- Legge 23 dicembre 1999, n.488 -
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), art. 27, comma
9 (determinazione canoni di concessione per le imprese radiotelevisive)
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302
in data 27 dicembre 1999
9. I titolari di concessioni radiotelevisive,
pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a. di un canone annuo pari all'1
per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale;
b. di un canone annuo pari all'1 per cento
del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente
radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente
televisiva locale e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente
radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati
entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito
nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva,
tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio
pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i
soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione,
pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono
tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato
conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni
e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando
gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6), lettera c), numero 7),
della legge 31 luglio 1997, n.249. Decorso un triennio dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma
6, lettera c), numero 5), della citata legge n.249 del 1997. Quaranta
miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure
di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n.448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n.448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33
miliardi per l'anno 2001" sono soppresse.
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