- LEGGE REGIONALE 80/2000 -
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni"
ARTICOLO 1
(Modifiche all`art. 3)
1. Il comma 1 dell`art. 3 della legge regionale
1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento
del Comitato Regionale per le Comunicazioni", e` sostituito dal seguente:
"1. Il CORECOm. e` costituito da sette componenti,
compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti
di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente
valutati."
2. Il comma 2 dell`art. 3 della LR 10/2000 e` sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente e` nominato dal Presidente
della Giunta regionale d`intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
Gli altri sei componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto
limitato a tre.".
ARTICOLO 2
(Modifiche all`art. 11)
1. Al comma 1, lettera B) Funzioni gestionali,
della LR 10/2000 e` aggiunto il seguente punto:
"4. cura per l`Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale gli adempimenti di cui all`art. 2, comma 1, della legge regionale
14 aprile 1995, n. 65, relativi alla pubblicita` delle attivita` di propaganda
elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva svolta in occasione delle
elezioni regionali."
ARTICOLO 3
(Modifiche all`art. 15)
1. Il comma 1 dell`art. 15 della LR 10/2000
e` sostituito dal seguente:
"1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOm.
presenta al Consiglio regionale e all`Autorita` il programma di attivita`
per l`anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle
funzioni proprie e l`altra relativa alle funzioni delegate, con l`indicazione
dei rispettivi fabbisogno finanziari. Il Consiglio regionale approva la
parte relativa alle funzioni proprie, l`Autorita` quella relativa alle
funzioni delegate".
2. Il comma 2 dell`art. 15 della LR 10/2000 e` sostituito dal seguente:
"2. Entro il 31 marzo di ogni anno il
CORECOm. presenta al Consiglio regionale e all`Autorita` una relazione
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con
particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell`editoria. Il
documento contiene anche il resoconto dell`attivita` svolta nell`anno
precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella
relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della
gestione
delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte
della relazione relativa alle funzioni proprie, l`Autorita` quella
relativa alle funzioni delegate".
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