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Comitato Regionale per le Comunicazioni
Organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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- LEGGE REGIONALE 80/2000 -
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni"

ARTICOLO 1
(Modifiche all`art. 3)

1. Il comma 1 dell`art. 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni", e` sostituito dal seguente:
"1. Il CORECOm. e` costituito da sette componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati."

2. Il comma 2 dell`art. 3 della LR 10/2000 e` sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente e` nominato dal Presidente della Giunta regionale d`intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.".

ARTICOLO 2
(Modifiche all`art. 11)

1. Al comma 1, lettera B) Funzioni gestionali, della LR 10/2000 e` aggiunto il seguente punto:
"4. cura per l`Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale gli adempimenti di cui all`art. 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65, relativi alla pubblicita` delle attivita` di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva svolta in occasione delle elezioni regionali."

ARTICOLO 3
(Modifiche all`art. 15)

1. Il comma 1 dell`art. 15 della LR 10/2000 e` sostituito dal seguente:
"1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOm. presenta al Consiglio regionale e all`Autorita` il programma di attivita` per l`anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle
funzioni proprie e l`altra relativa alle funzioni delegate, con l`indicazione dei rispettivi fabbisogno finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l`Autorita` quella relativa alle funzioni delegate".

2. Il comma 2 dell`art. 15 della LR 10/2000 e` sostituito dal seguente:
"2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOm. presenta al Consiglio regionale e all`Autorita` una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con
particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell`editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell`attivita` svolta nell`anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione
delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l`Autorita` quella relativa alle funzioni delegate".

 


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