DELIBERA APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
RECANTE DISPOSIZIONI SULLA COMUNICAZIONE POLITICA E MESSAGGI AUTOGESTITI IN PERIODO NON INTERESSATO DA CAMPAGNE ELETTORALI O REFERENDARIE
(Delibera approvata il 18 dicembre
2002, e modificate dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre
2003)
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art.
1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1,
comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione
tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
d) Tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune
politiche;
e) Considerata la delibera del 21 giugno 2000 inerente la
comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione
della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e
della delibera del 15 maggio 2002 di disciplina delle tribune
politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di
seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica
ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da
campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si
considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del
Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonche' le elezioni
regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per
cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale. Si considerano
consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle
quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi
regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.
3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi
interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli
compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del
provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la
consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno
nel quale e' previsto che si tengano votazioni. Se non e' prevista la
pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o
che indice il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, o nel bollettino o Gazzetta Ufficiale delle regioni
interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento
e' comunicato alla RAI.
4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le
provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna
come un ambito regionale distinto.
5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre
reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica.
6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle
trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto
dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.
Art. 2.
Soggetti politici
1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali e' assicurato l'accesso all'informazione ed
alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:
a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al
punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due
rappresentanti al Parlamento europeo;
c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai
punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e
che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze
linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n.
482;
d) le componenti politiche del gruppo misto della Camera dei
deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica. I due gruppi
sono considerati come un unico soggetto e l'individuazione della
componente politica che di volta in volta partecipa alla singola
trasmissione e' stabilita secondo i criteri di cui all'art. 8. Le
componenti politiche aventi diritto sono quelle composte da almeno
tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico
che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi
uninominali;
e) i comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi
dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi dell'art.
32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonche' i
promotori dei referendum promossi ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio
centrale abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi
dell'art. 12 della medesima legge n. 352/1970.
2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, e' assicurato
l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto
rappresentanti in consiglio regionale;
b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio
regionale;
c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in
almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in
tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un
quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.
3. Ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente
la persona o le persone, non candidati in competizioni politiche, che
lo rappresentano nelle trasmissioni.
Art. 3.
Tribune
1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione
politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia
in sede nazionale, sia in sede regionale, costituisce un obbligo
direttamente connesso e funzionale alle finalita' del servizio
pubblico radiotelevisivo.
2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente
dalla Commissione con le modalita' e secondo i criteri disciplinati
dal presente provvedimento, anche ai fini della proporzione con il
tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione demanda alla RAI alcuni
compiti relativi alla gestione diretta.
3. Le tribune politiche trasmesse a diffusione nazionale sono
articolate secondo le seguenti tipologie:
a) conferenze stampa;
b) dibattiti a due;
c) tavole rotonde.
4. Le trasmissioni a diffusione regionale sono disciplinate con
provvedimento dalla Commissione.
5. La concessionaria deve realizzare sulle reti oggetto della
programmazione, televideo e sito Internet le necessarie azioni
promozionali delle trasmissioni di cui al precedente comma 3 dandone
ampio risalto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 4,
5, 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, anche alla
programmazione radiofonica.
Art. 4.
Cicli di trasmissioni
1. Le tribune politiche televisive sono articolate in cicli di 36
trasmissioni aventi frequenza trisettimanale, suddivise in:
a) un numero di conferenze stampa pari a quello dei soggetti
politici aventi diritto a norma dell'art. 5, comma 1;
b) un numero di dibattiti a due pari al doppio di quello dei
partecipanti individuati ai sensi dell'art. 6;
c) un numero di tavole rotonde pari alle trasmissioni residue.
2. La RAI programma con periodicita' costante le trasmissioni di
cui agli articoli 5, 6 e 7 sulle principali reti radiofoniche e
televisive, in orari che assicurino buon ascolto, assicurando
puntualita' nella messa in onda, e le organizza con modalita' che ne
facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico,
privilegiando in particolare l'agilita' della conduzione.
3. Entro quindici giorni dall'inizio del ciclo di trasmissioni
l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della
Commissione approva e trasmette alla RAI lo schema delle
partecipazioni dei soggetti politici individuati secondo i criteri di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.
4. Entro una settimana dall'inizio del ciclo la RAI comunica la
collocazione in palinsesto delle trasmissioni al presidente della
Commissione, che puo' disporne la modifica su parere unanime
dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La RAI comunica tempestivamente al presidente della Commissione
l'eventuale, eccezionale, modifica della collocazione nel palinsesto.
5. Il calendario dei cicli di cui al comma 1 con le relative
informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi
a loro disposizione sono disponibili sul sito Internet nello spazio
riservato alla Commissione.
Art. 5.
Conferenze stampa
1. Le conferenze stampa consistono in trasmissioni della durata di
quaranta minuti, che si svolgono mediante domande su argomenti di
attualita' politica rivolte al leader o, in caso di suo impedimento,
ad un rappresentante da lui nominato di un soggetto politico di cui
all'art. 2 da quattro giornalisti, i quali intervengono in
rappresentanza di giornali o periodici registrati ai sensi degli
articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero di
telegiornali o giornali radio non appartenenti alla RAI registrati ai
sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Partecipano alle conferenze stampa, oltre i soggetti politici di cui
alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'art. 2, le singole
componenti del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo
misto del Senato della Repubblica, cosi' come individuate a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera d), e dell'art. 8, comma 1.
2. Le testate invitate a partecipare alle conferenze stampa sono
scelte dalla direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della
RAI fra quelle di orientamento politico-culturale non omogeneo a
quello del soggetto politico che partecipa alla singola tribuna in
modo da garantire nell'ambito del ciclo la piu' ampia partecipazione
possibile a tutte le tendenze politicoculturali al fine di garantire
l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo
nell'ambito del ciclo. La direzione delle tribune e dei servizi
parlamentari della RAI comunica al presidente della Commissione entro
una settimana dalla data della conferenza stampa quali testate abbia
invitato. Il presidente, su parere unanime dell'ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi, puo' disporre la
sostituzione di una o piu' testate.
Art. 6.
Dibattiti a due
1. I dibattiti a due consistono in trasmissioni della durata di
trenta minuti, nel corso delle quali due rappresentanti di diversi
soggetti politici si confrontano sui temi di attualita' politica.
2. I partecipanti sono individuati tenendo conto:
a) delle coalizioni o dei soggetti politici non facenti parte di
coalizioni che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni
politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota
uninominale della Camera dei deputati che hanno eletto parlamentari e
formato almeno un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al
Senato della Repubblica;
b) dei soggetti politici, diversi da quelli di cui alla lettera
precedente, che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni
politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota
uninominale della Camera dei deputati e che abbiano eletto almeno due
deputati italiani al Parlamento europeo. Le presenze nei dibattiti a
due sono suddivise fra tutti gli aventi diritto al fine di garantire
l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo
nell'ambito del ciclo.
3. In sede di redazione dello schema del ciclo di trasmissioni, i
soggetti politici legittimati a partecipare di volta in volta in
rappresentanza delle coalizioni sono individuati dall'ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione
tenendo conto della consistenza dei gruppi che fanno riferimento alla
coalizione. Entro ventiquattro ore dallo svolgimento della
trasmissione, il soggetto politico individuato dalla Commissione puo'
comunicare la propria rinuncia a favore di un altro soggetto politico
che fa riferimento alla stessa coalizione elettorale, che deve
comunicare contestualmente la sua accettazione.
Art. 7.
Tavole rotonde tematiche
1. Le tavole rotonde consistono in un dibattito su un tema di attualita' politica, della durata di quarantacinque minuti, tra i
rappresentanti di quattro soggetti politici individuati ai sensi
delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2. Ciascun
soggetto politico ha diritto ad un pari numero di partecipazione alle
tavole rotonde; qualora il numero di presenze disponibili nel ciclo
risulti superiore ad un multiplo intero del numero dei soggetti
politici aventi diritto, le partecipazioni eccedenti sono assegnate
fino ad esaurimento ai soggetti politici con la maggiore consistenza
nelle assemblee politiche di riferimento.
2. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi
della Commissione, in sede di redazione dello schema del ciclo,
compone il gruppo dei partecipanti ad ogni singola tavola rotonda in
modo da garantire l'equilibrio numerico tra la maggioranza e le
opposizioni ovvero, quando questo non sia possibile, da garantire
comunque la presenza di almeno un soggetto politico della maggioranza
ed uno dell'opposizione e di assicurare comunque, anche tenendo conto
delle coalizioni elettorali, un articolato contraddittorio.
3. La RAI propone per ogni singola tavola rotonda un tema scelto in
considerazione dell'attualita' politica e dei soggetti politici
partecipanti e lo comunica, entro sette giorni dalla messa in onda,
ai soggetti politici stessi e al presidente della Commissione, il
quale ha la facolta' di disporre la trattazione di un tema diverso,
con il consenso unanime dell'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi.
4. La RAI predispone per ciascuna tavola rotonda una prima parte
illustrativa del tema della trasmissione, consistente in un
approfondimento giornalistico che fornisca un'esposizione completa ed
esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti
interessati. La seconda parte della trasmissione si articola nella
forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.
Art. 8.
Partecipazione del gruppo misto
1. I presidenti del gruppo misto della Camera dei deputati e del
gruppo misto del Senato della Repubblica individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di
pariteticita', le forze politiche, diverse di quelle di cui all'art.
2 ai punti a), b) e c), che partecipano alle trasmissioni di cui agli
articoli 6 e 7 e che di volta in volta rappresenteranno i gruppi
misti.
2. L'individuazione dei componenti del gruppo misto che partecipano
alle trasmissioni del ciclo di cui agli articoli 6 e 7 e' effettuata
dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi
della Commissione in sede di redazione dello schema calcolando il
numero complessivo delle presenze spettanti al gruppo misto,
suddividendole in modo tendenzialmente paritario tra le componenti
facenti e non facenti parte della maggioranza e, nell'ambito di tale
ripartizione, assegnandole per sorteggio. Le componenti eventualmente
svantaggiate beneficeranno di partecipazioni compensative nel ciclo
successivo.
Art. 9.
Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI
1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non
informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici,
irradiati con ogni mezzo di trasmissione contenenti dibattiti, tavole
rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici,
confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale
assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni
politiche.
2. La RAI puo' autonomamente programmare trasmissioni di
comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che
garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'art. 2, con modalita'
analoghe a quelle delle tribune politiche quanto a imparzialita' ed
equita' dell'accesso ai soggetti politici e a parita' di condizioni
nell'esposizione di opinioni politiche.
3. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di
massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'art. 2 e'
effettuata dando parita' di trattamento e di tempi.
4. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non
abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in
trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due
mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo
quanto previsto dal comma 5. Ogni trasmissione del ciclo o della
serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime
opportunita' di ascolto delle altre; qualora cio' sia assolutamente
impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi
compensativi.
5. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni
la presenza, di cui al comma 4, di tutti i soggetti aventi diritto,
la RAI tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di
consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il
termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se
tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di
indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale
presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente
successivo tiene conto della necessita' che essa si realizzi entro il
termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di
consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua
indizione.
6. La RAI programma le trasmissioni di comunicazione politica su
tutte le reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon
ascolto, e le organizza con modalita' che ne facilitino la fruizione
da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare
l'agilita' della conduzione.
7. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione
politica siano organizzate con modalita' che ne consentano la
comprensione anche da parte dei non udenti.
Art. 10.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici
autogestiti, di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
e' obbligatoria nei programmi della RAI. I messaggi sono trasmessi su
richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.
2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono
predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni
di comunicazione politica di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti
soggetti:
a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti
politici di cui all'art. 2, comma 1;
b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti
politici di cui all'art. 2, comma 2, nonche' da quelli, riconducibili
ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo
in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in
tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un
quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.
4. Le richieste di cui al comma 3:
a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede
regionale della RAI;
b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera b),
dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione
regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso e' composto;
c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto,
che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria e non deve essere contigua alla collocazione delle tribune
politiche. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalita' di cui all'art. 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i
criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
Art. 11.
Informazione
1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel rispetto della liberta' di informazione, ogni direttore
responsabile di testata e' tenuto ad assicurare che i programmi di
informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa
rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo.
Art. 12.
Consultazione della Commissione
1. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari
per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in
particolare ogni questione controversa.
Art. 13.
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore generale
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per
le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
Art. 14.
Pubblicita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2003
Il presidente: Petruccioli