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Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni
(art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana)
1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del
Consiglio costituisce la giunta delle elezioni nominando, in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri
e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute
successivamente all'elezione.
3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al
comma 2 entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del
Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa
proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di
ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli
accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di
legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre
rispettivamente dall'inizio del procedimento e dalla data del
subentro.
4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio
nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui
al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può
chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora
si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a
singole situazioni.
5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.
Composizione
Struttura di assistenza
Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai
lavori d'Aula
dirigente: Patrizia Tattini, tel. 055.2387.552
Attività di supporto alla Giunta per le elezioni ed alle sedute
consiliari
Barbara Cocchi (p.o.) tel. 055.2387.387; Gabriella Foraci tel.
055.2387.288