- REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI -
(ex art. 8 legge regionale 1 febbraio 2000,
n. 10)
Pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2002
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 8,
comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 Istituzione, organizzazione
e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, e successive
modificazioni, il presente Regolamento disciplina le modalità di
organizzazione e funzionamento del Comitato nonché i criteri e
le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati,
operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.
Art. 2
Definizioni
1. Nel presente Regolamento:
a) l'espressione "legge regionale 10/2000" indica la legge regionale
1 febbraio 2000, n. 10 Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le Comunicazioni;
b) l'espressione "legge 249/97" indica la legge 31 luglio 1997,
n. 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
c) l'espressione "legge regionale 26/2000" indica la legge regionale
17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione del personale;
d) l'espressione "Comitato" indica il Comitato Regionale per
le Comunicazioni della Toscana;
e) l'espressione "Corecom" indica i Comitati Regionali per le
Comunicazioni;
f) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
TITOLO I
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 3
Svolgimento delle funzioni
1. Il Comitato svolge le sue funzioni collegialmente.
2. Per una migliore organizzazione dei lavori il Presidente
può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni
specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
3. Per le stesse finalità il Comitato, su proposta
del Presidente, può istituire al proprio interno Commissioni di
studio o Gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.
4. Resta salva la facoltà del Presidente di revocare
le designazioni di cui al comma 2.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità
il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione
statale di cui può avvalersi l'Autorità
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato può
avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa assegnate in sede di
approvazione del Programma di attività di cui all'art. 15 della
l. r. 10/2000, di soggetti e organismi pubblici e privati di riconosciuta
indipendenza e competenza, secondo la normativa regionale in materia di
incarichi e consulenze vigente.
Art. 4
Potestà regolamentare
1. Il Comitato, al fine di favorire una maggiore efficienza
operativa e di assicurare la più ampia trasparenza alle modalità
di esercizio delle funzioni, in particolare di quelle ricorrenti, può
approvare e rendere pubblici ulteriori atti procedurali come "Regolamenti",
“Criteri operativi" o "Procedure interne a rilevanza esterna".
Art. 5
Coordinamento nazionale dei Corecom
1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare
un confronto con gli altri Corecom e di ricercare una maggiore omogeneità
operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o dell'Autorità
assegna ai Corecom, il Comitato può aderire e partecipare, attraverso
il Presidente o un componente da lui delegato, al Coordinamento nazionale
dei Corecom.
Art. 6
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato esercita le funzioni ad
esso attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.
2. In particolare:
a) rappresenta legalmente il Comitato;
b) convoca il Comitato, fissa l'ordine del giorno delle sedute, le presiede,
ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, vigila sull'esecuzione
delle stesse;
c) cura i rapporti periodici con gli Organi della Regione, dell'Autorità,
del Ministero delle comunicazioni e dei soggetti pubblici e privati operanti
nel campo della comunicazione;
d) adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti
di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta
successiva.
Art. 7
Missioni
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito
della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti
del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
2. Le missioni in località nazionali ed estere
dei componenti del Comitato sono autorizzate dal Presidente del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione
alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno
la propria sede abituale di lavoro nella località in cui si svolge
la seduta.
Art. 8
Spese per rappresentanza
1. Per le spese di rappresentanza si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 16 del Regolamento Interno di Amministrazione
e Contabilità.
Art. 9
Trasparenza, partecipazione, accesso agli atti
1. Nell'esercizio delle proprie attività il Comitato
si ispira ai principi e alle disposizioni sulla trasparenza e la partecipazione
contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare nella legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti e, per quanto applicabili, nelle
ulteriori disposizioni eventualmente emanate dal Consiglio regionale.
2. Il Comitato si riserva la facoltà di adottare,
nel rispetto e per una migliore ottemperanza alla disciplina di cui al
primo comma, apposito Regolamento che definisca le modalità di
svolgimento dei procedimenti, di partecipazione dei soggetti legittimati
e di conoscibilità degli atti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato attua
idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni
ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni
e dell'informazione.
In particolare il Presidente mantiene rapporti periodici con la sede regionale
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni
maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive private e
con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti, con la
Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo,
con l'Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali
dei giornalisti e dei lavoratori dell'informazione, con gli Organi dell'Amministrazione
scolastica, con le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi
alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato.
4. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno in relazione
agli affari da trattare o ai procedimenti da svolgere, può chiedere
la formulazione di pareri, non vincolanti, al Comitato Regionale Consumatori
e Utenti, istituito ai sensi della L.R. n. 48/85. Il Comitato può
disporre inoltre l'audizione dei soggetti di cui sopra o il deposito presso
la Segreteria di memorie scritte.
5. L'ordine del giorno delle sedute del Comitato ed il
resoconto sommario delle stesse sono di norma pubblicati sul sito web.
I soggetti di cui al precedente comma 3 possono essere invitati a partecipare,
in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d'intervento,
alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.
Art. 10
Programmazione dell'attività
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato
adotta entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base delle competenze
derivanti dalla normativa statale, regionale, dell'Autorità e dalle
richieste o indicazioni pervenute da parte dei soggetti pubblici di cui
all'art. 11 della legge regionale 10/2000 e privati aventi titolo ai sensi
del comma 5 del precedente articolo 8, il Programma delle attività
per l'anno successivo.
2. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire
nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare
gli adempimenti successivamente sopravvenuti.
3. Il Programma contiene, suddivise per ciascuna delle
voci di spesa in cui si articola il capitolo del Bilancio del Consiglio
regionale relativo al Comitato, le relative previsioni di fabbisogno finanziario.
4. Non appena adottato dal Comitato, il Programma di
attività viene trasmesso dal Presidente del Comitato, per le relative
approvazioni, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente dell'Autorità
e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.
5. Contestualmente alla trasmissione del Programma di
attività, il responsabile della struttura di assistenza al Comitato
richiede alle competenti strutture del Consiglio regionale i beni e i
servizi occorrenti al funzionamento dell’organismo e della struttura.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale
e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle
comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore
radiotelevisivo e dell’editoria. Il documento contiene anche il
resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente,
distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle
funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle
risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione
relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa
alle funzioni delegate.
7. Il Comitato rende pubblici, attraverso opportuni
strumenti informativi, il programma di attività e la relazione
di cui ai commi 1 e 6.
Art. 11
Struttura di assistenza
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom dispone
della struttura prevista, individuata e determinata secondo le previsioni
dell'art. 16 della l. r. 10/2000.
2. La struttura è posta alle dipendenze funzionali
del Comitato.
3. Il Piano di lavoro annuale della struttura di Segreteria
del Comitato è redatto: a) per ciò che riguarda le funzioni
proprie o delegate dalla Regione, tenendo conto del Programma di attività
del Comitato, degli indirizzi e delle disposizioni emanate dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale e dal Coordinatore del Dipartimento
del Consiglio regionale; b) per ciò che riguarda le funzioni delegate
dall'Autorità, tenendo conto delle disposizioni da essa emanate,
delle convenzioni allo scopo stipulate e dei principi e dei criteri stabiliti
dall'Autorità stessa.
Art. 12
Responsabile della struttura
1. Il dirigente responsabile della struttura svolge le
funzioni di Segretario del Comitato.
Fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 26/2000, in particolare
dagli artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40 e 41, egli risponde al Comitato ed
al suo Presidente.
2. Il dirigente responsabile della struttura svolge le
funzioni previste in generale dalla legge regionale, con particolare riferimento
a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge regionale 26/2000.
In tale ambito:
a) partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive
assieme al Presidente della seduta a cui il verbale si riferisce;
b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato e assume i relativi
impegni di spesa:
c) provvede alla direzione delle unità organizzative, alla organizzazione
e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
d) provvede a richiedere al Consiglio regionale le risorse adeguate al
funzionamento della struttura;
e) stipula contratti di consulenza e collaborazione sulla base egli indirizzi,
dei programmi e delle decisioni del Comitato, secondo la normativa regionale.
TITOLO II
SEDUTE E DELIBERAZIONI
Art. 13
Luogo delle sedute
1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella
sede di Firenze. Su determinazione motivata del Presidente esse possono
altresì svolgersi in un'altra sede.
Art. 14
Convocazione e ordine del giorno
1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente:
la convocazione contiene il giorno, l'ora e la sede della seduta, gli
argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'eventuale indicazione dei
Relatori precedentemente incaricati della trattazione degli affari.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche
su richiesta motivata di almeno tre componenti, su richiesta del Presidente
del Consiglio regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per
ciò che concerne le funzioni delegate dall'Autorità, del
Presidente dell'Autorità.
3. La convocazione della seduta deve pervenire ai componenti
non oltre il quinto giorno precedente quello in cui si svolgerà
la seduta.
4. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente articolo,
il Presidente può programmare, per ogni trimestre, il numero delle
sedute e la relativa data. L'eventuale disdetta di queste come delle altre
sedute convocate di volta in volta è comunicata almeno ventiquattro
ore prima della data fissata.
5. L'ordine del giorno può essere integrato da
un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta da almeno tre componenti
del Comitato e che gli stessi abbiano fatto pervenire entro il sesto giorno
precedente quello della seduta.
6. In casi straordinari di necessità e urgenza
il Presidente può convocare il Comitato inviando l'ordine del giorno
non oltre le ventiquattro ore precedenti quella d'inizio della riunione.
7. In casi straordinari di necessità e urgenza
il Comitato può trattare e deliberare argomenti non compresi nell'ordine
del giorno con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. Ciascun componente, all'inizio del mandato ed in qualsiasi
altro momento, indica alla struttura di segreteria del Comitato uno o
più recapiti presso cui intende ricevere, e con quale mezzo di
comunicazione, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o documentazione
che il Presidente o gli uffici debbano inviargli.
9 La convocazione della seduta è accompagnata di norma dalla documentazione
relativa agli affari iscritti all'ordine del giorno. Qualora ragioni di
riservatezza, praticità o economia rendano inopportuno l'invio
della stessa assieme alla convocazione, la documentazione è a disposizione
dei componenti presso l'ufficio di Segreteria del Comitato dal giorno
precedente quello della riunione.
10. La convocazione della seduta è inviata, oltre
che ai componenti del Comitato, anche ai seguenti soggetti e uffici:
a) Presidente del Consiglio regionale
b) Presidente della Commissione consiliare competente nelle materie in
cui il Comitato esercita funzioni;
c) Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità
tra uomo e donna;
d) Presidente della Giunta regionale;
e) Assessore regionale competente nelle materie in cui il Comitato esercita
funzioni;
f) Presidenti dei Gruppi consiliari;
g) Coordinatore del Dipartimento del Consiglio regionale
h) Servizio Informazione e comunicazione del Consiglio regionale
i) Servizio di assistenza generale alla Commissione competente nelle materie
in cui il Comitato esercita funzioni;
l) Servizio di assistenza legislativa alla Commissione competente nelle
materie in cui il Comitato esercita funzioni;
m) Soggetti che di volta in volta, in ragione degli argomenti iscritti,
il Presidente ritiene opportuno mettere a conoscenza della riunione programmata.
Art.15
Validità
1. Per la validità delle sedute è necessaria
la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di almeno tre componenti.
Art. 16
Svolgimento delle sedute
1. Il Presidente della seduta mantiene l'ordine della
seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi
può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a
verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato
dal Presidente o da un Relatore da lui designato. Il Relatore, che si
avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di
Segreteria, provvede a istruire l'affare, a introdurre la discussione
e a formulare le relative conclusioni. I componenti del Comitato responsabili
di funzioni specifiche o ricorrenti di cui all'art. 5, comma 2, sono di
norma Relatori per gli argomenti all'ordine del giorno connessi a quelle
funzioni.
Art. 17
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche
e di richiedere, sia nel caso di sedute non pubbliche che di quelle pubbliche,
la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee
che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti
dal Presidente della seduta ma non partecipare alla votazione.
Art. 18
Assenze
1. I componenti che non possono partecipare alla seduta
ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a
documentare la causa dell'assenza attraverso un'autocertificazione da
inviare entro tre giorni dalla data dell'assenza.
2. Le cause che possono giustificare l'assenza sono riconducibli
alle seguenti categorie:
a) malattia
b) concomitante svolgimento di diversa attività istituzionale
c) svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale, in
sede o fuori sede;
d) altre missioni istituzionali fuori sede;
e) svolgimento di funzioni o di attività autoritativamente richieste
da pubblici poteri (giudiziario, militare ecc..);
f) partecipazione ad attività di culto della religione di appartenenza
se collegata a ricorrenze o festività ufficialmente riconosciute;
g) scomparsa di congiunti o familiari.
3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale
10/2000 - e cioè di assenza senza giustificato motivo, o di mancato
invio della giustificazione entro i termini, a tre sedute consecutive
oppure ad un numero sedute pari alla metà di quelle effettuate
nel corso dell'anno solare – il Presidente del Comitato provvede
tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio regionale
per l'adozione dei successivi provvedimenti.
Art.19
Verbale
1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta
i nomi dei componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno con le eventuali
integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli affari
all'ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
2. Il verbale delle sedute è redatto dal dirigente
responsabile della struttura di Segreteria del Comitato, che partecipa
di norma alle sedute, o da un funzionario da lui delegato.
3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino
solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un
componente designato dal Presidente.
4. I componenti possono far inserire nel verbale brevi
dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all'estensore.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta
cui si riferiscono e dall'estensore e sono raccolti e conservati a cura
della Segreteria.
6. Il Presidente, qualora ritenga di particolare interesse
pubblico quanto viene discusso e deliberato nel corso di una seduta, o
parte di esso, può disporre la redazione di un "resoconto
sommario" della stessa, o di un "comunicato stampa", da
diffondere attraverso il sito Internet del Consiglio regionale ed eventualmente
con le altre modalità stabilite caso per caso. La redazione del
resoconto e/o del comunicato stampa può essere affidata ad un funzionario
o collaboratore del Comitato, o ad un funzionario del Servizio Informazione
e comunicazione del Consiglio, a seguito di accordi raggiunti tra il Presidente
del Comitato e il Dirigente di quella struttura.
Art. 20
Deliberazioni del Comitato
1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate col voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nelle deliberazioni concernenti pareri, la parità
di voti equivale a parere negativo.
3. Nelle votazioni palesi concernenti oggetti diversi,
in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. In casi eccezionali e motivati, ma sempre quando
si tratti di persone, il Comitato può decidere di ricorrere alle
votazioni a scrutinio segreto.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente
della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile
della struttura di Segreteria.
TITOLO III
CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL COMITATO
Art. 21
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo operano, in quanto
applicabili, nei confronti dei componenti del Comitato.
Art. 22
Principi generali
1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato
a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza
personale, nella consapevolezza che l'attività del Comitato è
rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge
rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.
Art. 23 (ex art. 24. L’ex art. 23 è
stato soppresso)
Comportamento nella vita sociale
1. I componenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso
della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per
sé o per altri.
Art. 24
Doveri di imparzialità
1. I componenti operano con imparzialità, senza
indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella
massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano,
né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne
fruiscono.
Art. 25
Divieto di accettare doni o altre utilità
1. Ai componenti è fatto divieto di accettare,
anche in occasioni di festività, per sè o per altri, donativi
o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività
del Comitato, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà,
riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente
e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo,
nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti
uffici del Comitato.
Art. 26
Conflitto di interessi - Obblighi di astensione
1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni,
non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro
mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso
in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
Art. 27
Obbligo di riservatezza
1. I componenti sono tenuti al rigoroso rispetto del
segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente
alla natura delle funzioni svolte.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa
vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività
istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso gli organi del Comitato;
non devono anticipare le domande che intendono formulare nel corso delle
audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori.
Sono altresì obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti
relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente
deliberati dal Comitato e comunicati formalmente alle parti. Danno accesso
alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto
d'ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e del
sopra descritto obbligo di riservatezza.
Art. 28
Rapporti con i mezzi di informazione
1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti
dal Presidente, dai componenti eventualmente da lui delegati o dai dipendenti
espressamente incaricati.
2. L'orientamento del Comitato sulle materie di competenza
è espresso mediante comunicati ufficiali.
Art. 29
Vigilanza sul rispetto del Codice
1. Il Presidente del Comitato vigila sulla corretta applicazione
delle norme del presente Codice e propone al Comitato le soluzioni dei
casi concreti che eventualmente si dovessero verificare.
Art. 30
Obblighi dei dipendenti
1. I dipendenti del Comitato, oltre ad osservare le
disposizioni della legge regionale sull’organizzazione ed il personale,
ed il Codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione,
sono tenuti ad ottemperare ai doveri previsti dal Codice etico dell’Autorità
per le Garanzie nelle comunicazioni, in quanto compatibili con le disposizioni
regionali.
Art. 31
Aggiornamento del Codice
1. Il Comitato, anche sulla scorta dei suggerimenti provenienti
dagli Organi della Regione o da altri soggetti pubblici e privati, può
provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente codice.
Art. 32
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
Regolamento o da altre disposizioni del Comitato, valgono le norme di
cui alla legge regionale 10/2000.
Art. 33
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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