|
Art.
1 (Oggetto della legge)
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo
16 dello Statuto(1), disciplina il finanziamento delle attività dei gruppi
consiliari, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione ai gruppi
medesimi dei mezzi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
Art.
2 (Contributi ordinari)
1. Sono assegnati a ciascun gruppo consiliare, organizzato ai sensi dello
Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, i seguenti contributi
mensili:
a)
un contributo fisso di euro 1.800,00 (2);
b)
un contributo variabile così articolato:
- per ogni consigliere aderente al gruppo: euro 450,00 (2);
- per il numero dei consiglieri aderenti al gruppo
che non siano componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, (3) presidenti di commissioni consiliari permanenti o speciali:
fino a
tre consiglieri, euro 200,00 (2) per ogni consigliere;
da quattro a cinque
consiglieri, euro 186,00 (2) per ogni consigliere;
oltre cinque consiglieri, euro 159,00 (2) per ogni consigliere;
- per il complesso dei consiglieri aderenti al gruppo:
fino a tre consiglieri, euro 248,00 (2);
da quattro a cinque consiglieri, euro 393,00 (2);
oltre cinque consiglieri euro 407,00 (2).
Art.
3 (Contributi per aggiornamento, studio e documentazione)
1. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese
l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché
per diffondere nella società civile la conoscenza dell’attività dei gruppi
consiliari, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella
seguente misura:
a) euro 1.539,00 (4) ai gruppi costituiti da un consigliere;
b) euro 1.776,00 (4) ai gruppi costituiti da due consiglieri;
c) euro 2.012,00 (4) ai gruppi costituiti da tre consiglieri;
d) euro 2.131,00 (4) ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;
e) euro 2.250,00 (4) ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;
f) euro 2.308,00 (4) ai gruppi costituiti da sei e sette
consiglieri;
g) euro 2.368,00 (4) ai gruppi costituiti da otto e nove
consiglieri;
h) euro 2.486,00 (4) ai gruppi costituiti da dieci a undici
consiglieri;
i) euro 2.723,00 (4) ai gruppi costituiti da dodici a tredici
consiglieri;
j) euro 2.960,00 (4) ai gruppi costituiti da quattordici a quindici
consiglieri;
k) euro 3.078,00 (4) ai gruppi costituiti da sedici a diciassette
consiglieri;
l) euro 3.197,00 (4) ai gruppi costituiti da diciotto a venti
consiglieri;
m) euro 3.316,00 (4) ai gruppi costituiti con oltre venti
consiglieri.
Art.
3 bis (Contributo per il gruppo misto) (8)
1. Gli articoli 2 e 3 non si applicano al gruppo misto di cui all'articolo
16, comma 3, dello Statuto.
2. Al gruppo misto è assegnato un contributo mensile di euro 2.000,00.
Art.
4 (Modifiche della composizione dei gruppi consiliari)
1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei
gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, ai gruppi consiliari
variati nella composizione o di nuova costituzione sono assegnati i contributi
di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in misura complessivamente pari ai contributi
precedentemente riconosciuti ai gruppi consiliari interessati dalla variazione.
La disposizione non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire
gruppi consiliari corrispondenti a formazioni politiche costituite a livello
nazionale oppure il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello
Statuto (7).
2. Il riparto dei contributi tra i gruppi consiliari variati nella
composizione o di nuova
costituzione è stabilito con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, secondo criteri che tengano conto
delle circostanze che hanno determinato la variazione
e comunque secondo prevalenti criteri di proporzionalità tra
l’assegnazione dei contributi e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi
variati nella composizione o di nuova costituzione.
3. Nel caso di fusione, durante la legislatura, di più gruppi consiliari,
al gruppo consiliare unificato sono assegnati dall’Ufficio di Presidenza
contributi pari alla somma dei contributi precedentemente riconosciuti ai gruppi
consiliari che si sono unificati.
Art.
5 (Erogazione dei contributi)
1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono erogati a rate
trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall’inizio dell’anno
finanziario.
2. Se nel corso dell’anno finanziario, per qualsiasi causa, un gruppo
consiliare cessa o si costituisce un nuovo gruppo, ovvero varia la consistenza
numerica delle adesioni ai gruppi esistenti o si verificano variazioni nelle
cariche istituzionali, le conseguenti modificazioni nell’assegnazione dei
contributi, nonché gli eventuali conguagli rispetto alla anticipazione di cui
al primo comma, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la
cessazione, la nuova costituzione o la variazione è intervenuta.
Art.
6 (Servizi per i gruppi consiliari)
1. L’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i
criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per
l’esercizio delle loro attività, locali, attrezzature e altri beni
strumentali.
2. Le spese telefoniche dei gruppi consiliari, relativamente agli scatti,
sono assunte per l’80% a carico del bilancio del Consiglio regionale. Fanno
altresì carico al bilancio del Consiglio regionale i canoni delle linee
telefoniche, le spese di installazione e di manutenzione.
Art.
7 (Rendiconti)
1. I rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari e le
modalità di approvazione e di pubblicazione dei rendiconti sono disciplinati
dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Art.
8 (Termini di decorrenza)
1. I contributi ai gruppi consiliari decorrono, all’inizio della
legislatura, dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e cessano
alla data della prima seduta del Consiglio della legislatura successiva (5).
2. I nuovi contributi ai gruppi consiliari, di cui alla presente legge, sono
assegnati a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dalla stessa data è abrogata la L.R. 21 dicembre
1972, n. 32, e successive modificazioni.
Art.
9 (Norma finanziaria)
omissis (6)
Note
(1) Parole così sostituite con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 art. 1.
(2) Cifra così sostituita con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 art. 2.
(3) Parole soppresse con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 art. 2.
(4) Cifra così sostituita con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 art. 3.
(5) Parole così sostituite con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 art. 4.
(6) Articolo tacitamente abrogato con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 art. 6.
(7) Parole così aggiunte con l.r. 14 ottobre 2005, n. 58 art 3.
(8) Articolo inserito con con l.r. 14 ottobre 2005, n. 58 art 4.
|