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1.
Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro
competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni
redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio
con voto unanime.
2.
Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di
monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo
economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali,
sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione,
sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3.
Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono
indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici,
agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti
con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei
residenti in Toscana.
4.
Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti
dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere
l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici,
che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.
5.
Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli
organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.
6.
Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.
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