Regione Toscana
Corecom

Comitato Regionale per le Comunicazioni
Organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Regione Toscana
Consiglio Regionale
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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NORMATIVA

- Nazionale
- Regionale
- Politiche comunitarie

 

 

- LEGGE REGIONALE TOSCANA 10/2000 -
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni

CAPO I
OGGETTO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della, legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni e ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

2. Le disposizioni delle presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/97, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonche’ al Regolamento adottato dall’Autorita’, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

ARTICOLO 2
(Natura)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato "Co.re.com" e’ organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonche’ organo funzionale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita’", ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13, della l. 249/97.

ARTICOLO 3
(Composizione)

1. Il Co.re.com e’ costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.

2. Il Presidente e’ nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due.

3. I componenti del Co.re.com sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

4. Nel corso della prima seduta il Comitato elegge il Vicepresidente. All’elezione si provvede a scrutinio segreto.
Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parita’, il piu’ anziano di eta’.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorita’ dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del Co.re.com.

6. Al rinnovo del Co.re.com si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del Co.re.com, il Consiglio regionale procede all’elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della meta’ alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilita’ di cui al comma 3.

ARTICOLO 4
(Incompatibilita’)

1. I componenti del Co.re.com sono soggetti alle seguenti incompatibilita’:
a) membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente della Provincia; Presidente o Direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali
provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita’, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in
atto con i soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle societa’ di capitali e delle societa’ cooperative non versano in situazione di incompatibilita’.

ARTICOLO 5
(Decadenza)

1. I componenti del Co.re.com decadono dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta’ di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.

2. I componenti decadono altresi’ qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilita’ di cui al precedente articolo 4 e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3. La causa di incompatibilita’ e’ contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilita’ entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d’ufficio, sia su segnalazione del Presidente del CORECOm.; quest’ultimo e’ tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1, nonche’, se ne e’ a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l’adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOm. e all’Autorita’.

7. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Co.re.com.

ARTICOLO 6
(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti il Co.re.com sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall’interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresi’, ad informare l’Autorita’ delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

ARTICOLO 7
(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)

1. Il Presidente del Co.re.com:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione e con l’Autorita’.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

ARTICOLO 8
(Regolamento interno)

1. Entro un mese dall’insediamento, il Co.re.com, con regolamento interno definisce il proprio funzionamento nonche’ i criteri e le modalita’ di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.

ARTICOLO 9
(Indennita’ e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Co.re.com e’ attribuita una indennita’ mensile di funzione, per dodici mensilita’, il cui importo e’ stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all’indennita’ mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Co.re.com che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato e’ dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti del Co.re.com che per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in localita’ diverse da quella di residenza, e’ dovuto il trattamento economico di missione nonche’ il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

CAPO II
FUNZIONI DEL Co.re.com

ARTICOLO 10
(Funzioni)

Il Co.re.com e’ titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13 della legge n. 249/97.

ARTICOLO 11
(Funzioni proprie)

1. Il Co.re.com svolge le seguenti funzioni proprie:

A) Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale.
In particolare:

1. formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche’ sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
2. formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9,della L. 249/97;
3. su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di
comunicazioni, operanti nella regione;
4. monitorizza l’utilizzazione dei fondi per la pubblicita’ degli enti pubblici di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, presentando rapporti periodici;
5. su richiesta dei titolari dell’iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
6. cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
7. formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell’informazione, nonche’ sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
8. propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull’informazione e la comunicazione;
9. cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
10. attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l’Ordine dei giornalisti, con l’Associazione Stampa Toscana, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunita’,con gli organi dell’amministrazione scolastica, con gli altri
eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

B) Funzioni gestionali:
1. cura la tenuta dell’Archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonche’ degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
2. regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;
3. cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale istituito ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 62.

C) Funzioni di controllo:
1. collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, insieme con l’ARPAT e gli altri organismi a cio’ preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu’ emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

ARTICOLO 12
(Funzioni delegate)

1. Il Co.re.com svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della L. 249/97 e del regolamento adottato dall’Autorita’ con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla L. 249/97, possono essere delegate al Co.re.com le seguenti funzioni:

A) Funzioni consultive in materia di:
1. adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualita’ dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attivita’, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b) n. 2;
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b) n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b) n. 10;

B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive,di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b) n. 13;

C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 3;
2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 8;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all’articolo 1, comma 6,lett. a), n. 15;
4. conformita’ alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6. modalita’ di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita’ in qualunque forma diffusa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 3;
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 4;
8.rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 8;
10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12;
11. rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all’articolo 2;

D) Funzioni istruttorie, in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 9;
2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 10.

ARTICOLO 13
(Conferimento della delega)

1. Le funzioni di cui al precedente articolo 12, commi 1 e 2, sono delegate al Co.re.com mediante la stipula delle convenzioni previsto dall’articolo 2 del Regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell’Autorita’, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOm., nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse.

ARTICOLO 14
(Esercizio della delega)

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall’Autorita’.

2. Nell’esercizio della delega il Co.re.com puo’ avvalersi degli organi periferici dell’Amministrazione statale di cui, all’articolo 3, comma 2, del Regolamento indicato al precedente articolo 1, comma 2, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis, del DL 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con l. 29 marzo 1999, n. 78.

ARTICOLO 15
(Programmazione dell’attivita’)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.re.com presenta agli Organi della Regione, per la relativa approvazione, ed all’Autorita’ per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attivita’ per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.re.com presenta agli Organi della Regione per la relativa approvazione ed all’Autorita’, per la parte concernente le funzioni da essa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell’editoria, nonche’ sull’attivita’ svolta nell’anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle
funzioni delegate.

3. Il Co.re.com rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attivita’ e la relazione di cui ai commi 1 e 2.

CAPO III
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 16
(Struttura organizzativa)

1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Co.re.com si avvale di un’apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.
Modifica all’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale" e successive modificazioni.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1, e’ determinata nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito, il parere dell’Autorita’.

ARTICOLO 17
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla elezione dei membri del Co.re.com.

2. Nelle more dell’elezione del Co.re.com, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Co.re.rat, ai cui membri si applicano le incompatibilita’ di cui all’articolo 4, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e si corrispondono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione previsto dalla LR 2 dicembre 1991, n. 57.

3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, la struttura operativa del Co.re.com e’ costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Co.re.rat), eventualmente integrato dal personale del Ministero delle Comunicazioni e dell’Ente poste italiane trasferito ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 249/97 e potendosi avvalere di detto personale, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis del citato DL n. 15/1999, convertito con L. n. 78/1999.

ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)

1. Per l’esercizio delle funzioni proprie il Co.re.com dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti dello stanziamento, a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, iscritto sul capitolo del bilancio relativo a tale anno, corrispondente al capitolo 930 del bilancio di previsione 1999.

2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il Co.re.com dispone delle risorse concordate con l’Autorita’ nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorita’ sono iscritte nel bilancio regionale.

ARTICOLO 19
(Abrogazione)

1. La legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57, (Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo) e successive modificazioni, e’ abrogata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della presente legge.

 


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