- Delibera n. 200/00/CSP -
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi
non elettorali
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 1° luglio 2000, n.152
TITOLO I - RADIODIFFUSIONE SONORA
E TELEVISIVA
Capo I - Emittenti radiofoniche
e televisive nazionali
Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Articolo 2 - Riparto degli spazi per la comunicazione politica
Articolo 3 - Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
gratuiti
Capo II - Emittenti radiofoniche
e televisive locali
Articolo 4 - Riparto degli spazi per la comunicazione politica
Articolo 5 - Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento
Capo III - Disposizioni particolari
Articolo 6 - Circuiti
Articolo 7 - Imprese radiofoniche di partiti politici
TITOLO II - SONDAGGI POLITICI ED
ELETTORALI
Articolo 8 - Criteri per la realizzazione
di sondaggi politici
TITOLO III - VIGILANZA E CONTENZIOSO
Articolo 9 - Compiti dei comitati regionali
per le comunicazioni
Articolo 10 - Accertamenti e controlli
Articolo 11 - Entrata in vigore
L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per i
Servizi e Prodotti del 22 giugno 2000;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28,
recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione
politica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 22 febbraio 2000;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
SENTITO il Coordinamento nazionale dei
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;
EFFETTUATE le audizioni con le associazioni
maggiormente rappresentative dell’emittenza radiotelevisiva;
UDITA la relazione del Commissario dott.
Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
TITOLO I
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Emittenti radiofoniche e televisive nazionali
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento reca disposizioni
intese ad assicurare l’applicazione della disciplina prevista dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e
di parità di accesso ai mezzi di informazione, nei periodi non
elettorali.
2. Ai fini dell’applicazione del
presente provvedimento, le province autonome di Trento e di Bolzano sono
considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.
Articolo 2
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Nei periodi in cui non sono in corso
campagne elettorali o referendarie di cui all’articolo 1, comma
2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ciascuna emittente televisiva o
radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica, nelle forme
previste dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, – tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione
in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste e ogni
altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione
di opinioni e valutazioni politiche – un complesso di spazi ripartito
in modo da assicurare con imparzialità ed equità –
nell’arco di un trimestre – l’accesso a tutti i soggetti
politici nonché la parità di condizioni nell’esposizione
delle proprie opinioni e posizioni politiche.
2. Ai fini del presente provvedimento,
i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati
come segue:
a) per le trasmissioni riferite a temi
di interesse nazionale:
1) le forze politiche che costituiscono
un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
2) le forze politiche, che, pur non costituendo
un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, abbiano
eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
b) per le trasmissioni riferite a temi
di interesse locale:
1) le forze politiche che costituiscono
un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o
comunali.
3. I soggetti politici partecipano alle
trasmissioni in ragione del proprio consenso elettorale e, ove concordato,
anche attraverso rappresentanti delle comuni coalizioni di riferimento.
In tale caso lo spazio delle coalizioni sarà dato dalla somma degli
spazi delle diverse componenti della coalizione.
4. Nel rispetto delle precedenti disposizioni
possono partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica anche
soggetti diversi da quelli indicati tenendo conto della esigenza di tutelare
il pluralismo nelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche
indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, e
ai Comitati Promotori di referendum abrogativi ai sensi dell’articolo
75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l’Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente
accertato la legittimità, ai sensi dell’articolo 32, sesto
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei
referendum promossi ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione,
limitatamente alle richieste delle quali l’Ufficio centrale abbia
definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell’articolo
12 della medesima legge 25 maggio 1970, n. 352.
5. Le emittenti, tenuto conto della specificità
di quelle radiofoniche e di quelle televisive, inseriscono nei loro palinsesti
le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 3, articolo
2 della legge del 22 febbraio 2000, n.28, raccordandole alle caratteristiche
editoriali proprie delle diverse emittenti.
6. La durata complessiva trimestrale degli
spazi deve esaurire un ciclo compiuto di comunicazione politica realizzando
una equilibrata ripartizione degli spazi nelle diverse trasmissioni. La
collocazione delle diverse trasmissioni, è determinata dalle emittenti
televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00
e le ore 01.00 del giorno successivo. Per le emittenti radiofoniche la
fascia predetta si estende dalle ore 05.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.
7. In ogni caso l’ambito trimestrale
di riferimento della presente disciplina, si intende sospeso quando ricorrono
le condizioni previste dall’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28.
8. L’individuazione delle persone
che partecipano gratuitamente alle trasmissioni tiene conto, per quanto
possibile, dell’esigenza di garantire pari opportunità tra
uomini e donne.
Articolo 3
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
1. Le singole emittenti radiofoniche e
televisive nazionali private possono trasmettere esclusivamente messaggi
politici autogestiti gratuiti, la cui durata complessiva non può
superare, ogni settimana, il 25% del tempo effettivamente dedicato, nella
stessa settimana e nelle stesse fasce orarie, ai programmi di comunicazione
politica.
2. Tali spazi sono offerti, in condizioni
di parità di trattamento, ai soggetti rappresentati negli organi
di cui alle consultazioni elettorali previste dall’articolo 1, comma
2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 secondo le seguenti modalità:
a) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente
alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica,
e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per
le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere
altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a
un massimo di due per ogni giornata di programmazione;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun messaggio può essere
trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
e) nessun soggetto politico può
diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;
f) gli spazi spettanti ad un soggetto politico
e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;
g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio
autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente.
3. Le emittenti che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti:
a) comunicano, anche a mezzo telefax, con
almeno quindici giorni di anticipo all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori e
le richieste dei soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti nell’arco di un trimestre nonché la programmazione
delle trasmissioni di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti
e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti
nel periodo trimestrale di riferimento;
b) assegnano gli spazi per i messaggi all'interno
dei singoli contenitori previsti per il trimestre, secondo un criterio
di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore
a partire dal primo giorno di ogni mese.
Capo II
Emittenti radiofoniche e televisive locali
Articolo 4
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1.Alle emittenti radiofoniche e televisive
locali che intendono trasmettere programmi di comunicazione politica si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Le emittenti radiotelevisive locali
trasmettono esclusivamente messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Le emittenti che intendono trasmettere
i suddetti messaggi devono preventivamente stabilire gli spazi di comunicazione
politica gratuiti di cui al predetto articolo 4. Il tempo complessivamente
destinato alla trasmissione degli spazi di comunicazione politica gratuiti
deve essere di norma pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi.
Le emittenti radiotelevisive praticano, ai fini della trasmissione di
messaggi politici autogestiti a pagamento, uno sconto del 50% sulle tariffe
normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari messi in onda nelle
stesse fasce orarie.
3. Nessun soggetto politico può
diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
sulla medesima emittente.
4. Le emittenti che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti osservano le seguenti modalità:
a) gli spazi per i messaggi sono offerti
in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
b) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito dai soggetti politici e devono avere una durata sufficiente
alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica,
e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per
le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere
altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a
un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere
trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può
diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;
g) gli spazi spettanti ad un soggetto politico
e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico;
h) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio
autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.
5. Le emittenti che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento comunicano, con almeno quindici
giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni
o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
la collocazione nel palinsesto dei contenitori e i relativi programmi
di comunicazione politica con l'indicazione dei partecipanti e con la
specificazione del soggetto politico da essi rappresentato previsti nel
periodo trimestrale di riferimento. Qualora più soggetti politici
richiedano la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento
nella stessa fascia oraria, l’emittente effettuerà il sorteggio
per la collocazione dei diversi messaggi politici autogestiti a pagamento
all’interno del contenitore previsto per quella fascia oraria.
Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 6
Circuiti
1. Le trasmissioni in contemporanea da
parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati
sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito
nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in
difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti
al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal
capo primo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente atto la definizione
di circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 3, comma
5, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del
circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.
Articolo 7
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformità a quanto disposto
dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni
di cui ai capi primo e secondo del presente titolo non si applicano alle
imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale
di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento
ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo
sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti
TITOLO II
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 8
Criteri per la realizzazione di sondaggi politici
1. Nei periodi non elettorali la diffusione
o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi deve essere
obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne
costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate,
delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente;
c) i criteri seguiti per la formazione
del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo"
o "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni
e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate
e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte
o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno
risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui è stato realizzato
il sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1, inoltre,
possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal
committente, nella loro integralità e corredati della "nota
informativa" di cui al medesimo comma 2, sull’apposito sito
Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000 n. 28;
3. In caso di pubblicazione dei risultati
dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al
comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa"
di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare
in apposito sottotitolo a scorrimento.
5. In caso di diffusione radiofonica dei
risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma
1 è letta ai radioascoltatori.
TITOLO III
VIGILANZA E CONTENZIOSO
Articolo 9
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni
o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, compresi quelli delle province autonome,
assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti
compiti:
a) trasmettono, anche a mezzo telefax,
all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano
di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione
nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, le loro eventuali
variazioni e i relativi programmi di comunicazione politica, con l’indicazione
dei partecipanti e con la specificazione del soggetto politico da essi
rappresentato;
b) vigilano sulla corretta ed uniforme
applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da
parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate
per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale. A tale scopo
le emittenti sono tenute a inviare le registrazioni, eventualmente richieste
dai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati
ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
su formato standard;
c) accertano le eventuali violazioni, trasmettono
i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità
per i provvedimenti di competenza di quest'ultima;
d) adottano con tempestività, anche
su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione e composizione
delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge
in sede locale.
Articolo 10
Accertamenti e controlli
1. In caso di accertamento di violazioni
delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché
di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate
con il presente atto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di
comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici
che siano stati direttamente danneggiati e, se del caso, adotta ulteriori
provvedimenti d’urgenza che ritiene necessari al fine di ripristinare
l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica, verifica
il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può adottare tempestivamente,
anche su richiesta dei soggetti interessati, iniziative di mediazione
e composizione delle controversie in ordine alla applicazione delle disposizioni
di legge.
2. In caso di denuncia da parte di soggetti
politici interessati, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
accertata preliminarmente la procedibilità della denuncia stessa,
provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti le
emittenti radiotelevisive nazionali, avvalendosi, ove occorra, per acquisizioni
documentali e notifiche urgenti, del nucleo della Guardia di Finanza istituito
presso l'Autorità. Analogamente avviene per le violazioni riscontrate
d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
attraverso il monitoraggio delle emittenti radiotelevisive nazionali.
I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono istruiti dai competenti
comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora
costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che
– compiuti gli opportuni accertamenti ed effettuata una prima verifica
sulla procedibilità e la fondatezza delle denunce pervenute e dopo
aver effettuato un tentativo di conciliazione tra le parti – formulano
le relative proposte all'Autorità comunicando anche l’eventuale
provvedimento di archiviazione.
3. Gli ispettorati territoriali del Ministero
delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali
per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento diviene efficace
con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 22 giugno 2000
IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Adriano Soi
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