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Capo I - PRINCÌPI GENERALI
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge, in
attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia
dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche
amministrazioni quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla
pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto
di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati
personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale
quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e
volte a conseguire:
a) l’informazione ai
mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti
telematici;
b) la comunicazione
esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione
interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione
sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire
la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne
l’applicazione;
b) illustrare le
attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l’accesso
ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze
allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi
interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati
nonchè la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti
amministrativi;
f) promuovere
l’immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell’Italia, in Europa e
nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale,
regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in
materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Art. 2
(Forme, strumenti e prodotti)
1. Le attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi
previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso
la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni,
l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne
specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione
sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale,
le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le
iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le
pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle
forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme
vigenti in materia.
Art. 3
(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina
i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo
gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora
di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di
programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e
televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per
passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l’uno per cento
dell’orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le
modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e
dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria,
le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità
di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel
computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di
affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione
dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno
di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere
trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di
comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore
al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla
concessionaria.
Art. 4
(Formazione professionale)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano,
nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle
attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione,
secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5.
2. Le attività di formazione sono svolte dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di
altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento
ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal
Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private
con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
Art. 5
(Regolamento)
1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione
e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli
interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività
di informazione e di comunicazione.
Art. 6
(Strutture)
1. In conformità alla disciplina dettata dal
presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione
si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di
comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè
attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli
sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e
gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito
del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse
disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione
e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di
informazione al personale che già le svolge.
Art. 7
(Portavoce)
1. L’organo di vertice dell’amministrazione
pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno
all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei
rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità
determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime
finalità.
Art. 8
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L’attività dell’ufficio per le relazioni con
il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio
della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla
riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i
seguenti criteri:
a) garantire
l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare
l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e
l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere
l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti
civiche;
d) attuare, mediante
l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica
della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca
informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre
strutture operanti nell’amministrazione, nonchè fra gli uffici per le
relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva.
Art. 9
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in
via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è
costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di
comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5,
utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti
delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le
medesime finalità.
3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive
impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti
con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di
interesse dell’amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività
professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla
contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l’individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con
l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e
si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle relative norme di attuazione.
Capo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Art. 11
(Programmi di comunicazione)
1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della
presente legge e dall’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nonchè dalle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il
programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell’anno
successivo, comprensivo dei progetti di cui all’articolo 13, sulla base delle
indicazioni metodologiche del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il
mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di
comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate
soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso
dell’anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria.
2. Per l’attuazione dei programmi di comunicazione
il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni
di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini
della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche
fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate
attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i
concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa,
nonchè le relative tariffe.
Art. 12
(Piano di comunicazione)
1. Sulla base dei programmi presentati dalle
amministrazioni statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle
amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di
specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.
Art. 13
(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad
inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della
formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di
comunicazione di massa.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in
particolare, contenere indicazioni circa l’obiettivo della comunicazione, la
copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti
coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di
diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al
raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a carattere
pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in
relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane
all’estero.
Art. 14
(Finanziamento dei progetti)
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a
carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di
interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in
bilancio per il centro di responsabilità n. 17 "Informazione ed
editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 15
(Procedure di gara)
1. Per la realizzazione delle iniziative di
comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti
professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti
dall’articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali
fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei
soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la
determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene
conto anche dei criteri stabiliti in materia dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati l’articolo 5, commi 6, 7 e 8,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l’articolo 9 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni.
(Questa legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13
giugno 2000)
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