- Legge 6 novembre 2003, n. 313 -
"Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 268 del 18 novembre 2003
Art. 1.
1. Prima dell’articolo 1 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:
«Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE
CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA».
2. Dopo l’articolo 11 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:
«Capo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE EMITTENTI LOCALI».
Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione)
– 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti
radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non
si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari
di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione
per trasmettere in ambito nazionale.
Art. 11-ter. - (Definizioni) – 1.
Ai fini del presente Capo si intende:
a) per “emittente radiofonica e televisiva locale“, ogni soggetto
destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo
di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito locale;
b) per “programma di informazione“,
il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma
di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
c) per “programma di comunicazione politica“, ogni programma
in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni
politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque
consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito
nel corso di più trasmissioni.
Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo).
– 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire
il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività,
l’imparzialità e l’equità nella trasmissione
sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di
informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parità
di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il
cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive
locali o dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste
presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione
sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale
della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza
che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice
di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque
uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della
Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale
dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve
comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi
elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva
parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche
e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni
economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo
criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano
conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo
tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l’Ordine nazionale
dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione
dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è
immediatamente trasmesso all’Autorità, che delibera entro
il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri
espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma
2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato
con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall’Autorità.
Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano
provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro
delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione.
Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di
tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
delle comunicazioni.
Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri
dell’Autorità) – 1. L’Autorità vigila
sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto
disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all’articolo
11-quater, nonchè delle disposizioni regolamentari e attuative
emanate dall’Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d’ufficio
o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio
nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità, di comportamenti
in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di
cui all’articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e
attuative di cui al comma 1, l’Autorità adotta nei confronti
dell’emittente ogni provvedimento, anche in via d’urgenza,
idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare,
se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo.
Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo,
l’Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni
dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L’Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti
adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso
di inottemperanza, irroga nei confronti dell’emittente la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell’Autorità di cui al presente articolo
possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è
attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma.
Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari
e attuative dell’Autorità) – 1. L’Autorità
adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni
del presente Capo.
Art. 11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per
le emittenti locali) – 1. A decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle
comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater, cessano
di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni
di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4,
commi 3 e 5, e 8».
3. Prima dell’articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è
inserita la seguente rubrica:
«Capo III DISPOSIZIONI FINALI»
Art. 2.
1. Con effetto dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della
presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 3 sono
soppresse le parole: «o a pagamento»;
b) il comma 5 dell’articolo 3 è
abrogato;
c) al comma 6 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: «la
denominazione “messaggio autogestito gratuito“ o “messaggio
autogestito a pagamento“ e»;
d) al comma 7 dell’articolo 3 è soppresso il secondo periodo;
e) i commi 6 e 7 dell’articolo 4 sono abrogati;
f) al comma 8 dell’articolo 4 sono soppresse le parole: «e
locali»;
g) all’alinea del comma 4 dell’articolo 10, le parole: «da
3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: « 3 e 4»;
h) alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 10 sono soppresse le
parole: «o a pagamento».
Art. 3.
1. A decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della
presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive
locali le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’articolo 5 della
medesima legge n. 28 del 2000.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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