- LEGGE REGIONALE TOSCANA 10/2000 -
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per
le Comunicazioni
CAPO I
OGGETTO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della, legge
31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio
regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne disciplina l’organizzazione
e il funzionamento.
2. Le disposizioni delle presente legge
si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma
13, della legge 249/97, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonche’
al Regolamento adottato dall’Autorita’, in applicazione della
medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.
ARTICOLO 2
(Natura)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni,
di seguito denominato "Co.re.com" e’ organo di consulenza
e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonche’
organo funzionale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
di seguito denominata "Autorita’", ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1, comma 13, della l. 249/97.
ARTICOLO 3
(Composizione)
1. Il Co.re.com e’ costituito da
cinque componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso
dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della
comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici,
documentati e appositamente valutati.
2. Il Presidente e’ nominato dal
Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del
Consiglio regionale. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio
regionale, con voto limitato a due.
3. I componenti del Co.re.com sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque
anni e non sono rieleggibili.
4. Nel corso della prima seduta il Comitato
elegge il Vicepresidente. All’elezione si provvede a scrutinio segreto.
Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti
il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto,
in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in
caso di parita’, il piu’ anziano di eta’.
5. Il Presidente del Consiglio regionale
informa l’Autorita’ dell’avvenuta elezione e dell’insediamento
del Co.re.com.
6. Al rinnovo del Co.re.com si provvede
entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento
permanente di un membro del Co.re.com, il Consiglio regionale procede
all’elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando
manca meno della meta’ alla scadenza ordinaria non si applica il
divieto di rieleggibilita’ di cui al comma 3.
ARTICOLO 4
(Incompatibilita’)
1. I componenti del Co.re.com sono soggetti
alle seguenti incompatibilita’:
a) membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli
e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente
della Provincia; Presidente o Direttore di enti pubblici anche economici
nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte
regionali
provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti
politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti
nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita’,
dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto
e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in
atto con i soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana.
I soci risparmiatori delle societa’ di capitali e delle societa’
cooperative non versano in situazione di incompatibilita’.
ARTICOLO 5
(Decadenza)
1. I componenti del Co.re.com decadono
dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo
tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre
sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta’
di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.
2. I componenti decadono altresi’
qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilita’
di cui al precedente articolo 4 e l’interessato non provveda a determinarne
la cessazione.
3. La causa di incompatibilita’ e’
contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale
con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine
stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilita’
entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale
procede alla contestazione sia d’ufficio, sia su segnalazione del
Presidente del CORECOm.; quest’ultimo e’ tenuto ad effettuare
la segnalazione di cui al comma 1, nonche’, se ne e’ a conoscenza,
dei casi di cui al comma 2.
5. Trascorso il termine di cui al comma
3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa
di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2,
rimossa;
b) propone l’adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio
regionale negli altri casi.
6. Le decisioni di cui al comma 5 sono
comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del
CORECOm. e all’Autorita’.
7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano
anche al Presidente del Co.re.com.
ARTICOLO 6
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti il Co.re.com
sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente
del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate
direttamente dall’interessato al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale
prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per
la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresi’,
ad informare l’Autorita’ delle dimissioni e delle relative
sostituzioni.
ARTICOLO 7
(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)
1. Il Presidente del Co.re.com:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione e con l’Autorita’.
2. In caso di assenza o di impedimento
del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
ARTICOLO 8
(Regolamento interno)
1. Entro un mese dall’insediamento,
il Co.re.com, con regolamento interno definisce il proprio funzionamento
nonche’ i criteri e le modalita’ di consultazione dei soggetti
esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni
e dell’informazione.
ARTICOLO 9
(Indennita’ e rimborsi)
1. Al Presidente e ai componenti del Co.re.com
e’ attribuita una indennita’ mensile di funzione, per dodici
mensilita’, il cui importo e’ stabilito con deliberazione
del Consiglio regionale, con riferimento all’indennita’ mensile
lorda spettante al Consigliere regionale.
2. Ai componenti del Co.re.com che non
risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di
riunione del Comitato e’ dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.
3. Ai componenti del Co.re.com che per
ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle
sedute del Comitato, si recano in localita’ diverse da quella di
residenza, e’ dovuto il trattamento economico di missione nonche’
il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.
CAPO II
FUNZIONI DEL Co.re.com
ARTICOLO 10
(Funzioni)
Il Co.re.com e’ titolare di funzioni
proprie e di funzioni delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13
della legge n. 249/97.
ARTICOLO 11
(Funzioni proprie)
1. Il Co.re.com svolge le seguenti funzioni
proprie:
A) Funzioni di consulenza per il Consiglio
e la Giunta regionale.
In particolare:
1. formula proposte di parere sullo schema
di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso
alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), nn.
1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche’ sui bacini di
utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
2. formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse
pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9,della L. 249/97;
3. su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a
supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni
a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e
di
comunicazioni, operanti nella regione;
4. monitorizza l’utilizzazione dei fondi per la pubblicita’
degli enti pubblici di cui all’articolo 9, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223, presentando rapporti periodici;
5. su richiesta dei titolari dell’iniziativa legislativa predispone
analisi e ricerche specifiche a supporto dell’elaborazione delle
proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte,
nel settore delle comunicazioni;
6. cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche
e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
7. formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi
culturali oppure operanti nel settore dell’informazione, nonche’
sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione
in ambito locale con i concessionari privati;
8. propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la
ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche
tramite conferenze regionali sull’informazione e la comunicazione;
9. cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto socio-economico
delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni,
presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
10. attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza,
con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
con le associazioni delle emittenti private, con l’Ordine dei giornalisti,
con l’Associazione Stampa Toscana, con le associazioni degli utenti,
con la Commissione regionale per le pari opportunita’,con gli organi
dell’amministrazione scolastica, con gli altri
eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
B) Funzioni gestionali:
1. cura la tenuta dell’Archivio dei siti delle postazioni emittenti
radiotelevisive nonche’ degli impianti di trasmissione e/o ripetizione
dei segnali di telefonia fissa e mobile;
2. regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103;
3. cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco regionale
delle imprese radiotelevisive e di editoria locale istituito ai sensi
della legge regionale 4 agosto 1997, n. 62.
C) Funzioni di controllo:
1. collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui
dispone, insieme con l’ARPAT e gli altri organismi a cio’
preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale
e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu’
emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
ARTICOLO 12
(Funzioni delegate)
1. Il Co.re.com svolge le funzioni di
gestione, garanzia e controllo delegate dall’Autorita’ ai
sensi dell’articolo 1, comma 13, della L. 249/97 e del regolamento
adottato dall’Autorita’ con deliberazione n. 53 del 28 aprile
1999.
2. In particolare, con riferimento alla
L. 249/97, possono essere delegate al Co.re.com le seguenti funzioni:
A) Funzioni consultive in materia di:
1. adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione
e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualita’
dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una
Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attivita’,
di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b) n. 2;
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi,
di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b) n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione
di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all’articolo 1, comma
6, lett. b) n. 10;
B) Funzioni di gestione, con carattere
prioritario in materia di:
1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo
1, comma 6, lett. a) n. 5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive,di cui all’articolo
1, comma 6, lett. b) n. 13;
C) Funzioni di vigilanza e controllo, in
materia di:
1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all’articolo
1, comma 6, lett. a), n. 3;
2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture
di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a),
n. 8;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana,
di cui all’articolo 1, comma 6,lett. a), n. 15;
4. conformita’ alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione
in base alla normativa vigente, di cui all’articolo 1, comma 6,
lett. b), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6. modalita’ di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa
la pubblicita’ in qualunque forma diffusa, di cui all’articolo
1, comma 6, lett. b), n. 3;
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione
delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all’articolo
1, comma 6, lett. b), n. 4;
8.rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela
dei minori, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all’articolo
1, comma 6, lett. b), n. 8;
10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione
e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui
all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12;
11. rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti,
di cui all’articolo 2;
D) Funzioni istruttorie, in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture
di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a),
n. 9;
2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti
privati, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 10.
ARTICOLO 13
(Conferimento della delega)
1. Le funzioni di cui al precedente articolo
12, commi 1 e 2, sono delegate al Co.re.com mediante la stipula delle
convenzioni previsto dall’articolo 2 del Regolamento di cui al precedente
articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell’Autorita’,
dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio
regionale, e dal Presidente del CORECOm., nelle quali sono specificate
le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all’esercizio
delle stesse.
ARTICOLO 14
(Esercizio della delega)
1. Le funzioni delegate sono esercitate
dal Co.re.com nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti dall’Autorita’.
2. Nell’esercizio della delega il
Co.re.com puo’ avvalersi degli organi periferici dell’Amministrazione
statale di cui, all’articolo 3, comma 2, del Regolamento indicato
al precedente articolo 1, comma 2, ai sensi dell’articolo 3, comma
5 bis, del DL 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con l. 29 marzo 1999,
n. 78.
ARTICOLO 15
(Programmazione dell’attivita’)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno
il Co.re.com presenta agli Organi della Regione, per la relativa approvazione,
ed all’Autorita’ per la parte concernente le funzioni da essa
delegate, il programma di attivita’ per l’anno successivo,
con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.re.com
presenta agli Organi della Regione per la relativa approvazione ed all’Autorita’,
per la parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione conoscitiva
sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento
al settore radiotelevisivo e dell’editoria, nonche’ sull’attivita’
svolta nell’anno precedente, dando conto nella stessa anche della
gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa
alle funzioni proprie sia per quella relativa alle
funzioni delegate.
3. Il Co.re.com rende pubblici, attraverso
opportuni strumenti informativi, il programma di attivita’ e la
relazione di cui ai commi 1 e 2.
CAPO III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 16
(Struttura organizzativa)
1. Per l’esercizio delle sue funzioni
il Co.re.com si avvale di un’apposita struttura istituita presso
il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 7
novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio
1993 n. 29.
Modifica all’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
regionale" e successive modificazioni.
2. La dotazione organica della struttura
di cui al comma 1, e’ determinata nell’ambito della dotazione
organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito, il parere dell’Autorita’.
ARTICOLO 17
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio
regionale provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, alla elezione dei membri del Co.re.com.
2. Nelle more dell’elezione del Co.re.com,
le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Co.re.rat, ai cui membri
si applicano le incompatibilita’ di cui all’articolo 4, a
decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e si corrispondono
i gettoni di presenza ed il trattamento di missione previsto dalla LR
2 dicembre 1991, n. 57.
3. Nelle more dell’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 16, la struttura operativa del
Co.re.com e’ costituita dal personale, attualmente in servizio,
assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Co.re.rat),
eventualmente integrato dal personale del Ministero delle Comunicazioni
e dell’Ente poste italiane trasferito ai sensi dell’articolo
1, comma 14, della L. 249/97 e potendosi avvalere di detto personale,
ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis del citato DL n. 15/1999,
convertito con L. n. 78/1999.
ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1. Per l’esercizio delle funzioni
proprie il Co.re.com dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata
nei limiti dello stanziamento, a decorrere dall’esercizio finanziario
2000, iscritto sul capitolo del bilancio relativo a tale anno, corrispondente
al capitolo 930 del bilancio di previsione 1999.
2. Per l’esercizio delle funzioni
delegate il Co.re.com dispone delle risorse concordate con l’Autorita’
nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate
e trasferite dall’Autorita’ sono iscritte nel bilancio regionale.
ARTICOLO 19
(Abrogazione)
1. La legge regionale
2 dicembre 1991, n. 57, (Norme per l’organizzazione e il funzionamento
del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo) e successive modificazioni,
e’ abrogata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17,
comma 2, della presente legge.
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