- Decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n° 255 -
Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n° 223
sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Canone per il diritto di superficie
Art. 3 - Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto
di superficie.
Art. 4 - Pubblicità dello Stato e degli enti pubblici
CAPO II - RETTIFICA
Art. 5 - Richiesta di rettifica
Art. 6 - Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica
Art. 7 - Modalità della rettifica
Art. 8 - Rettifica di notizie basate su prove documentali
Art. 9 - Rettifica disposta dal Garante
CAPO III - REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE
RADIOTELEVISIVE
Art. 10 - Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
Art. 11 - Organizzazione del registro
Art. 12 - Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive
Art. 13 - Iscrizione nel registro delle imprese di produzione
o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità
Art. 14 - Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive.
Art. 15 - Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione
o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità
Art. 16 - Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della
legge
Art. 17 - Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti
ai fini dell'iscrizione
Art. 18 - Certificazioni
TITOLO II
CAPO I - CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA
Art. 19 - Radiofrequenze utilizzabili
Art. 20 - Progetto dell'impianto o della rete
Art. 21 - Omologazione e collaudo degli impianti
Art. 22 - Controlli e verifiche
Art. 23 - Concessione per la radiodiffusione in ambito
locale a carattere commerciale
Art. 24 - Valutazione e comparazione delle domande di concessione
in un ambito locale a carattere commerciale
Art. 25 - Concessione per la radiodiffusione commerciale
in ambito nazionale
Art. 26 - Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario
Art. 27 - Emittenti che trasmettono in codice
Art. 28 - Cauzione
Art. 29 - Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo
programma su tutto il territorio servito
Art. 30 - Programmi originali autoprodotti
Art. 31 - Possesso dei requisiti
Art. 32 - Rinnovo della concessione
Art. 33 - Comunicazioni
Art. 34 - Pagamento delle tasse
Art. 35 - Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
CAPO II - TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
Art. 36 - Autorizzazione per la trasmissione di programmi
in contemporanea
Art. 37 - Consorzi per la trasmissione di programmi in
contemporanea
Art. 38 - Domanda di autorizzazione per la trasmissione
di programmi in contemporanea
Art. 39 - Modalità di trasmissione dei programmi in contemporanea
Art. 40 - Disposizioni transitorie
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni Generali
Art. 1
Definizione
1. Nel presente regolamento la legge
6 agosto 1990, n.223, è indicata con la denominazione "la legge".
Art.
2
Canone per il diritto di superficie
1. Il canone di concessione del diritto
di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, viene
determinato dai comuni sulla base della durata della concessione
per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione
dell'area; ove quest'ultima sia già di proprietà comunale, il relativo
valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'articolo
4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennità di
esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato
anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto
di superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto
costo o valore.
2. Nel caso in cui il piano di assegnazione
delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti
di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo
diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18
della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
3. A decorrere dalla scadenza del
termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della
legge il canone è aggiornato in relazione alla variazione del tasso
di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
Art.
3
Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie.
1. Nel caso di revoca del diritto
di superficie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, il soggetto
subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro,
se intende acquistare l'impianto o se preferisce la rimozione dello
stesso.
2. Entro quindici giorni dalla dichiarazione,
ove il soggetto subentrante abbia esercitato la facoltà di acquistare
l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore del precedente
concessionario, della somma concordata.
3. Decorso il termine, di cui al
comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi trenta
giorni la somma è determinata in via provvisoria dal direttore del
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente
o da un funzionario dallo stesso delegato su richiesta di uno o
di entrambi gli interessati.
4. La somma spettante al precedente
concessionario viene determinata tendendo conto del valore dell'impianto
riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo allo stato
di conservazione, di funzionamento e di obsolescenza tecnica nonché
dell'ammortamento già verificatosi. Detti elementi sono desunti,
in particolare, dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio
presentato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi
dell'articolo 14 della legge.
5. In caso di mancata accettazione
della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante provvede
mediante atto di offerta reale di cui all'articolo 1209, comma 1,
del codice civile ed è immesso immediatamente in possesso degli
impianti previa compilazione di un verbale di consegna redatto alla
presenza di un dipendente del Circolo delle costruzioni telegrafiche
e telefoniche competente designato dal direttore del circolo medesimo.
6. è fatto salvo il diritto delle
parti di adire immediatamente l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. Nel caso in cui il soggetto subentrante
chieda la rimozione dell'impianto precedente concessionario deve
provvedersi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione; se
non provvede, la rimozione è effettuata, con l'intervento del direttore
del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente
o di un funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo
che cura il deposito del materiale, per conto ed spese del proprietario
e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, in un locale di pubblico
deposito. Il depositante deve dare immediata notizia del deposito
eseguito al precedente concessionario. La somma spettante al precedente
concessionario viene determinata sommando alle spese sostenute per
la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento verificatosi.
Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni cui
ai commi 3 e 6.
Art.
4
Pubblicità dello Stato e degli enti pubblici
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione
del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'articolo
9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicità su emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle
somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare
sui mezzi di comunicazione di massa, determinano:
a) la percentuale, non inferiore al 25
per cento, che intendono riservare;
b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della
pubblicità;
c) i bacini di utenza nel cui ambito verrà diffusa la pubblicità.
Copia delle determinazioni deve essere
inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle
determinate stesse.
2. La ripartizione delle somme di
cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti
specificatamente interessate al messaggio pubblicitario nonché dei
corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate degli indici
di ascolto di ognuna; tale ripartizione è effettuata con provvedimento
motivato.
3. Le amministrazioni e gli enti
indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il
31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della
pubblicità, nonché i dati relativi alla pubblicità effettuata ai
sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti
alle quali è stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari
e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti
all'anno precedente.
4. Entro il medesimo termine del
31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente
articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie,
devono darne comunicazione al Garante.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino
pubblicità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ultima parte, della
legge.
CAPO II
RETTIFICA
Art. 5
Richiesta di rettifica
1. La richiesta di rettifica, da
presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere
generalità complete o la sede legale del richiedente; la domanda
deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.
2. La legge di rettifica deve essere
corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le
notizie di cui si chiede la rettifica.
Art. 6
Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica
1. I concessionari, i soggetti autorizzati
ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103,
nonché le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni,
sono tenuti a trasmettere gratuitamente le rettifiche o precisazioni
richieste dai soggetti di cui siano state trasmesse immagini od
ai quali siano stati attribuiti atti od opinioni o affermazioni
contrari a verità e da essi ritenuti lesivi dei loro interessi morali
o materiali.
Art. 7
Modalità della rettifica
1. La rettifica deve concernere i
fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti.
Essa deve essere commisurata alla gravità del fatto attribuito,
al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione
e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti
a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica.
2. Qualora il concessionario o l'autorizzato
ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103,
ovvero le persone degli stessi delegate al controllo delle trasmissioni
ritengano che le modalità della richiesta rettifica non siano conformi
a quelle previste ai sensi del comma 1, ne danno comunicazione telegrafica
all'interessato nel termine di 24 ore dalla ricezione della richiesta,
indicando le modalità ritenute adeguate.
3. Ove il richiedente nelle successive
24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti indicati
nel comma 2, quest'ultimi sottopongono la questione al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10, comma 4, della legge.
Art. 8
Rettifica di notizie basate su prove documentali
1. Qualora il concessionario, il
soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge
14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate
al controllo delle trasmissioni a fronte di una richiesta di rettifica
dispongano di prove documentali, di cui al capo II, titolo II, libro
VI del codice civile, che concernono la notizia su cui verte la
richiesta di rettifica, ne danno comunicazione, indicandone la natura
ed i contenuti, all'interessato entro ventiquattro ore dalla ricezione
della medesima richiesta di rettifica. Ove non intervenga rinuncia
all'esercizio del diritto nelle successive 24 ore la rettifica,
salvo quanto previsto dall'articolo 9, deve essere trasmessa senza
indugio.
2. Alla rettifica puo' seguire la
postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa
per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia
originaria, nonché degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale
mossi dal richiedente entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio
del diritto di rinuncia alla rettifica.
Art. 9
Rettifica disposta dal Garante
1. Ove i concessionari o i soggetti
autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 4 aprile
1975, n.103 ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo
delle trasmissioni non ritengano fondata la domanda di rettifica,
entro il giorno successivo alla ricezione della domanda stessa ovvero
entro il giorno successivo alla scadenza del termine di rinuncia
di cui all'articolo 8, comma 1, sottopongono la questione al Garante
per la radiodiffusione e l'editoria, corredata della registrazione
della trasmissione o della parte di trasmissione cui si riferisce,
nonché di quanto altro eventualmente presentato dal richiedente
a sostegno del proprio assunto, nonché dei documenti oggetto della
comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Il Garante decide nei termini
ed ai sensi dell'articolo 10 della legge.
CAPO III
REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Art. 10
Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
1. Il Garante per la radiodiffusione
e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale delle imprese
radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
presente capo.
2. Presso il registro devono essere
depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti
dagli articoli 12, 13, 14, 15 comma 6, e 17, comma 5, della legge
nonché dal presente regolamento.
Art. 11
Organizzazione del registro
1. Il registro nazionale delle imprese
radiotelevisive consta di:
a) un registro cronologico nel quale
devono essere annotati progressivamente mittente, oggetto, data di spedizione
di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto, nonché i relativi
provvedimenti adottati dall'ufficio;
b) un registro repertorio nel quale: 1) sono iscritti i concessionari
e gli altri soggetti di cui all'articolo 12 commi 2 e 5 della
legge; 2) è indicato l'assetto proprietario, costantemente aggiornato,
di ogni singolo soggetto; 3) sono annotati gli estremi degli atti,
delle comunicazioni e dei documenti relativi gli adempimenti di
cui agli articoli 12, 13, 14, 15 comma 6, e 17, comma 5, della
legge.
2. Tutti gli atti, le comunicazioni
e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola con le
disposizioni sul bollo e devono recare la firma, debitamente autenticata,
del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata.
Essi sono conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva,
intestati ai concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.
3. Per la scrittura e la tenuta del
registro l'ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti meccanici,
informatici e telematici.
Art. 12
Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive
1. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente
al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione
previsti dalla legge, nonché dei relativi rinnovi, e variazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria
pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro
secondo le modalità di cui ai commi successivi.
3. Il titolare di concessione privata
o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 43 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, deve presentare al Garante, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione
o della autorizzazione, domanda di iscrizione nel registro contenente
le generalità complete o la ragione sociale o la denominazione sociale,
il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica
che ha la titolarità della concessione o dell'autorizzazione nonché
il nome ed il domicilio del responsabile dei programmi. Il legale
rappresentante delle società di cui all'articolo 12 della legge
deve richiedere, altresi', l'iscrizione dei soci indicati al comma
5 del medesimo articolo 12.
4. La domanda di iscrizione, redatta
secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in
regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma
del richiedente debitamente autenticata. Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) nel caso in cui il concessionario
o il soggetto autorizzato sia persona giuridica, copia dell'atto costitutivo,
dello statuto e della deliberazione concernente la nomina degli organi
esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del
potere di rappresentanza;
b) nel caso in cui l'impresa concessionaria o autorizzata sia costituita
in forma societaria, oltre alla documentazione prevista alla precedente
lettera a), l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante
dei soci della società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione
del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute,
nonché degli altri eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo
e delle ragioni;
c) nel caso in cui la società concessionaria o autorizzata sia
costituita in forma di società per azioni o in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, oltre all'elenco di cui alla
precedente lettera b):
1) l'elenco, redatto secondo il modello
approvato dal Garante, dei soci delle società alle quali sono intestate
azioni o quote della società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione
del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute,
nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo
e delle ragioni, nonché copia dei documenti contenenti eventuali patti
parasociali;
2) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei
soci delle società collegate o delle società che comunque controllano
direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 37 della legge,
la società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero
delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, nonché degli
eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva
il bilancio della società con la specificazione del titolo e delle
ragioni, nonché copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali;
3) l'elenco redatto secondo il modello approvato dal Garante,
delle azioni o quote di società controllanti e delle azioni
o quote proprie possedute, anche tramite società fiduciarie
o interposte persone, dalla società concessionaria o autorizzata;
d) copia delle intese e dei contratti di
consorzio stipulati ai sensi dell'articolo 21 della legge, con emittenti
operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei
medesimi programmi;
e) ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successivamente modificazioni, i certificati di residenza
e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi, del titolare,
se trattasi di impresa individuale, dell'amministratore e del legale
rappresentante se trattasi di società di capitali o di società cooperative,
di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di
coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello
Stato per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile.
Per tutte le società andrà altresi' prodotto il certificato di iscrizione
alla camera di commercio.
5. In alternativa alla documentazione
di cui alla lettera e) del comma 4, puo' essere presentata la certificazione
rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato ai sensi
dell'articolo 10-sexies, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n.
575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni.
6. L'ufficio del Garante da notizia
ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in ordine all'iscrizione
nel registro delle emittenti radiotelevisive.
7. Ai fini degli adempimenti di cui
al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti delle
società intestatarie di azioni o quote della società concessionaria
o autorizzata ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente
la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa
società concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione
nell'elenco dei soci.
Art. 13
Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione
di programmi o concessionarie di pubblicità
1. Le imprese di produzione o di
distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere
mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare
al Garante, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento ovvero entro sessanta giorni dall'inizio
dell'attività imprenditoriale, domanda di iscrizione nel registro
contenente le generalità complete e il domicilio del titolare, se
trattasi di impresa individuale, ovvero la ragione sociale o la
denominazione sociale e la sede, se trattasi di società. La domanda,
redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere
in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma
del richiedente debitamente autenticata.
2. Alla domanda deve essere allegata
la documentazione prevista dall'articolo 12, comma 4, lettera a),
b) c) ed e), e comma 5, nonché una dichiarazione contenente l'elenco
delle emittenti servite e degli eventuali relativi contratti stipulati
ed ancora in corso, con l'indicazione sommaria dei relativi elementi
finanziari.
3. Si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 12.
Art. 14
Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive.
1. Nel caso di inosservanza dei termini
previsti dall'articolo 12 il Garante provvede ad inviare al soggetto
inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla
competente autorità giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall'articolo
30, comma 6, della legge.
2. Trascorsi trenta giorni dalla
ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto all'invio
degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro,
il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri
di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone
la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente procede nel caso
di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni
richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art. 15
Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione
di programmi o concessionarie di pubblicità
1. Nel caso di inosservanza dei termini
previsti dall'articolo 13 il Garante provvede ad inviare all'impresa
inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'irrogazione
della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della
legge.
2. Trascorsi trenta giorni dalla
ricezione della diffida senza che l'impresa abbia provveduto all'invio
degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro,
il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri
di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone
la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente procede nel caso
di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni
richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art. 16
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro
di cui all'articolo 11 deve essere data comunicazione scritta al
Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all'articolo 13 della
legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.
2. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 13 della legge il Garante provvede
con le modalità indicate nel precedente articolo 14 ad inviare ai
soggetti inadempienti formale diffida, trasmettendone al contempo
copia alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 30, comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti
di cui all'articolo 12 del presente regolamento, ovvero al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, per l'irrogazione della sanzione
pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge, qualora
trattisi delle imprese di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
3. Trascorsi trenta giorni dalla
notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano provveduto
all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli
atti e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento
sul registro, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma
10, lettera c, della legge.
Art. 17
Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
1. I soggetti iscritti nel registro
nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:
a) entro trenta giorni dal loro verificarsi,
le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione
degli organi sociali, nonché qualsiasi variazione concernente le intese
ed i consorzi di cui all'articolo 21 della legge;
b) entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio
della società previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b); qualora
non siano intervenute variazioni, entro lo stesso termine, ne è data
notizia al Garante;
c) gli elenchi dei soci - previsti dall'articolo 12, comma 4,
lettera c) e riferiti alla data dell'assemblea che approva il
bilancio delle società che comunque, direttamente o indirettamente,
controllano la società iscritta.
A tal fine il legale rappresentante
della società iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive,
entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio
della società, deve richiedere l'elenco dei soci alle società intestatarie
di azioni o quote della società o alle società che direttamente
o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro
trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati
al Garante nei successivi trenta giorni;
2. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell'articolo
16, commi 2 e 3.
Art. 18
Certificazioni
1. Chiunque vi abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' ottenere,
a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti
iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonché la sussistenza
di tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente
regolamento.
TITOLO II
CAPO I
CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Art. 19
Radiofrequenze utilizzabili
1. La trasmissione di programmi per
radiodiffusione sonora e televisiva deve essere effettuata nelle
bande di frequenze previste per detti servizi dal vigente Regolamento
delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni,
nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia, della
normativa nazionale, del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
e del piano di assegnazione delle radiofrequenze.
2. Qualora, pur nel rispetto delle
prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di
radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche
esistenti, il concessionario, su prescrizione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni emessa ai sensi degli articoli 3,
18 e 32 della legge, è tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare
tali disturbi.
Art. 20
Progetto dell'impianto o della rete
1. Il progetto puo' comprendere una
o piu' stazioni di radiodiffusione. La costituzione di una rete
deve risultare da una descrizione grafica nella quale siano indicate
tutte le stazioni di radiodiffusione e gli eventuali impianti di
collegamento, compresi i collegamenti fra sede di produzione e i
trasmettitori di radiodiffusione
2. Per ciascuna stazione, i progetti
radioelettrico e tecnologico dell'impianto o della rete debbono
contenere i dati di cui ai seguenti commi.
3. Il progetto radioelettrico deve
contenere i seguenti dati:
a) denominazione dell'impianto;
b) caratteristiche della località di installazione:
- denominazione della località;
- tipologia della ubicazione dell'impianto (località pianeggiante,
centro urbano, località elevata rispetto alla zona circostante, fianco
di una montagna);
- quota sul livello del mare (in metri);
- coordinate geografiche (latitudine e longitudine espresse
in gradi, primi e secondi);
c) caratteristiche strutturali
dell'impianto:
- descrizione delle apparecchiature
radioelettriche, con gli estremi di omologazione;
- descrizione dell'antenna trasmittente;
- descrizione della linea di trasmissione a R.F., collegante
l'apparecchiatura radioelettrica all'antenna e di eventuali
adattatori e multiplexer;
d) caratteristiche di trasmissione
della diffusione televisiva.
- canale e polarizzazione proposte
per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna dal suolo;
- direzione di massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale del trasmettitore ( in kW);
- potenza equivalente irradiata (e.r.p.) nella direzione di massima
irradiazione (in kW);
- e.r.p. nel piano orizzontale ogni 10> (in dBK);
- angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali
diagramma di irradiazione (in gradi);
- ampiezza a metà potenza del lobo principale o dei lobi principali
del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);
- tipo di offset, se previsto (normale o di precisione);
- sistema di codificazione, se previsto;
e) caratteristiche di trasmissione
della diffusione sonora in MF;
- sistema di diffusione monofonico
o stereofonico, eventuali prestazioni ausiliarie intese a facilitare
la fruizione dei programmi trasmessi;
- frequenza in MHz e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna dal suolo;
- direzione di massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale del trasmettitore (in kW);
- potenza equivalente irradiata (e.r.p.) totale nella direzione di
massima irradiazione (in dBW);
- e r.p. nella direzione di massima irradiazione delle componenti
a polarizzazione orizzontale e verticale (in dBW);
- e.r.p. delle componenti a polarizzazione orizzontale e verticale
( in dBW) ogni 10> nel piano orizzontale;
- angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali
del diagramma di irradiazione (in gradi);
- ampiezza a metà potenza del lobo principale o dei lobi principali
del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);
f) area di servizio con l'elenco
delle località che si intendono servire (numero di abitanti e
comune di appartenenza).
4. Il progetto tecnologico deve contenere:
a) descrizione di massima del locale
o contenitore ove saranno allocate le apparecchiature radioelettriche,
dell'impianto elettrico di alimentazione e della struttura portante
d'antenna;
b) dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato
elettrotecnico e alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene
del lavoro.
5. I due progetti debbono essere
corredati da disegni tecnici relativi allo schema strutturale dell'impianto
nonché dalla carta topografica con indicate le località di installazione
e le località da servire (carte I.G.M. in scala 1/100.000).
Art. 21
Omologazione e collaudo degli impianti
1. Gli impianti oggetto della concessione
di cui al presente regolamento devono essere costituiti esclusivamente
da apparecchiature di tipo omologato ai sensi dell'articolo 319
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n.156.
2. Per gli impianti già in servizio
di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, è sufficiente una
dichiarazione con firma autenticata dell'esercente l'impianto da
cui risulti:
a) la rispondenza alle prescrizioni del
Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) l'idoneità all'impiego;
c) l'assenza di disturbi ai servizi di radiocomunicazioni.
3. L'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni puo' procedere, a spese del concessionario,
al collaudo o alla verifica degli impianti.
Art. 22
Controlli e verifiche
1. Allo scopo di accertare l'osservanza
degli obblighi del concessionario l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni ha facoltà di effettuare controlli e verifiche
anche presso le sedi del concessionario che è, pertanto, obbligato
a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati dell'Amministrazione
stessa.
Art. 23
Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere
commerciale
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando
contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono
essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate
di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale.
2. La domanda per ottenere la concessione
per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere locale, in
regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni
dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. La domanda deve specificare:
a) il tipo di concessione, radiofonica
o televisiva, che si intende ottenere;
b) nel caso di concessione televisiva, l'eventuale uso di un sistema
di codificazione;
c) il bacino d'utenza o la parte limitata di detto bacino che si intende
servire;
d) le caratteristiche dell'impianto risultanti dal progetto radioelettrico
e tecnologico da allegare alla domanda insieme alla dichiarazione di
rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano
e alle vigenti norme antinfortunistiche;
e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;
f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato,
esteso all'arco temporale di durata della concessione;
g) la quota percentuale degli spettacoli e servizi informativi che l'emittente
prevede di produrre in proprio;
h) lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione
(informazione, sport, cultura, svago, ecc.);
i) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata
altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;
l) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 13, 15, 17, 19 e 37 della legge;
m) l'impegno del richiedente a destinare almeno il 20 per cento della
programmazione settimanale all'informazione locale ed a programmi comunque
legati alle realtà locali, non di carattere commerciale;
n) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazioni ai sensi
dell'articolo 5 della legge;
o) l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge al rilascio delle
concessioni;
p) le eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore dell'editoria
e dello spettacolo;
q) le modalità attraverso le quali si intende adempire all'obbligo
di cui all'articolo 11, comma 1, della legge.
4. I richiedenti che abbiano già
effettuato trasmissioni radiotelevisive devono altresi' specificare,
con apposita documentazione:
a) gli elementi dimostrativi della presenza
sul mercato;
b) il numero medio delle ore di trasmissione effettuate giornalmente;
c) la tipologia dei programmi trasmessi;
d) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
e) il numero di lavoratori occupati suddivisi per mansioni e qualifiche;
f) gli indici di ascolto rilevati;
g) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo;
h) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità fra
i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del
lavoro, assegnazione di posti, di responsabilità, eventualmente effettuate;
i) la dichiarazione di non poter essere incorsi nella sanzione della
revoca della concessione;
l) l'indicazione delle sanzioni amministrative eventualmente subite.
5. Le domande devono essere corredate
di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per
il rilascio della concessione nonché dell'ultimo bilancio presentato
ai sensi dell'articolo 14 della legge. La firma in calce deve essere
autenticata secondo le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968,
n.15.
Art. 24
Valutazione e comparazione delle domande di concessione in un ambito
locale a carattere commerciale
1. La valutazione e la comparazione
delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione,
nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere
di Stato o equiparata, e composta da due funzionari dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore
a quella di primo dirigente e da un segretario appartenente alla
nona qualifica funzionale. Nel caso in cui le domande siano superiori
al numero delle assegnazioni disponibili, la commissione procede
ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi
di cui all'articolo 23, comma 3, lettere b), d), f), g), h) p) e
q), e comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).
2. La commissione assegna un punteggio
a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base dei criteri che
sono stabiliti nel bando.
3. Al termine dell'esame comparativo
la commissione compila la graduatoria; in caso di parità di punteggio
la precedenza è determinata dal punteggio riportato nell'ordine
alle voci d), g), h), f), p) e q) dell'articolo 23, comma 3, e alle
voci a), d) e), f), ed h) dell'articolo 23, comma 4, e, in caso
di ulteriore parità, dall'ordine di presentazione delle domande.
4. Le concessioni sono rilasciate
entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione
della domanda con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
secondo l'ordine della graduatoria, dallo stesso approvata.
5. Nel caso in cui un soggetto sia
stato utilmente collocato nella graduatoria in un numero di bacini
d'utenza superiore a quello previsto dall'articolo 19 della legge,
l'Amministrazione provvede d'ufficio ad effettuare l'assegnazione
secondo l'ordine di preferenza indicato dal richiedente ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, lettera i).
Art. 25
Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale
1. La domanda per ottenere la concessione
per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito
nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,
redatta secondo le forme e le modalità prescritte dall'articolo
23, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e deve indicare:
a) i bacini di utenza che si intendono
servire;
b) l'impegno, per la radiodiffusione televisiva, a trasmettere film
cinematografici nelle percentuali minime previste dall'articolo 26,
commi 1 e 3, della legge;
c) l'impegno a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali
radio;
d) gli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), d),
e), f), g), h), l), n) ed o) e comma 4.
2. Ai fini del rilascio della concessione
si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.
Art. 26
Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
1. La domanda per ottenere la concessione
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito
locale o nazionale deve essere presentata al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni secondo le forme e le modalità prescritte
dall'articolo 23.
L'istanza di concessione in ambito
locale deve indicare gli elementi di cui all'articolo 23, comma
3, lettere c), d), e), f), g), h), i), m), n) ed o).
La domanda di concessione in ambito
nazionale deve precisare gli elementi di cui all'articolo 23, comma
3, lettere c), d), e), f), g), h), l), n) ed o) nonché quelli previsti
dall'articolo 25, lettere a) e c).
In ogni caso la domanda deve contenere
l'impegno a trasmettere programmi originali autoprodotti nelle percentuali
e con le caratteristiche di cui all'articolo 16, comma 5, della
legge.
2. Ai fini del rilascio della concessione
si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.
Art. 27
Emittenti che trasmettono in codice
1. Tutti i divieti e gli obblighi
previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto
dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive
i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.
Art. 28
Cauzione
1. Ai fini di cui all'articolo 16,
comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale e valida
cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni.
La predetta cauzione puo' altresi' essere costituita mediante:
a) fideiussione bancaria rilasciata
da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n.375, e successive modifiche ed integrazioni;
b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi
del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
2. La domanda di concessione deve
essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta prestazione
della cauzione. Ove il deposito sia stato costituito in danaro o
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, deve essere effettuato
presso la Tesoreria centrale o la Sezione di Tesoreria provinciale
indicata nel bando di concorso.
3. Agli aspiranti non utilmente collocati
nella graduatoria la cauzione deve essere restituita entro trenta
giorni dall'approvazione della graduatoria stessa. Il deposito effettuato
dal concorrente cui viene assentita la concessione deve intendersi
convertito in cauzione definitiva.
Allo svincolo della stessa l'Amministrazione
procede nel termine di tre mesi dall'estinzione della concessione
ove non siano ravvisabili posizioni debitorie dell'interessato.
Entro il medesimo termine si provvede
all'incameramento della cauzione nel limite dell'ammontare dei crediti
liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.
Art. 29
Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su
tutto il territorio servito
1. L'obbligo di trasmettere il medesimo
programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione
puo' essere derogato:
a) per le emittenti locali:
1) in relazione alla rilevanza locale
del contenuto del programma;
2) nel caso in cui i programmi siano diretti alle diverse comunità
linguistico-culturali presenti nel territorio servito;
3) nel caso di eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili;
b) per le emittenti nazionali esclusivamente
per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera
a), numeri 1 e 2, la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni caso per caso
ovvero, se a carattere permanente, per non piu' di un quinto del
tempo di trasmissione giornaliera.
3. Nel caso di deroga per eventi
occasionali o eccezionali e non prevedibili il direttore responsabile
dei programmi dell'emittente deve darne comunicazione, entro ventiquattro
ore dall'avvenuta trasmissione, al direttore del circolo delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche che, nel caso in cui non riscontri l'occasionalità
o l'eccezionalità e la non prevedibilità dell'evento, provvede alla
segnalazione di cui all'articolo 31, comma 16, della legge.
Art. 30
Programmi originali autoprodotti
1. Si considerano autoprodotti i
programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra piu' titolari
di concessioni, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo. Nel caso di coproduzione si valutano le quote imputabili
ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate nell'accordo
delle parti. Si considerano altresi' autoprodotti i programmi realizzati
da terzi su commissione dei titolari di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del
precedente comma 1, il titolare della concessione deve risultare
indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore
dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare
dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.
3. Le trasmissioni di brani musicali,
dal vivo o registrati, intervallate da messaggi pubblicitari e da
brevi commenti delle trasmissioni stesse, contenuti nel limite del
50 per cento della durata del programma, non sono considerate programmi
originali autoprodotti.
Art. 31
Possesso dei requisiti
1. Le condizioni ed i requisiti prescritti
per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o dell'autorizzazione
di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 devono
sussistere sia alla data della domanda sia al momento del rilascio
della concessione o dell'autorizzazione e permanere per tutta la
durata delle stesse. Allo scopo di accertare la sussistenza di tali
elementi l'Amministrazione puo' richiedere all'interessato ogni
ulteriore idonea documentazione ed al Garante le informazioni ritenute
necessarie. All'interessato possono essere richieste precisazioni
in merito al bacino o bacini di utenza o alle parti degli stessi
per i quali si è presentata domanda di concessione, nonché ai requisiti
soggettivi ed agli altri elementi di valutazione.
2. Agli esercenti impianti ripetitori
via etere di programmi sonori e televisivi esteri, autorizzati ai
sensi dell'articolo 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
103, non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 17,
comma 1, della legge.
Art. 32
Rinnovo della concessione
1. La domanda di rinnovo della concessione,
in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi
prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa.
Il Ministero provvede entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda.
2. Alla domanda deve essere allegata
l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di
cui all'articolo 22 della legge.
Art. 33
Comunicazioni
1. Copia dei provvedimenti di concessione
e di autorizzazione previsti dalla legge, nonché dei relativi rinnovi,
è inviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al
competente ufficio del Ministero delle finanze, entro trenta giorni
dal loro rilascio.
Art. 34
Pagamento delle tasse
1. La tassa di rilascio o di rinnovo
della concessione e quella annuale di cui all'articolo 22 della
legge devono essere corrisposte separatamente e, ciascuna, in unica
soluzione.
Art. 35
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome
di Trento e Bolzano allo svolgimento delle proprie funzioni che
involgono questioni connesse alle realtà culturali e informative
delle singole regioni o province autonome. In particolare ai comitati
regionali possono essere richieste:
a) verifiche sulla corretta applicazione
della legge da parte delle emittenti locali;
b) proposte per una migliore valorizzazione dell'emittenza locale;
c) proposte per una piu' funzionale ripartizione del territorio regionale
in bacini di utenza e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive;
d) consulenze sulla programmazione delle singole emittenti ai
fini della valorizzazione delle realtà culturali e informative
locali.
2. Il Garante puo' esercitare la
facoltà di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni
connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
3. Ove sia necessario effettuare
un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, puo'
essere indetta una conferenza ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
CAPO II
TRASMISSIONE DI PROFRAMMI IN CONTEMPORANEA
Art. 36
Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. L'autorizzazione a trasmettere
il medesimo programma in contemporanea prevista dall'articolo 21
della legge è rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti
dai medesimi concessionari.
2. La durata dell'autorizzazione
di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza
delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle
intese od ai consorzi previsti all'articolo 21 della legge.
3. L'autorizzazione costituisce titolo
per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo
5 della legge.
Art. 37
Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. I consorzi di cui all'articolo
35 sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice
civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
21 della legge a condizione che:
a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente
riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in bacini di
utenza diversi ;
b) la durata del consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione,
sia contenuta nei limiti della scadenza delle concessioni assentite
ai singoli consorziati:
c) i soggetti consorziati siano titolari di concessione rilasciata
ai sensi dell'articolo 16 della legge ed operino in diversi bacini
di utenza.
2. I consorzi costituiti ai sensi
del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale
delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge
e con le modalità prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente
regolamento.
Art. 38
Domanda di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. La domanda intesa ad ottenere
l'autorizzazione di cui all'articolo 36, in regola con le disposizioni
sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e deve indicare:
a) i dati relativi ai soggetti richiedenti,
ivi compresi quelli relativi all'atto della concessione;
b) i bacini di utenza che verranno serviti;
c) l'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea;
d) le modalità tecniche previste per realizzare i collegamenti
fra i diversi bacini di utenza.
2. Alla domanda devono essere allegati
il documento comprovante l'intesa raggiunta dai concessionari interessati
o all'atto costitutivo del consorzio.
Art. 39
Modalità di trasmissione dei programmi in contemporanea
1. Fermo restando il limite di sei
ore di durata giornaliera, previsto dall'articolo 21, comma 2, della
legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive
effettuata per non piu' di tre volte nella stessa giornata.
2. è fatto divieto di trasmettere
programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano
nello stesso bacino di utenza.
3. La trasmissione di programmi in
contemporanea puo' essere effettuata soltanto negli orari e per
la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
4. I concessionari che hanno ottenuto
l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea,
anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli
obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla
legge e, in particolare dall'articolo 8, commi 7, 8 e 9; dall'articolo
16, comma 18, e dall'articolo 20, nonché dall'articolo 3, comma
2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382.
5. Per le trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'articolo 21,
comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'articolo
29 comma 3.
Art. 40
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione
della legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia
le concessioni sulla base del piano di assegnazione delle radiofrequenze
redatto ai sensi dell'articolo 34 della legge ed in deroga alla
procedura prevista dagli articoli 23 e 24, tenendo conto dei seguenti
elementi:
a) potenzialità economica del soggetto
richiedente;
b) qualità della programmazione prevista;
c) progetti radioelettrici e tecnologici.
2. Per i richiedenti che abbiano
già effettuato trasmissioni radiotelevisive il Ministro, altresi',
conto dei seguenti elementi:
a) presenza sul mercato;
b) ore di trasmissione effettuate;
c) qualità dei programmi trasmessi;
d) quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti,
con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto
giornalistico;
f) indici di ascolto rilevati.
3. A parità di condizioni costituisce
titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi dell'articolo
32 della legge.
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