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Giunta delle elezioni
   
 
 

    Sede: via Cavour, 2 - 50129 Firenze
    Centralino Tel. 055.23871


    Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni
    (art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana)

    1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio costituisce la giunta delle elezioni nominando, in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
    2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all'elezione.
    3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre rispettivamente dall'inizio del procedimento e dalla data del subentro.
    4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a singole situazioni. 
    5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.

    Composizione

    Struttura di assistenza

    Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula
    dirigente: Patrizia Tattini, tel. 055.2387.552

    Attività di supporto alla Giunta per le elezioni ed alle sedute consiliari
    Barbara Cocchi (p.o.) tel. 055.2387.387; Gabriella Foraci tel. 055.2387.288