ammissibilità della denuncia in sostituzione dell’autorizzazione,
licenza, nulla-osta o altro atto di consenso previsto, in rapporto alle ipotesi
di esclusione di cui al secondo e terzo comma dell’art. 58.
3. Nel medesimo termine l’eventuale motivata
inammissibilità è notificata all’interessato. Fuori dei casi in cui la
denuncia sia inammissibile, l’amministrazione, entro 60 giorni dalla scadenza
del termine di cui al secondo comma, provvede alla verifica dei presupposti e
dei requisiti e all’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti in
conformità con le disposizioni di cui all’art. 59.
Art. 61
(Silenzio-assenso)
1. Fuori dei casi di cui all’art. 58, con apposito
regolamento sono individuate le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i
nulla osta e gli altri atti di consenso previsti dall’ordinamento vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, che si ritengono rilasciati
qualora l’amministrazione non comunichi all’interessato il provvedimento di
diniego entro il termine fissato, per l’adozione del medesimo, ai sensi
dell’art. 24.
2. Il regolamento dispone in merito ai provvedimenti di
cui al primo comma, previsti nell’ambito di procedimenti inerenti
l’esercizio di funzioni amministrative nelle materie di attribuzione regionale
ovvero delegate dallo Stato alla regione, anche se i procedimenti medesimi, o
singole loro fasi, sono attribuite o delegate alla competenza degli enti locali.
3. L’atto di assenso formato ai sensi del primo comma,
ove illegittimo, può essere successivamente annullato dall’amministrazione,
qualora sussistano ragioni di pubblico interesse.
4. Nei casi di cui al precedente comma, ove possibile, si
applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’art. 59.
Art. 62
(Conferenze con altre pubbliche amministrazioni, accordi
di programma e altri istituti di collaborazione)
1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli
altri strumenti di semplificazione dell’azione amministrativa, con particolare
riferimento alle conferenze di cui all’art. 14, 2° comma della legge 7 agosto
1990, n. 241, modificato con la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e agli accordi di
programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
(Ambito di applicazione della presente legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove
compatibili, anche agli enti pubblici dipendenti dalla regione e alle unità
sanitarie locali.
2. Le medesime disposizioni si applicano altresì ai
comuni, alle province, alle comunità montane e agli altri enti locali, ove
compatibili con il rispettivo ordinamento interno degli uffici e con le
disposizioni statutarie o comunque di attuazione dello statuto.
3. Per promuovere l’attuazione della presente legge in
maniera coordinata e omogenea in tutto il territorio regionale, la giunta
regionale istituisce, d’intesa con gli enti di cui al primo comma, apposite
commissioni tecniche paritetiche con compiti di studio, valutazione ed
elaborazione di proposte operative.
Art. 64
(Struttura competente)
1. Con le modalità previste dall’ordinamento interno,
è individuata, nell’ambito del Dipartimento del Personale, l’unità
organizzativa cui compete lo studio e la elaborazione delle iniziative
concernenti l’adeguamento organizzativo degli uffici regionali nonché, con le
modalità previste dall’ordinamento interno, il coordinamento delle iniziative
di attuazione della presente legge.
2. Nell’ambito dello stesso Dipartimento opera, ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l’ufficio
incaricato di fornire l’informazione all’utenza.
Art. 65
(Revisione dei procedimenti)
1. Nell’ambito della individuazione dei procedimenti
amministrativi regionali di cui al terzo comma dell’art. 2 è verificata anche
la congruità degli adempimenti procedimentali previsti in rapporto ai requisiti
di semplicità e informalità di cui all’art. 4.
2. Alla verifica provvede l’unità organizzativa di cui
all’art. 64 d’intesa con i coordinatori di dipartimenti interessati e con i
titolari delle unità organizzative competenti agli adempimenti procedimentali.
3. I risultati della verifica di cui ai precedenti commi
sono comunicati alla giunta regionale che ne dà informazione al Consiglio
regionale. La giunta e il consiglio adottano altresì, per quanto di rispettiva
competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti.
_______________________________________________
NOTE
(1)
Lettera abrogata con L.R. 15 marzo 1996, n. 18, art.18.
(2)
Articolo abrogato con L.R. 3 agosto 2000, n. 63, art.15.
(3)
Articolo abrogato con L.R. 3 aprile 2002, n. 11, art.1.
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