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Competenze e poteri delle Commissioni

  • Gli articoli dello Statuto regionale che ne prevedono l'istituzione e le funzioni:

Commissioni consiliari

(art. 18 dello Statuto)

 

1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.

2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.

3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.

4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.

5. Il presidente delle giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

 

Poteri delle commissioni permanenti

(art. 19 dello Statuto)

 

1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.

2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.

3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.

4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.

6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.

 

Commissione di controllo

(art. 20 dello Statuto)

 

1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.

2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.

3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.

4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

 

Commissioni d'inchiesta

(art. 21 dello Statuto)

 

 

1. Il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.

2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.

3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.

4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.

5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.