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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale
per le comunicazioni

TITOLO I  -  DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1  - Finalità
Art.  2  - Oggetto della legge

TITOLO II  -  INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

CAPO I  -  CRITERI GENERALI
Art.  3  - Informazione e comunicazione istituzionale
Art.  4  - Programma annuale
Art.  5  - Piano triennale
CAPO II  - ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
Art.  6 - Attività
Art.  7 - Strutture e personale
Art.  8 – Portavoce
CAPO III - ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Art.  9  - Strutture e funzioni
Art. 10 - Personale delle strutture di comunicazione
Art. 11 - Comunicazione di leggi e regolamenti
Art. 12 - Iniziative a supporto di interventi settoriali
Art. 13 - Comunicazione con mezzi pubblicitari
Art. 14 - Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
Art. 15 - Messaggi di pubblica utilità
Art. 16 - Ricerche e sondaggi

TITOLO III  -  SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 17 - Sviluppo dell’informazione e della comunicazione pubblica
Art. 18 - Interventi di sostegno
Art. 19 - Altri interventi

TITOLO IV - DISCIPLINA  DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CAPO I  - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 20 – Definizione
Art. 21 – Composizione
Art. 22 – Incompatibilità
Art. 23 – Decadenza
Art. 24 – Dimissioni
Art. 25 - Funzioni del Presidente
Art. 26 - Regolamento interno
Art. 27 - Indennità e rimborsi
CAPO II  - FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
Art. 28 - Funzioni
Art. 29 - Funzioni proprie
Art. 30 - Funzioni delegate
Art. 31 - Programmazione e rendicontazione dell’attività
Art. 32 - Struttura organizzativa
Art. 33 - Dotazione finanziaria

TITOLO V  - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE LOCALE

Art. 34 - Interventi di sostegno agli investimenti
Art. 35 - Condizioni per l’accesso alle agevolazioni
Art. 36 – Procedure
Art. 37 - Formazione professionale
Art. 38 - Ricerche e rilevazioni

TITOLO VI  -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norma finanziaria
Art. 40 - Abrogazioni
Art. 41 - Disposizioni transitorie

_____________

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel quadro delle competenze attribuite dallo Statuto ed alla luce di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema dell'informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi. 

Articolo 2
(Oggetto della legge)

1. Sono oggetto della presente legge:

a) la disciplina delle attività di informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti;

b) il concorso allo sviluppo dell’informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità;

c) la disciplina dell’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

d) il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione e comunicazione.

TITOLO II
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

CAPO I - CRITERI GENERALI

Articolo 3
 (Informazione e comunicazione istituzionale)

1. Le attività di informazione e comunicazione della Regione rispondono all’obiettivo generale di:

a) far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali;

b) informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;

c) consentire agli organi regionali di acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;

d) potenziare il rapporto con le istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;

e) garantire una costante comunicazione con le comunità dei toscani residenti all’estero;

f) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle strutture;

g) contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza.

2. La Giunta regionale favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.

3. La Giunta regionale assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo.

4. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate “on line” e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.


Articolo 4
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell’ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della Giunta regionale viene comunicato al Consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell’attività svolta nell’anno precedente, nonché specifiche previsioni di verifica dell’efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell’elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

Articolo 5
(Piano triennale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), un piano triennale. Tale piano contiene:

a)  gli interventi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2,  a sostegno delle attività di informazione e comunicazione degli enti locali;

b)  gli interventi a sostegno della formazione professionale del personale della Regione e degli enti locali;

c)  gli interventi di cui all’articolo 34 della presente legge a sostegno dello sviluppo e della qualificazione del sistema dell'informazione locale;

d)  gli interventi volti alla promozione di forme di educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione di cui all’articolo 18, comma 4;

e)  gli interventi di formazione professionale del personale delle imprese di cui all’articolo 37.

CAPO II
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE

Articolo 6
(Attività)

1.  Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:
a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali; 
c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all’interno dell’ente. 

Articolo 7
(Strutture e personale)

1.  Al personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

2.  La Regione definisce, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività di informazione.

3.  In sede di prima applicazione della presente legge e fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

4.  Gli addetti agli uffici stampa del  Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione devono essere iscritti all’albo nazionale dei giornalisti.

5.  I responsabili degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale  devono essere iscritti all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

6.  Al personale degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si applica quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.

7.  In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

Articolo 8
(Portavoce)

1.  Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi, per l’intera durata del loro mandato, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2.  Il portavoce è scelto fra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell’incarico. 

3.  L’incarico é disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale e, per quanto concerne il Presidente del Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4.  Il relativo contratto a tempo determinato é rinnovabile e revocabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del soggetto proponente. Il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area, servizio o struttura equiparata.

5.  Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.

6.  L’incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

CAPO III - ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Articolo 9
(Strutture e funzioni)

1.  Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l’ordinamento interno.

2.  Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:

a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all’articolo 8 della legge n. 150 del 2000;

b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;

c) l’organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;

d) le iniziative editoriali;

e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;

f) la gestione delle  procedure di reclamo.

Articolo 10
(Personale delle strutture di comunicazione)

1.  Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente inferiore assegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea nelle materie di cui alle lauree specifiche.

2.  In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle funzioni del personale che già opera, é subordinata alla frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

3.  Nessun titolo specifico é richiesto per il personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse qualifiche e mansioni.


Articolo 11
(Comunicazione di leggi e regolamenti)

1.   Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.

2.   A tale fine, in sede di approvazione, l’organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.

3.   L’attuazione degli interventi é affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Articolo 12
(Iniziative a supporto di interventi settoriali)

1.   Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell’opinione pubblica e dei potenziali interessati.

2.   Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell’ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.

Articolo 13
(Comunicazione con mezzi pubblicitari)

1.  Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti più rispondenti alle finalità e contenuti dell’iniziativa di comunicazione.

2.  Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all’esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 14
(Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti)

1.  La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.

2.  La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.

3.  Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione  promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l’emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.

Articolo 15
(Messaggi di pubblica utilità)

1.  Il Presidente della Giunta regionale può chiedere al servizio radiotelevisivo pubblico ed alle emittenti radiofoniche e televisive private della Toscana la diffusione di messaggi di utilità sociale, in analogia con la normativa nazionale.

Articolo 16
(Ricerche e sondaggi)

1.  Allo scopo di favorire una più efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.

2.  La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa é sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.

TITOLO III
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI  LOCALI

Articolo 17
(Sviluppo dell’informazione e della comunicazione pubblica)

1.  La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l’attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati.

2.  La Regione assicura il coordinamento e l’integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte alle attività di informazione e comunicazione.

Articolo 18
(Interventi di sostegno)

1.  La Giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti,  le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attività di informazione,  comunicazione e  relazioni con il pubblico.

2.  In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali  nell’ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare i servizi di informazione ai cittadini.

3.  La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del  personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale di tali enti, addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Le attività formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l’ordine regionale dei giornalisti e l'associazione stampa toscana.

4.  La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.

Articolo 19
(Altri interventi)

1.  Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l’adozione di sistemi di interconnessione telematica.

2.  I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la attivazione di servizi analoghi.

3.  Nell’ambito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può effettuare “stage” di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE  PER LE COMUNICAZIONI

CAPO I - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 

Articolo 20
(Definizione)

1.  Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), istituito presso il Consiglio regionale, è organo di consulenza e di  gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, in attuazione del citato articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall’Autorità ai sensi della medesima disposizione.

Articolo 21
(Composizione)

1.  Il CORECOM è costituito da sette componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.

2.  Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.

3.  I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

4.  Nel corso della prima seduta, il Comitato elegge il Vicepresidente. All’elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza  non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi  abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

5.  Il  Presidente del  Consiglio  regionale  informa  l’Autorità dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del CORECOM.

6.  Al  rinnovo del CORECOM si  provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

7.  In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all’elezione di un nuovo membro che resta in  carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato. Al componente che subentri quando manca non più della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

Articolo 22
(Incompatibilità)

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche: membro  del Parlamento  europeo e  italiano, del  Governo, dei  Consigli e  delle Giunte  regionali, provinciali  e  comunali; Presidente della Regione; Sindaco; Presidente della Provincia; presidente o direttore di enti  pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e  comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) economico - professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e  del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

Articolo 23
(Decadenza)

1.  I componenti del CORECOM decadono dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.

2.  I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 22, e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3.  La causa di incompatibilità è contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d’ufficio sia su segnalazione del presidente del CORECOM, con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

   a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l’adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all’Autorità.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale  di concerto con il Presidente del Consiglio regionale, a conclusione dell’istruttoria effettuata da quest’ultimo.

Articolo 24
(Dimissioni)

1.  Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del  Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall’interessato al Presidente del Consiglio regionale e comunicate al Presidente della Giunta.

2.  Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare  l’Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

Articolo 25
(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; la convocazione del Comitato è obbligatoria se richiesta da almeno due membri;
c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l’Autorità e gli altri organi statali.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono  esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 26
(Regolamento interno)

1. Il CORECOM, con regolamento interno, da approvare a maggioranza dei tre quarti dei componenti, disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento e definisce  i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.

Articolo 27
(Indennità e rimborsi)

1.  Al  Presidente ed  ai componenti del CORECOM è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui  importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2.  Ai  componenti del  CORECOM che  non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel  luogo di riunione del Comitato è dovuto, per  ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

3.  Ai componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro mandato e  diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quella di residenza o abituale di lavoro, è dovuto il trattamento economico di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

4.  L’assenza senza giustificato motivo ad una seduta del CORECOM, è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la riduzione di un sesto dell’indennità mensile di funzione di cui al comma 1.

CAPO II - FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

Articolo 28
(Funzioni)

1. Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e di  funzioni delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della  legge  n. 249 del 1997.

Articolo 29
(Funzioni proprie)

  1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:

a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:

1) formula pareri per il Consiglio regionale e per la Giunta regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni e di informazione;
2) formula  proposte di parere sullo schema di piano nazionale di  assegnazione e  di ripartizione delle frequenze  trasmesso alla  Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e  2, della  legge n. 249 del 1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti
3) formula  proposte di parere sul  progetto di rete televisiva senza risorse  pubblicitarie di  cui all’articolo  3, comma 9,  della legge n. 249 del 1997;
4) su richiesta degli organi della Regione, effettua  ricerche a supporto di proposte di legge e di provvedimenti regionali  nel settore delle comunicazioni;
5) cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
6) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
7) formula pareri non vincolanti per Fidi Toscana s.p.a. sui progetti oggetto di richiesta di contributi ai sensi dell’articolo 34 della presente legge;
8) propone iniziative inerenti la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale; 
9) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;
10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie  di sua competenza, con i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

b) Funzioni gestionali:

1) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di  cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
2) cura per l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43), relativi alla pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa  e radiotelevisiva in occasione delle elezioni regionali.

Articolo 30
(Funzioni delegate)

1.  Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato “regolamento dell’Autorità”.

2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall’articolo 2 del regolamento dell’Autorità, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse.

3.  Le  funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall’Autorità.

4.  Nell’esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell’amministrazione statale di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento dell’Autorità.

Articolo 31
(Programmazione e rendicontazione dell’attività)

1.  Entro il 15 settembre di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale ed all’Autorità il programma di attività per l’anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l’altra relativa alle funzioni delegate, con l’indicazione dei rispettivi fabbisogni finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.

2.  Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell’editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.

3.  Il CORECOM rende pubblici, attraverso  opportuni strumenti  informativi, gli atti di cui ai  commi 1 e 2.

Articolo 32
(Struttura organizzativa)

1.  Per l’esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un’apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed  individuata ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), e successive modifiche.

2.  La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità.

Articolo 33
(Dotazione finanziaria)

1.  Per l’esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale.

2.  Per l’esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale.

TITOLO V
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
DELL’INFORMAZIONE LOCALE

Articolo 34
(Interventi di sostegno agli investimenti)

1.  La Regione interviene finanziariamente, attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, in favore delle imprese e di altri soggetti operanti nei settori della informazione e della comunicazione, a sostegno degli investimenti relativi a progetti di innovazione tecnico-produttiva e di miglioramento degli standard di qualità, di realizzazione, ampliamento, modifica degli impianti e dei processi, di miglioramento della distribuzione e promozione. 

2.  Allo scopo di promuovere le associazioni fra operatori della comunicazione per la gestione comune di servizi, impianti, attività di produzione e distribuzione, gli interventi di sostegno devono favorire in particolare i progetti presentati da associazioni o consorzi di imprese, o da singole imprese facenti parte di forme associative.

3.  I contributi non possono, in ogni caso, superare per ogni singolo beneficiario o intervento, la misura del “de minimis” definita dall’Unione europea e non sono cumulabili con contributi statali percepiti al medesimo titolo.

4.  La Regione interviene altresì con la concessione di garanzie sussidiarie ai soggetti beneficiari dei contributi a fronte di operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria.

Articolo 35
(Condizioni per l’accesso alle agevolazioni)

1.  Hanno titolo per accedere alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 34 le imprese aventi sede legale e operativa in Toscana, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, tenuto presso il CORECOM ai sensi della legge n. 249 del 1997.

2.  Non sono ammesse ai benefici le imprese che producono o diffondono prodotti editoriali, a stampa o radiotelevisivi, di carattere commerciale, superando i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva e del 70 per cento per le pubblicazioni a stampa.

3.  Per essere ammesse ai benefici, le imprese devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del personale dipendente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicando al personale giornalistico le norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico. 

Articolo 36
(Procedure)

1.  La concessione dei contributi e delle garanzie sussidiarie é effettuata da Fidi Toscana s.p.a., presso la quale la Giunta regionale costituisce specifici fondi.

2.  Fidi Toscana s.p.a., acquisito il parere non vincolante del CORECOM sui progetti oggetto della richiesta di contributo, provvede alla concessione dei benefici sulla base delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, contenenti:

a) le tipologie degli interventi ammissibili ai benefici;

b) le modalità di istruttoria, le entità e i criteri di erogazione dei contributi;

c) le procedure di rendicontazione e controllo di efficacia.

3. Il Consiglio regionale é informato annualmente dalla Giunta regionale sui benefici erogati.

Articolo 37
(Formazione professionale)

1.  La Regione interviene anche finanziariamente per sostenere azioni di formazione continua del personale delle imprese di cui all’articolo 34.

2.  Le modalità attuative degli interventi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.

3.  Gli interventi sono concessi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, e della relativa normativa regionale di attuazione.

Articolo 38
(Ricerche e rilevazioni)

1.  La Giunta regionale promuove, anche tramite il CORECOM, ricerche sui consumi mediali, sulla diffusione di prodotti editoriali a stampa ed elettronici e sugli ascolti delle emittenti radiotelevisive, d’intesa ed in collaborazione con gli operatori del settore.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 39
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto agli oneri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella U.P.B. 111 “Azioni di sistema Regioni-Enti locali” e nella U.P.B. 711 “Funzionamento della struttura regionale”, definite con il Piano di formazione del personale di cui al C.C.N.L. del personale delle Regioni e delle autonomie locali;

b) quanto agli oneri di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) ed e),  decorrenti dall’esercizio 2003, con le risorse iscritte nelle U.P.B. di riferimento da istituire in bilancio, per una quota da definire in sede di bilancio regionale pluriennale.

Articolo 40
(Abrogazioni)

1.  Sono abrogate:

a) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 62 (sostegno alle imprese televisive e all’editoria locale);

b) a legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);

c) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 80 (modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni”).

Articolo 41
(Disposizioni transitorie)

1.  L’elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sino alla effettiva costituzione del registro degli operatori della comunicazione di cui all’articolo 34 della presente legge.

2.  Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme residuate sui fondi costituiti presso Fidi Toscana s.p.a. ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997, confluiscono nei fondi previsti dall’articolo 36, comma 1.

3.  Per l’anno 2002, i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del 1997.

4.  I componenti del CORECOM, nominati ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 80 del 2000, restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.