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TITOLO
I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2
- Oggetto della legge
TITOLO
II -
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
CAPO I - CRITERI GENERALI
Art. 3 -
Informazione e comunicazione istituzionale
Art. 4
- Programma annuale
Art. 5
- Piano triennale
CAPO II -
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
Art. 6 - Attività
Art. 7 - Strutture e personale
Art. 8 – Portavoce
CAPO
III - ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Art. 9 - Strutture e funzioni
Art. 10 - Personale delle strutture di comunicazione
Art. 11 - Comunicazione di leggi e regolamenti
Art. 12 - Iniziative a supporto di interventi settoriali
Art. 13 - Comunicazione con mezzi pubblicitari
Art. 14 - Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
Art. 15 - Messaggi di pubblica utilità
Art. 16 - Ricerche e sondaggi
TITOLO
III -
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI
Art. 17 - Sviluppo
dell’informazione e della comunicazione pubblica
Art. 18 - Interventi di sostegno
Art. 19 - Altri interventi
TITOLO IV - DISCIPLINA
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CAPO I - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 20 – Definizione
Art. 21 – Composizione
Art. 22 – Incompatibilità
Art. 23 – Decadenza
Art. 24 – Dimissioni
Art. 25 - Funzioni del Presidente
Art. 26 - Regolamento interno
Art. 27 - Indennità e rimborsi
CAPO II
- FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
Art. 28 - Funzioni
Art. 29 - Funzioni proprie
Art. 30 - Funzioni delegate
Art. 31 - Programmazione e rendicontazione dell’attività
Art. 32 - Struttura organizzativa
Art. 33 - Dotazione finanziaria
TITOLO V -
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE LOCALE
Art. 34 - Interventi di sostegno
agli investimenti
Art. 35 - Condizioni per l’accesso alle agevolazioni
Art. 36 – Procedure
Art. 37 - Formazione professionale
Art. 38 - Ricerche e rilevazioni
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
39 - Norma finanziaria
Art. 40 - Abrogazioni
Art. 41 - Disposizioni transitorie
_____________
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel
quadro delle competenze attribuite dallo Statuto ed alla luce di quanto
disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), interviene al
fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su
attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema
dell'informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la
condivisione dei sistemi informativi.
Articolo 2
(Oggetto della legge)
1. Sono oggetto della presente
legge:
a) la disciplina delle attività di
informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa
funzionalmente dipendenti;
b) il concorso allo sviluppo
dell’informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi
volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con
le rispettive comunità;
c) la disciplina
dell’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM);
d) il sostegno alle imprese ed
agli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione e comunicazione.
TITOLO II
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
CAPO I
- CRITERI GENERALI
Articolo 3
(Informazione e comunicazione
istituzionale)
1. Le attività di informazione e comunicazione
della Regione rispondono all’obiettivo generale di:
a) far conoscere ai cittadini ed
alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli
organi ed enti regionali;
b) informare i cittadini sulle
attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla
Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l’esercizio dei diritti di
informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;
c) consentire agli organi
regionali di acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed
esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di
intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;
d) potenziare il rapporto con le
istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di
interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla
vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;
e) garantire una costante
comunicazione con le comunità dei toscani residenti all’estero;
f) favorire processi interni di
semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle
strutture;
g) contribuire a promuovere la
conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e
iniziative di particolare rilevanza.
2. La Giunta regionale favorisce forme di
collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e
comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.
3. La Giunta regionale assicura il coordinamento
della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli
enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di
promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo.
4. Le attività di informazione e comunicazione
sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare
mediante i mezzi di informazione di massa, le testate “on line” e multimediali,
i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività
editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di
comunicazione integrata.
Articolo 4
(Programma annuale)
1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale
approvano, secondo le rispettive competenze e nell’ambito dei finanziamenti
allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del
bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello
di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione
e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma
annuale della Giunta regionale viene comunicato al Consiglio regionale. Il
programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica
illustrazione dell’attività svolta nell’anno precedente, nonché specifiche
previsioni di verifica dell’efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.
2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale
collaborano, attraverso le competenti strutture, nell’elaborazione dei
rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un
utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative
integrate con gli enti locali.
Articolo 5
(Piano triennale)
1. Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, ai sensi della legge
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale),
un piano triennale. Tale piano contiene:
a) gli
interventi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, a sostegno delle attività di informazione e comunicazione degli
enti locali;
b) gli interventi a sostegno della
formazione
professionale del personale della Regione e degli enti locali;
c) gli
interventi di cui all’articolo 34 della presente legge a sostegno dello
sviluppo e della qualificazione del sistema dell'informazione locale;
d) gli
interventi volti alla promozione di forme di educazione all’uso consapevole e
critico dei mezzi di informazione e comunicazione di cui all’articolo 18, comma
4;
e) gli
interventi di formazione professionale del personale delle imprese di cui
all’articolo 37.
CAPO II
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
Articolo 6
(Attività)
1. Le attività di informazione sono svolte
dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:
a) la cura dei rapporti con i
mezzi di informazione di massa;
b) la diffusione delle
informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) la realizzazione di prodotti
informativi anche a supporto delle
attività di comunicazione integrata e della comunicazione all’interno
dell’ente.
Articolo 7
(Strutture e personale)
1. Al personale addetto agli uffici stampa del
Consiglio regionale e della Giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. La Regione definisce, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative
necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività
di informazione.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge e fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del
personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta
regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati
stipulati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
4. Gli addetti agli uffici stampa del Consiglio regionale, della Giunta regionale
e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione
devono essere iscritti all’albo nazionale dei giornalisti.
5. I responsabili degli uffici stampa del
Consiglio regionale e della Giunta regionale
devono essere iscritti all’albo nazionale dei giornalisti, elenco
professionisti.
6. Al personale degli uffici stampa del Consiglio
regionale e della Giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si
applica quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino
della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e
successive modifiche.
7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la
conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è
subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con
riferimento alle specifiche funzioni.
Articolo 8
(Portavoce)
1. Il Presidente della Giunta regionale ed il
Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi, per l’intera durata del
loro mandato, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Il portavoce è scelto fra giornalisti o
esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per
tutta la durata dell’incarico.
3. L’incarico é disposto con decreto del
Presidente della Giunta regionale e, per quanto concerne il Presidente del
Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale.
4. Il relativo contratto a tempo determinato é
rinnovabile e revocabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica
del soggetto proponente. Il trattamento economico non può essere superiore a
quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area, servizio o struttura equiparata.
5. Qualora il portavoce sia scelto fra
dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.
6. L’incarico di portavoce non costituisce
titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
CAPO III -
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Articolo 9
(Strutture e funzioni)
1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli
uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative
competenti a tali attività secondo l’ordinamento interno.
2. Le attività di comunicazione hanno il seguente
oggetto:
a) le attività di relazioni con il pubblico di cui
all’articolo 8 della legge n. 150 del 2000;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale,
pubblicitaria, integrata e multimediale;
c) l’organizzazione di manifestazioni ed eventi e
la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
d) le iniziative editoriali;
e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
f) la gestione delle procedure di reclamo.
Articolo 10
(Personale delle strutture di comunicazione)
1. Il personale dirigenziale e quello di
categoria immediatamente inferiore assegnato agli URP e alle altre strutture di
comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della
comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi
assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di
titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea nelle materie di cui
alle lauree specifiche.
2. In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la
conferma nelle funzioni del personale che già opera, é subordinata alla
frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con
riferimento alle specifiche funzioni.
3. Nessun titolo specifico é richiesto per il
personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il
quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse
qualifiche e mansioni.
Articolo 11
(Comunicazione di leggi e regolamenti)
1. Per rendere effettiva la conoscenza degli
atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa
integrata.
2. A tale fine, in sede di approvazione,
l’organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere
oggetto di apposite azioni di comunicazione.
3. L’attuazione degli interventi é affidata
alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Articolo 12
(Iniziative a supporto di interventi settoriali)
1. Al fine di garantire la trasparenza e la
pubblicità dell’azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani,
programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve
essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di
informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte
dell’opinione pubblica e dei potenziali interessati.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate
tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del
relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell’ambito di
rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei
possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in
mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio
regionale per le attività di informazione e comunicazione.
Articolo 13
(Comunicazione con mezzi pubblicitari)
1. Nelle iniziative di comunicazione
istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere
pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su
emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti
televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici
con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti
più rispondenti alle finalità e contenuti dell’iniziativa di comunicazione.
2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo
stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all’esercizio
finanziario di riferimento.
Articolo 14
(Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di
comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici,
ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative,
al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della
comunità regionale.
2. La Regione può realizzare iniziative di
comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare
ad iniziative private.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di
programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni
con l’emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di
informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti
convenzionali con i soggetti editoriali.
Articolo 15
(Messaggi di pubblica utilità)
1. Il Presidente della Giunta regionale può
chiedere al servizio radiotelevisivo pubblico ed alle emittenti radiofoniche e
televisive private della Toscana la diffusione di messaggi di utilità sociale,
in analogia con la normativa nazionale.
Articolo 16
(Ricerche e sondaggi)
1. Allo scopo di favorire una più efficace
elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con
mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la
diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri
della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti
e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.
2. La diffusione dei risultati di ricerche e
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa é sottoposta alla vigilanza ed al
controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.
TITOLO III
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 17
(Sviluppo dell’informazione e della comunicazione pubblica)
1. La Regione considera lo sviluppo e
qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con
il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l’attuazione del
diritto dei cittadini ad essere informati.
2. La Regione assicura il coordinamento e
l’integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte
alle attività di informazione e comunicazione.
Articolo 18
(Interventi di sostegno)
1. La Giunta regionale sostiene, anche attraverso
la realizzazione di appositi progetti,
le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che,
secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire,
sviluppare o qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.
2. In particolare, la Regione incentiva la
gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il
pubblico da parte degli enti locali
nell’ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo
33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate
ad innovare i servizi di informazione ai cittadini.
3. La Regione promuove interventi di formazione,
aggiornamento e qualificazione del
personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del
personale di tali enti, addetto alle attività di informazione, comunicazione e
relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano
triennale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Le attività formative
rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l’ordine
regionale dei giornalisti e l'associazione stampa toscana.
4. La Regione favorisce e sostiene iniziative,
proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti
che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di
educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e
comunicazione.
Articolo 19
(Altri interventi)
1. Nel rispetto della normativa in materia di
tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile
il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali,
tramite l’adozione di sistemi di interconnessione telematica.
2. I programmi applicativi realizzati o
specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi
informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazioni con
il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la
attivazione di servizi analoghi.
3. Nell’ambito di apposite intese con gli
enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere
attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può
effettuare “stage” di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture
della Regione.
TITOLO
IV
DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CAPO I -
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 20
(Definizione)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM), istituito presso il Consiglio regionale, è organo di consulenza e
di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo
funzionale dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorità", ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l’organizzazione e il
funzionamento, in attuazione del citato articolo 1, comma 13, della legge n.
249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall’Autorità
ai sensi della medesima disposizione.
Articolo 21
(Composizione)
1. Il CORECOM è costituito da sette componenti,
compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti
di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente
valutati.
2. Il Presidente è nominato dal Presidente
della Giunta regionale di concerto con
il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal
Consiglio regionale, con voto limitato a tre.
3. I componenti del CORECOM sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e
non sono rieleggibili.
4. Nel corso della prima seduta, il Comitato
elegge il Vicepresidente. All’elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta
eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il
Comitato. Qualora tale maggioranza non
sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in
caso di parità, il più anziano di età.
5. Il
Presidente del Consiglio regionale
informa l’Autorità dell’avvenuta
elezione e dell’insediamento del CORECOM.
6. Al
rinnovo del CORECOM si provvede
entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento
permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede
all’elezione di un nuovo membro che resta in
carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato. Al componente che
subentri quando manca non più della metà alla scadenza ordinaria non si applica
il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.
Articolo 22
(Incompatibilità)
1. I componenti del CORECOM sono
soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche:
membro del Parlamento europeo e
italiano, del Governo, dei Consigli e
delle Giunte regionali,
provinciali e comunali; Presidente della Regione; Sindaco; Presidente della
Provincia; presidente o direttore di enti
pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo,
degli organi regionali, provinciali e
comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti
politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) economico -
professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private
operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della
pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto
e del monitoraggio della
programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i
soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori
delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione
di incompatibilità.
Articolo 23
(Decadenza)
1. I componenti del CORECOM decadono
dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente
comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero
ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno
solare.
2. I componenti decadono, altresì, qualora
sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui
all’articolo 22, e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione.
3. La causa di incompatibilità è contestata
all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d’ufficio sia su
segnalazione del presidente del CORECOM, con l’invito a presentare proprie
osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far
cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della
contestazione medesima.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la
causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma
2, rimossa;
b) propone l’adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale
negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all’interessato e,
per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all’Autorità.
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del
CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza
è adottato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente
del Consiglio regionale, a conclusione dell’istruttoria effettuata da
quest’ultimo.
Articolo 24
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale.
Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall’interessato
al Presidente del Consiglio regionale e comunicate al Presidente della
Giunta.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni
e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti
dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l’Autorità delle dimissioni
e delle relative sostituzioni.
Articolo 25
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
la convocazione del Comitato è obbligatoria se richiesta da almeno due
membri;
c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l’Autorità e gli
altri organi statali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni
sono esercitate dal Vicepresidente.
Articolo 26
(Regolamento interno)
1. Il CORECOM, con regolamento interno, da approvare a maggioranza dei
tre quarti dei componenti, disciplina la propria organizzazione ed il
proprio funzionamento e definisce i criteri e le modalità di consultazione
dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni
e dell’informazione.
Articolo 27
(Indennità e rimborsi)
1. Al
Presidente ed ai componenti del
CORECOM è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità,
il cui importo è stabilito con
deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all’indennità mensile
lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai
componenti del CORECOM che non risiedono e non hanno la propria sede
abituale di lavoro nel luogo di
riunione del Comitato è dovuto, per
ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per
i dirigenti regionali.
3. Ai componenti del CORECOM che, per ragioni
attinenti al loro mandato e diverse
dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da
quella di residenza o abituale di lavoro, è dovuto il trattamento economico di
missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti
regionali.
4. L’assenza senza giustificato motivo ad
una seduta del CORECOM, è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e
comporta la riduzione di un sesto dell’indennità mensile di funzione di cui al
comma 1.
CAPO II -
FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
Articolo 28
(Funzioni)
1. Il CORECOM è
titolare di funzioni proprie e di
funzioni delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
n. 249 del 1997.
Articolo 29
(Funzioni proprie)
1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio
regionale e la Giunta regionale; in particolare:
1) formula pareri per il Consiglio
regionale e per la Giunta regionale in materia di ordinamento delle
comunicazioni e di informazione;
2) formula proposte di parere sullo schema di piano
nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1
e 2, della legge n. 249 del 1997, nonché sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti
3) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge
n. 249 del 1997;
4) su richiesta degli organi della
Regione, effettua ricerche a supporto
di proposte di legge e di provvedimenti regionali nel settore delle comunicazioni;
5) cura il monitoraggio e
l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito
nazionale e locale;
6) formula proposte
in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico
radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della
comunicazione;
7) formula pareri non vincolanti
per Fidi Toscana s.p.a. sui progetti oggetto di richiesta di contributi ai
sensi dell’articolo 34 della presente legge;
8) propone iniziative inerenti la
formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e
multimediale;
9) cura ricerche e rilevazioni
sull’assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello
regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli
organi della Regione;
10) attua idonee forme di consultazione,
sulle materie di sua competenza, con i
soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, con le associazioni degli
utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti
collettivi interessati alle comunicazioni.
b) Funzioni gestionali:
1) regola l’accesso
radiofonico e televisivo regionale di
cui all’articolo 3 della legge
14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva);
2) cura per
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale gli adempimenti di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65
(disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni
regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43), relativi alla
pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva in occasione delle
elezioni regionali.
Articolo 30
(Funzioni delegate)
1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione,
garanzia e controllo delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13,
della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall’Autorità con
deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato “regolamento
dell’Autorità”.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono
delegate al CORECOM mediante la stipula
delle convenzioni previste dall’articolo 2 del regolamento dell’Autorità,
sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale,
sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM,
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse
assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell’ambito e nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall’Autorità.
4. Nell’esercizio della
delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell’amministrazione
statale di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento dell’Autorità.
Articolo 31
(Programmazione e rendicontazione dell’attività)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il CORECOM
presenta al Consiglio regionale ed all’Autorità il programma di attività per
l’anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e
l’altra relativa alle funzioni delegate, con l’indicazione dei rispettivi
fabbisogni finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle
funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM
presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione conoscitiva sul
sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al
settore radiotelevisivo e dell’editoria. Il documento contiene anche il
resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella
relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la
rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il
Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni
proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso
opportuni strumenti informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 32
(Struttura organizzativa)
1. Per l’esercizio delle sue funzioni il CORECOM
si avvale di un’apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale
ed individuata ai sensi della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale), e successive modifiche.
2. La dotazione organica della struttura di cui
al comma 1 è determinata nell’ambito della dotazione organica del Consiglio
regionale, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità.
Articolo 33
(Dotazione finanziaria)
1. Per l’esercizio delle funzioni proprie il
CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale.
2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il
CORECOM dispone delle risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni con
cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità
sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del
Consiglio regionale.
TITOLO V
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
DELL’INFORMAZIONE LOCALE
Articolo 34
(Interventi di sostegno agli investimenti)
1. La Regione interviene finanziariamente,
attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi,
in favore delle imprese e di altri soggetti operanti nei settori della informazione
e della comunicazione, a sostegno degli investimenti relativi a progetti di
innovazione tecnico-produttiva e di miglioramento degli standard di qualità, di
realizzazione, ampliamento, modifica degli impianti e dei processi, di
miglioramento della distribuzione e promozione.
2. Allo scopo di promuovere le associazioni fra
operatori della comunicazione per la gestione comune di servizi, impianti,
attività di produzione e distribuzione, gli interventi di sostegno devono
favorire in particolare i progetti presentati da associazioni o consorzi di
imprese, o da singole imprese facenti parte di forme associative.
3. I contributi non possono, in ogni caso,
superare per ogni singolo beneficiario o intervento, la misura del “de minimis”
definita dall’Unione europea e non sono cumulabili con contributi statali
percepiti al medesimo titolo.
4. La Regione interviene altresì con la
concessione di garanzie sussidiarie ai soggetti beneficiari dei contributi a
fronte di operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria.
Articolo 35
(Condizioni per l’accesso alle agevolazioni)
1. Hanno titolo per accedere alle
agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 34 le imprese aventi sede legale
e operativa in Toscana, iscritte al registro degli operatori della
comunicazione, tenuto presso il CORECOM ai sensi della legge n. 249 del 1997.
2. Non sono ammesse ai benefici le imprese che
producono o diffondono prodotti editoriali, a stampa o radiotelevisivi, di
carattere commerciale, superando i limiti previsti dalla normativa vigente per
la pubblicità radiotelevisiva e del 70 per cento per le pubblicazioni a stampa.
3. Per essere ammesse ai benefici, le imprese
devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento
contrattuale del personale dipendente e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
applicando al personale giornalistico le norme dei contratti nazionali di
lavoro giornalistico.
Articolo 36
(Procedure)
1. La concessione dei contributi e delle garanzie
sussidiarie é effettuata da Fidi Toscana s.p.a., presso la quale la Giunta
regionale costituisce specifici fondi.
2. Fidi Toscana s.p.a., acquisito il parere non
vincolante del CORECOM sui progetti oggetto della richiesta di contributo,
provvede alla concessione dei benefici sulla base delle disposizioni approvate
dalla Giunta regionale, contenenti:
a) le tipologie degli interventi
ammissibili ai benefici;
b) le modalità di istruttoria, le
entità e i criteri di erogazione dei contributi;
c) le procedure di rendicontazione
e controllo di efficacia.
3. Il Consiglio regionale é
informato annualmente dalla Giunta regionale sui benefici erogati.
Articolo 37
(Formazione professionale)
1. La Regione interviene anche finanziariamente
per sostenere azioni di formazione continua del personale delle imprese di cui
all’articolo 34.
2. Le modalità attuative degli interventi sono
stabilite con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.
3. Gli interventi sono concessi nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, e della
relativa normativa regionale di attuazione.
Articolo 38
(Ricerche e rilevazioni)
1. La Giunta regionale promuove, anche tramite il
CORECOM, ricerche sui consumi mediali, sulla diffusione di prodotti editoriali
a stampa ed elettronici e sugli ascolti delle emittenti radiotelevisive,
d’intesa ed in collaborazione con gli operatori del settore.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Articolo 39
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge si fa fronte:
a) quanto
agli oneri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), per il corrente
esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella U.P.B.
111 “Azioni di sistema Regioni-Enti locali” e nella U.P.B. 711 “Funzionamento
della struttura regionale”, definite con il Piano di formazione del personale
di cui al C.C.N.L. del personale delle Regioni e delle autonomie locali;
b) quanto
agli oneri di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) ed e), decorrenti dall’esercizio 2003, con le
risorse iscritte nelle U.P.B. di riferimento da istituire in bilancio, per una
quota da definire in sede di bilancio regionale pluriennale.
Articolo 40
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la
legge regionale 4 agosto 1997, n. 62 (sostegno alle imprese televisive e
all’editoria locale);
b) a legge regionale 1 febbraio
2000, n. 10 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
c) la legge regionale 28 dicembre
2000, n. 80 (modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
Comunicazioni”).
Articolo 41
(Disposizioni transitorie)
1. L’elenco regionale delle imprese
radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell’articolo 3 della
legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sino alla
effettiva costituzione del registro degli operatori della comunicazione di cui
all’articolo 34 della presente legge.
2. Alla data di entrata in vigore della presente
legge, le somme residuate sui fondi costituiti presso Fidi Toscana s.p.a. ai
sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997,
confluiscono nei fondi previsti dall’articolo 36, comma 1.
3. Per l’anno 2002, i procedimenti amministrativi
conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia
sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine
secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del 1997.
4. I
componenti del CORECOM, nominati ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000,
come modificata dalla legge regionale n. 80 del 2000, restano in carica sino
alla scadenza naturale del loro mandato.
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