- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 -
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 292, S.O. del 14/12/1993
1 Accesso ai mezzi di informazione
2 Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva
3 Altre forme di propaganda
4 Comunicazioni agli elettori
5 Divieto di propaganda istituzionale
6 Divieto di sondaggi
7 Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
8 Obblighi di comunicazione
9 Contributo per le spese elettorali
9-bis Contributo alle spese elettorali in occasione di
elezioni suppletive
10 Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
11 Tipologia delle spese elettorali
12 Pubblicità e controllo delle spese elettorali di
partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati
13 Collegio regionale di garanzia elettorale
14 Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei
candidati
15 Sanzioni
16 Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee
17 Agevolazioni postali
18 Agevolazioni fiscali
19 Interventi dei comuni
20 Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali
20-bis Regolamenti di attuazione
1.
Accesso ai mezzi di informazione.
1. Non oltre il quinto giorno successivo
all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria
del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni
di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio
pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed
ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti
politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina
inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi
di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la
parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti
i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. [Gli editori di quotidiani e periodici,
i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito
nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito
attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o
trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni
precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle
testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per
consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello
locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale,
l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità
fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità
e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito
nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito
attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità
di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale]
Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28..
3. [Il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2
debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità
nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché
le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi
di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto
riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi
pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe
per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale]. Comma abrogato
dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
4. [I comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per
le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo]. Comma abrogato dall'art.
13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
5. Dalla data di convocazione dei comizi
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative
riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica
registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge
6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti
e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali
e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza
di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale
presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. Comma così modificato
dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
5-bis. La disciplina del presente articolo
si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle
regioni interessate. Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio
1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
2. Propaganda
elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.
[1. Dalla medesima data di cui all'articolo
1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie
su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione
pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde,
conferenze, discorsi;
b) le pubblicazioni o le trasmissioni
destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di
candidati e dei candidati;
c) le pubblicazioni o le trasmissioni
di confronto tra più candidati.
2. Dalla chiusura della campagna elettorale
è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso
giornali e spot televisivi.
3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del
presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici
dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste,
gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale].
Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Altre forme
di propaganda.
1. Dalla medesima data di cui all'articolo
1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di
candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali
è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda
elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione,
incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare
il nome del committente responsabile.
3. I giornali, le stazioni radio e televisive,
i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere
servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale,
ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad
accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari
amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli
candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso
previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione
del candidato o del suo mandatario.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma
2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati,
prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni,
devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi
sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini
del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.
4. Comunicazioni
agli elettori.
1. Appena determinati i collegi elettorali
uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio
è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una
comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della
Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore
stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione
delle candidature.
5. Divieto
di propaganda istituzionale.
[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere,
ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni
antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa.
Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione
istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni
proprie delle amministrazioni pubbliche]. Articolo abrogato dall'art.
13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
6. Divieto
di sondaggi.
[1. Nei quindici giorni precedenti la data
delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.
2. La diffusione e la pubblicazione dei
risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono
essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è
responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio
e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente ed acquirenti;
c) numero delle persone interpellate
e universo di riferimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno
risposto a ciascuna domanda;
f) criteri seguiti per l'individuazione
del campione;
g) date in cui è stato realizzato il
sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni
e di elaborazione dei dati].
Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22
febbraio 2000, n. 28.
7. Limiti e
pubblicità delle spese elettorali dei candidati.
1. Le spese per la campagna elettorale
di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore
pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio
uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente
nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono
al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per
la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale
sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione
che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo più
alto consentito per una delle due candidature.
2. Le spese per la propaganda elettorale
direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di
appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai
fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato,
eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella
dichiarazione di cui al comma 6.
3. Dal giorno successivo all'indizione
delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere
fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente
per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per
iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo
13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura,
il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato
può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua
volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a
registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna
elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico
conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente
postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto
ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti
sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione
del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario
elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i
servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica
non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.
5. Al terzo comma dell'articolo 4 della
legge 18 novembre 1981, n. 659, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole:
"cinque milioni di lire" sono inserite le seguenti: ", somma da intendersi
rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso";
b) dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto
riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo
di autocertificazione dei candidati";
c) al secondo periodo, le parole: "La
disposizione non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano".
6. La dichiarazione di cui all'articolo
2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente
della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale
di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni
previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto
relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno
analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante
attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle
persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire,
e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti
da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti
bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto
dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità
in relazione all'ammontare delle entrate.
Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672
7. Alla trasmissione al Collegio regionale
di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti
anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data
dell'ultima proclamazione.
Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672
8. Gli importi di cui al presente articolo
sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla
base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.
8. Obblighi
di comunicazione.
[1. Entro trenta giorni dalla consultazione
elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni
e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva
devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale
di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo
2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi
a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti
che hanno provveduto ai relativi pagamenti]. Articolo abrogato dall'art.
13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
9. Contributo
per le spese elettorali.
1. Il contributo finanziario di cui alla
legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito,
in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna
per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione
degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali
per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con
più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle
liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo
è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente,
alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in
occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione
della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione
dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica
quale risulta dall'ultimo censimento generale.
2. Il fondo per il rimborso delle spese
elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base
regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita
tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo
in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla
ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno
un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5
per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano
altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun
gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno
il 15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese
elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione
ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare
in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato
la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano
ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano
conseguito almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito
nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per
l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato
proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle
minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti
e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto
nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato
risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.
Comma così modificato dall'art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, riportata
alla voce Partiti politici.
9-bis.
Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.
1. In occasione di elezioni suppletive,
il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive
modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati
ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio
collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo
è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti
conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I
candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano,
all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano
per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa
per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica;
in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente
a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del
presente comma.
2. A tal fine è istituito, in occasione
di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire
800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla
consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici
dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
Aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309
10. Limiti
alle spese elettorali dei partiti o movimenti.
1. Le spese per la campagna elettorale
di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa
all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono
superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire
800 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti
nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati
e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente
con liste o con candidati.
Articolo così modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157.
11. Tipologia
delle spese elettorali.
1. Per spese relative alla campagna elettorale
si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto
di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei
materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione
di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private,
nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni
di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere
sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta
dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni
altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste
elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni
prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
2. Le spese relative ai locali per le sedi
elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché
gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale
fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili
e documentate.
3. Le disposizioni di cui all'articolo
95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere
conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge
o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni
non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile
di uso corrente.
12. Pubblicità
e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi
di candidati.
1. I rappresentanti di partiti, movimenti,
liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati
o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle
rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per
il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle
spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
2. Per l'effettuazione dei controlli sui
consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica,
è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da
tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati
da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. I controlli devono essere limitati alla
verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi
diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle
spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione
dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma
2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque
non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente
ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la
durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero
svolgere altri incarichi o funzioni.
4. Copia del consuntivo va altresì
depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che
ne cura la pubblicità.
13. Collegio
regionale di garanzia elettorale.
1. Presso la corte di appello o, in mancanza,
presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio
regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente
della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei
membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile
una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati
ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno
dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari
di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai
componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti,
di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al
periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti
effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei,
i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle
rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette
nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e
esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto
tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni
il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria
della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti
uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere.
Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei
servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti
alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte,
alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito
con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
14. Pubblicità
e controllo delle spese elettorali dei candidati.
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale
di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo
7 e ne verifica la regolarità.
2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati
dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.
Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può
presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e
dei rendiconti presentati.
3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano
approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato
entro centottanta giorni dalla ricezione.
4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni
e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e
da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine
di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che
ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e
documenti.
5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale
di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso
ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale
composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato
scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei
membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo
i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale
decide sui ricorsi entro novanta giorni].
Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672
15. Sanzioni.
1. In caso di violazione delle norme di
cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione
e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni
a lire duecento milioni.
Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente
comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo
giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata
del doppio nel minimo e nel massimo.
Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente
comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data
di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è
aumentata del triplo nel minimo e nel massimo.
La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire
duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti
a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata
accertata la corresponsabilità.
Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante
diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a
ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni,
le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione
del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità.
In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione
dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo
da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della
concessione o dell'autorizzazione.
La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme
di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la
rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale
e del committente responsabile.
4. In caso di violazione delle norme di
cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali,
il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione
delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni,
si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma,
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative
elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le
sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale
delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il
Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire
duecento milioni.
Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996
6. In caso di violazione dei limiti di
spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio
regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore
al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che
disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia
elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del
candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei
casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera
di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine
previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte
di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa
diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni,
applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata
presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato
proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza
dalla carica.
Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672
9. Il superamento dei limiti massimi di
spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari
o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta,
oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo,
la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza,
il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento
definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della
Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza
ai sensi del proprio regolamento.
Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni
delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione
nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei
casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia
elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti
massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i
contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi
delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle
liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo
per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere
sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del
consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi
delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle
liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del
contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti
di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei
consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento
il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei
limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei
conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo
eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti
di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia
diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della
Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono
ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante
al partito o movimento politico di una somma di pari entità.
17. In caso di violazione di una delle
disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956,
n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
18. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge
25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
"5. In caso di inosservanza delle norme
di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si
applicano le norme vigenti in materia per le elezioni ala Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti
norme di cui al presente articolo è punito con la multa da L. 1.000.000
a L. 50.000.000".
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni
generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo
16 della medesima legge n. 689 del 1981.
16. Norme finanziarie
- Contributo per le elezioni europee.
1. Il contributo per le spese elettorali
di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo di 91 miliardi di lire.
2. In relazione alle spese connesse all'attuazione
dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato "capitolo per spese
obbligatorie". Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori
oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi,
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è
aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria
per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
3. A titolo di concorso nelle spese per
l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito
un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto
almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli
aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime
elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione
della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo
di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta
dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti
e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti
da ciascuno di essi sul piano nazionale.
4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione
del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo
speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma
2.
5. Per i contributi relativi alle spese
per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12.
17. Agevolazioni
postali.
1. Ciascun candidato in un collegio uninominale
e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per
il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno
diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per
plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale
per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti
nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori
iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa
può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data
di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione
postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali
a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.
18. Agevolazioni
fiscali.
1. Per il materiale tipografico, attinente
alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle
liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per
cento.
2. Nel numero 18) della tabella A, parte
II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "materiale tipografico, attinente
le campagne elettorali;".
19. Interventi
dei comuni.
1. A decorrere dal giorno di indizione
dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base
a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti
e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale
tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.1-bis.
Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi
di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.
Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo
integrato della relativa legge di conversione.
20. Elezioni
europee, regionali, provinciali e comunali.
1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani
al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto
ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo
15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali
e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano
le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni
previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18
e 19 della presente legge.
3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993,
n. 8, è abrogato.
20-bis. Regolamenti
di attuazione.
1. Il Consiglio di Presidenza del Senato
della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano
appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza,
della presente legge.
Aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448
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